Imposte

Addizionale sulle scommesse entro il 30 novembre: pronto il codice tributo

La risoluzione 67/E ha istituito il codice tributo «5478» per versare entro il 30 novembre la tassa sulle scommesse che aumenterà dello 0,5% per finanziare il fondo salva sport

di Marco Mobili

Primo appuntamento in cassa fissato al 30 novembre per il pagamento della nuova addizionale dello 0,5% alla tassa sulle scommesse destinata a finanziare il “fondo salva sport”. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E ha istituito anche il codice tributo «5478». Entro fine novembre i concessionari dovranno versare il prelievo aggiuntivo alla raccolta da scommesse sportive registrata dal 20 maggio scorso al 31 agosto 2020. Mentre per la raccolta da settembre a dicembre 2020 l’appuntamento alla cassa è già fissato al 28 febbraio del prossimo anno.

Il calendario e le modalità di applicazione del contributo al fondo salva-sport per i prossimi 18 mesi introdotto in piena crisi sanitaria dal decreto Rilancio sono state definite in una determinazione del direttore delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna.

La determina dell’8 settembre 2020, infatti, stabilisce le modalità di calcolo del contributo dello 0,5% e prevede che questa sia applicata «alla raccolta al netto dell’imposta unica» su tutte le forme di scommesse sportive a quota fissa, su simulazioni di eventi, ippiche a totalizzatore e multiple a riferimento. In questo modo, va sottolineato, la base imponibile cui applicare il prelievo potrebbe risultare più elevata visto che la norma del decreto rilancio fa riferimento alla «quota della raccolta» e non direttamente alla quota dell’imposta sulle scommesse.

Da segnalare, inoltre, che il prelievo dello 0,5% in alcuni casi a pagarlo sono i giocatori. Il versamento sarà a cura dei concessionari ma sulle vincite e sui conti di gioco degli scommettitori. Nel caso ad esempio delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, «la corresponsione» dello 0,5% da applicare alla raccolta di queste scommesse «è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti», almeno secondo quanto indicato nella lettera c) dell’articolo 2 della determinazione dell’Agenzia.

In via transitoria la determinazione dei Monopoli prevede espressamente per i giocatori on line che in caso di conti di gioco attivi, i concessionari provvederanno al calcolo delle somme dovute e alla relativa trattenuta direttamente sui conti, ai fini del tempestivo versamento secondo il calendario fissato, mentre per i conti estinti gli stessi concessionari dovranno inviare un’apposita richiesta di pagamento con modello F24 Accise, al titolare del conto. In caso di irreperibilità del giocatore ci sarà da chiarire chi sarà tenuto al pagamento: il concessionario?

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