I temi di NT+Spazio imprese

Cofanetti regalo: il voucher multiuso non sconta l’Iva ma diventa sopravvenienza attiva

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Il voucher multiuso «scaduto» non sconta l’Iva ma le somme ricevute dal fornitore diventano sopravvenienza attiva. Il caso sottoposto delle Entrate e risolto con la risposta a interpello 617 riguarda un operatore che offre diversi servizi, tra cui anche giri di pista su una propria auto sportiva. Tali prestazioni costituiscono, in particolare, il contenuto di specifici «cofanetti regalo» che i clienti possono comprare nei centri commerciali o via internet. La società che emette il cofanetto versa in anticipo al fornitore del servizio l’importo della prestazione al netto della sua provvigione. Questo a prescindere dal fatto che il servizio prenotato sia poi fruito effettivamente dal cliente con l’esibizione del cofanetto entro il termine di scadenza dello stesso.

Il quesito verte proprio sul trattamento Iva da riservare all’operazione nel suo complesso. Nello specifico l’istante chiede, ai fini della applicazione del tributo, di conoscere, in primis, il momento di effettuazione dell’operazione contenuta nel suddetto cofanetto. La risposta dell’amministrazione prende le mosse dall’inquadramento giuridico di quest’ultimo, che, stando al documento di prassi, va considerato ai fini Iva come un vero e proprio buono corrispettivo. Tale soluzione si lega alle caratteristiche di quest’ultimo. Per essere tale, infatti, il buono deve contenere l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e l’indicazione, in alternativa, dei beni/servizi che consente di acquistare oppure dell’identità dei potenziali fornitori (risposta 10/2020).

Il trattamento Iva del voucher, tuttavia, sconta un regime diverso a seconda del suo inquadramento come «mono» o «multiuso». È monouso, se all’emissione è già nota la disciplina Iva dell’operazione incorporata. In questo caso, l’imposta è dovuta in sede di emissione e nei successivi trasferimenti del voucher. Al contrario, è multiuso, se all’emissione non è conosciuto il trattamento fiscale dell’operazione. L’Iva, in tal caso, è dovuta solo quando, a seguito della consegna del voucher, i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati. Proprio in quest’ultima categoria, secondo l’Agenzia, si colloca il cofanetto in esame. Infatti, contenendo quest’ultimo una serie di servizi, tra cui il cliente è chiamato a scegliere, è evidente che al momento dell’emissione del buono è ancora incerta la disciplina Iva dell’operazione incorporata. Pertanto, l’Iva scatterà solo quando l’istante accetta il buono ed effettua l’operazione prescelta.

Infine, l’Ufficio risponde anche all’ulteriore quesito concernente il corretto trattamento fiscale delle somme anticipate all’istante dalla società che ha emesso il cofanetto, qualora lo stesso non sia utilizzato entro il suo periodo di validità. In questo caso, non sorgono obblighi Iva in quanto il cliente non ha consegnato il voucher e l’istante non ha effettuato alcuna operazione. La somma percepita in anticipo rileverà, tuttavia, solo ai fini reddituali quale sopravvenienza attiva alla scadenza del buono stesso.