Diritto

Smaterializzazione estesa a Cda e Terzo settore

Anche Onlus, Odv e Ops possono applicare la videoconferenza «totale»

di Angelo Busani

La normativa che, a causa dell’epidemia, facilita le assemblee societarie, di cui all’articolo 106, Dl 18/2020, è di pacifica estensione anche alle adunanze degli organi di amministrazione (Cda e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, consigli di sorveglianza e comitati per il controllo della gestione): la norma non ne parla, ma ci si arriva in via interpretativa e la prassi di questi mesi è stata univoca e categorica sul punto.
Pertanto, mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle adunanze dei Cda di società di capitali e di società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie diverse), ad esempio, che:
l’intervento dei consiglieri e dei sindaci possa essere effettuato mediante mezzi di audio/video comunicazione;
il Cda possa (o anche debba) svolgersi esclusivamente mediante mezzi di audio/video comunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio, se quest’ultimo sia chiamato a effettuare il verbale della riunione).
Enti non profit
La proroga al 31 marzo 2021 disposta dal decreto legge milleproroghe concerne anche le adunanze delle assemblee (e, interpretativamente, degli organi amministrativi e di controllo) degli enti non societari: sul punto, c’è da notare che molti di questi enti devono ancora adeguare i loro statuti al fine di potersi registrare nel Runts, la cui attivazione è prevista per fine aprile 2021.
Il comma 8-bis dell’articolo 106 dl 18/2020 estende infatti a questi enti le facilitazioni previste per le assemblee societarie nei precedenti commi del medesimo articolo 106. Curiosamente, questo comma 8-bis opera, però, un singolare (e ingiustificato) distinguo tra Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), da un lato, e ogni altra entità non profit (associazioni e fondazioni) dall’altro.
Infatti, ai sensi dell’articolo 106, comma 8-bis, dl 18/2020, qualsiasi ente diverso da Onlus, Odv e Aps potrà avvalersi (fino al 31 marzo 2021) delle medesime regole dettate per le società non quotate. Vale a dire che, mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione (di assemblee, organi amministrativi e di controllo, qualunque ne sia l’ordine del giorno), possono essere imposti, in deroga a qualsiasi norma di legge o di statuto:
a) il voto per corrispondenza;
b) il voto in forma elettronica;
c) lo svolgimento dell’adunanza in “totale” audio/video conferenza, vale a dire senza prevedere un luogo “fisico” ove l’adunanza si raduna (quindi nessuno può intervenire di persona) in quanto essa si svolge per intero nell’etere; con la conseguenza che il presidente e il segretario non devono trovarsi nello stesso luogo e che il verbale non deve essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione.
Onlus, Odv e Aps
Le Onlus, Odv e Aps (chissà perché escluse dal predetto articolo 106, comma 8-bis, dl 18/2020) rientrano tuttavia nel disposto dell’articolo 73, comma 4, dl 18/2020, il quale permette alle «associazioni private anche non riconosciute e» alle «fondazioni», fino al 31 marzo 2021 (oppure, se anteriore, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza), di svolgere le loro riunioni di assemblea e di organo amministrativo (qualsiasi sia l’ordine del giorno) mediante «videoconferenza», anche se il loro statuto non lo preveda (anche questo termine di scadenza è stato prorogato con il decreto legge milleproroghe).
A parte notare che la normativa dettata dall’articolo 73, comma 4, dl 18/2020, parla unicamente di «videoconferenza» (ma è da credere che valga anche per le riunioni organizzate solo in via audio), l’espressione legislativa sembrerebbe significare che l’adunanza (cui si può partecipare in collegamento audio-video) sia comunque da convocare in un luogo fisico, nel quale debbano intervenire almeno il presidente e il segretario. Ma è da credere che la prassi sviluppatasi nei mesi scorsi consenta di ritenere che, anche in questi casi, la riunione possa tranquillamente svolgersi con tutti i partecipanti in collegamento, senza la necessità che nessuno acceda a un luogo fisico di convocazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©