Controlli e liti

Sanzioni a chi chiede attestati di provenienza dei prodotti agricoli

Si tratta di una pratica commerciale sleale che può costare dai 15mila ai 60mila euro

di Gian Paolo Tosoni

Sanzioni pesanti agli acquirenti di prodotti agroalimentari che richiedono una certificazione attestante la provenienza del prodotto per individuare se arrivano dalle zone colpite da Covid-19. Lo prevede l'articolo 33 del Dl 2 marzo 2020 n. 9, contenente le misure urgenti di sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica presente in particolare nelle regioni del Nord Italia. Inoltre vengono previsti mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole che operano nella cosiddetta zona rossa.

Il quarto comma del citato articolo 33 dispone che costituisce pratica commerciale sleale, e quindi vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedente agli accordi stessi. La norma richiama la direttiva Ue n. 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali. Il quinto comma stabilisce inoltre la sanzione che viene stabilita nella misura da 15mila a 60mila euro e la misura viene determinata in base al vantaggio che ha ricevuto l'acquirente che non ha rispettato il divieto di dichiarazione di provenienza. La sanzione non si applica comunque ai consumatori finali.

In sostanza il legislatore vuole evitare, in un clima di psicosi generale di paura del virus, che i commercianti di prodotti alimentari intendano farsi attestare dai fornitori che operano al di fuori delle zone colpite dal virus la provenienza dei prodotti per facilitare la vendita e tranquillizzare i consumatori. Peraltro non pare che questo virus sia trasmettibile mediante i generi alimentari ancorché debbano essere manipolati adottando le buone pratiche. Si osserva tuttavia che molti prodotti alimentari evidenziano la tracciabilità e quindi in qualche modo il consumatore può verificarne la provenienza.

Altro provvedimento contenuto del Dl riguarda la concessione di mutui a tasso zero della durata non superiore a 15 anni finalizzati all’estinzione dei debiti bancari, in essere alla data del 31 gennaio 2019, riservati alle imprese che hanno subito danni diretti ed indiretti dall’epidemia del coronavirus.

L'agevolazione si applica soltanto alle imprese agricole, che abbiano subito danni, ubicate nei comuni della cosiddetta zona rossa e precisamente Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini d (provincia di Lodi) e Vo' (provincia di Padova). La zona del lodigiano è molto vocata alle attività agricole e zootecniche e il fenomeno del coronavirus ha messo veramente in ginocchio le aziende anche agricole per effetto dei divieti ad esercitare le attività economiche; l'unica eccezione ha riguardato le attività di allevamento. Il disagio è stato grande in quanto non è stato possibile procedere alle semine del granoturco in quanto non venivano fornite le sementi ed i contoterzisti non lavoravano. Anche l’attività zootecnica seppur garantita soffriva della difficoltà di avere l'approvvigionamento dei mangimi per gli animali. I dipendenti con circolavano e quindi non raggiungevano le aziende ed i campi. In quella zona sono presenti molti impianti di produzione di energia elettrica da risorse agroforestali e gli impianti di biogas hanno bisogno di manutenzioni continue ed in queste settimane i manutentori non arrivavano.

La concessione dei mutui a tasso zero ha la copertura nel bilancio dello Stato per 10 milioni per l'anno 2020; entro 30 giorni dal 2 marzo dovrà essere emanato un decreto ministeriale attuativo.

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