Imposte

Aree di porto franco, l’acquisto dei beni è soggetto a Iva

Due condizioni per la non imponibilità dei servizi: devono essere svolti nell’area e riflettere funzionamento

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Il regime di non imponibilità Iva dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali si applica ai sevizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine in presenza di una duplice condizione: le prestazioni siano svolte nell’area portuale o aeroportuale e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. È invece applicabile il regime di normale imponibilità sugli acquisti di beni.

Sono questi i requisiti a cui la risposta a interpello 95 del 25 marzo 2020 subordina il regime di non imponibilità Iva dell’articolo 9, comma 1, numero 6 del Dpr 633/72.

Il quesito di una società di gestione dei servizi autoportuali era tendente a conoscere se il regime di non imponibilità potesse essere applicato alle varie prestazioni nelle aree a cui si applica il regime giuridico internazionale di porto franco.

L’Agenzia nella risposta opera una ricostruzione dei principi interpretativi di applicabilità basata sull’articolo 3, comma 13 del Dl 90/90, come ulteriormente chiarito nella sua portata dall’articolo 1, comma 992, legge 296/07 (norma d’interpretazione autentica).

Viene così ribadita e confermata l’inapplicabilità del regime di non imponibilità alla realizzazione di un’opera ex novo anche se nell’area portuale (si vedano le risoluzioni 465298/91 e 257/94).

Assume pertanto valore decisivo la possibilità di ricondurre le attività e gli interventi ammissibili e contemplati dall’ambito di operatività dell’articolo 9, comma 1, numero 6 del decreto Iva, in modo specifico, all’area portuale e/o aeroportuale, non sottratta al regime giuridico internazionale, come precisato dall’interpello e dalla risoluzione 226/E/08 dell’Agenzia, che ne tracciano, di fatto, anche una delimitazione.

Sotto questo profilo deve essere però tenuto conto che la norma introdotta dalla finanziaria 2007 riconosce il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni relative a opere realizzate nelle preesistenti aree portuali, ma anche nelle relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente (circolare 41/E/08, sulla disciplina fiscale delle Autorità portuali).

Quindi, fermo restando l’ambito territoriale di realizzazione delle predette attività le prestazioni di servizi indispensabili per lo spostamento delle merci (noleggio, scarico, deposito, carico e servizi accessori di merci nazionali, comunitarie o extra-Ue per immissione in consumo, deposito doganale e/o sdoganamento, acquisto, noleggio e manutenzione mezzi sollevamento movimentazione e gestione, pulizia aree, nonchè ampliamento, manutenzione, miglioramento degli edifici e piazzali esistenti), rientrano nella non imponibilità Iva (si veda la risoluzione 176/E/00) gli acquisti di beni restano assoggettati al normale regime d’imponibilità Iva (si veda la risoluzione 247/E/02).

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