Adempimenti

Modello Irap e quadro IS: come rimediare alle sviste

La circolare 25/E impone la compilazione di una sezione ad hoc dopo che molte dichiarazioni sono già stati inviate

di Riccardo Giorgetti ed Emanuele Mugnaini

Le istruzioni correlate all’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 contenute nella circolare 25/E del 20 agosto scorso e relative alla compilazione della Sezione XVIII del quadro IS del modello Irap 2020 - riservata agli aiuti di Stato - potrebbero rappresentare per molti contribuenti un adempimento alquanto scomodo, tale da costringere alla riapertura delle dichiarazioni già inviate.

Ciò in relazione, da un lato, alla non felice tempistica di pubblicazione – il 20 agosto – e dall’altro al fatto che, da quest’anno, per poter utilizzare in compensazione gli importi a credito superiori a 5mila euro relativi a Irpef e altre imposte dirette è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, aspetto che ha comportato per molti contribuenti la necessità di accelerare i tempi di invio delle dichiarazioni in vista delle scadenze di versamento estive.

Si aggiunga poi che il tema degli obblighi dichiarativi correlati agli aiuti di Stato potrebbe essere poco noto ad una larga fetta dei consulenti i quali, nel caso in cui “mancassero” l’appuntamento con la circolare, ben difficilmente si porrebbero il problema, con l’inevitabile conseguenza di lasciare i contribuenti esposti a possibili azioni di recupero.

Tanto le istruzioni al modello quando il documento di prassi sembrerebbero subordinare la fruizione del beneficio alla compilazione della citata sezione. Ciò in quanto, con i dati in essa contenuti, è possibile alimentare il registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall’articolo 52 della legge 234/2012 ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalle normative europee.

I rimedi per le sviste: la correttiva nei termini
Come è già stato osservato, nel caso in cui la dichiarazione fosse stata già trasmessa occorrerà procedere all’invio di una correttiva nei termini, quest’anno in scadenza il 30 novembre, ma è lecito chiedersi anche cosa potrebbe accadere nel caso in cui la compilazione non venisse comunque effettuata.

Le sanzioni per chi non si attiva
Analizzando l’articolo 52 non emerge alcun profilo sanzionatorio in capo al beneficiario, bensì, ai sensi del comma 7, solo ed esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale in capo al soggetto, pubblico o privato, tenuto alla concessione o all’erogazione degli aiuti in caso di omessa trasmissione delle informazioni al registro o di mancata consultazione dello stesso. Non essendo prevista alcuna sanzione nemmeno all’interno dell’articolo 24 del Decreto rilancio si ritiene possibile, nella peggiore delle ipotesi, il solo recupero dell’imposta non versata ma senza sanzioni.

Ultima chance: l’integrativa nel contenzioso
Sul piano dichiarativo sarà comunque possibile rimediare alla svista ricorrendo alla presentazione di una integrativa, anche in sede contenziosa, in virtù del principio di matrice giurisprudenziale della generale emendabilità della dichiarazione, (si veda, da ultimo, la recente Cassazione 15982/2020), secondo cui essa, rivestendo nella generalità dei casi, carattere di mera dichiarazione di scienza e non di atto negoziale, può essere modificata ed emendata in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.

Sulla scorta di quanto precede, al contribuente che fosse oggetto di un’azione di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria dovuta all’omessa compilazione del quadro del modello Irap, sarà certamente consentito di modificare la propria dichiarazione al fine di porre rimedio alla dimenticanza.

Sul piano sanzionatorio connesso all’infedeltà dichiarativa, trattandosi di integrativa volta alla correzione di errori formali, vale a dire che non incidono sulla determinazione delle imposte, ma solo sul versamento, la sanzione sarà fissa e pari a 250 euro riducibile in base alle regole del ravvedimento operoso.

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