Imposte

Lo split payment aggiorna gli elenchi per il 2021

Le Pa obbligate al meccanismo non sono inserite: per la loro individuazione occorre fare riferimento all’elenco Ipa

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Pronti i nuovi elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment dell’anno 2021, almeno con le posizioni individuate fino all’aggiornamento del 20 ottobre 2020. Il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2021) gli elenchi in base del Dm 9 gennaio 2018.

Vi sono indicate le distinte categorie di soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr 633/1972). Si tratta di:• società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, del Codice civile);• enti o società controllate dalle amministrazioni centrali;• enti o società controllate dalle amministrazioni locali;• enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;• enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;• società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Invece le pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009), che sono obbligate all’applicazione dello split payment sulla base del comma 1 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, non vengono inserite in questi elenchi in quanto per la loro individuazione occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

L’utilizzo degli elenchi risulta indispensabile sia ai soggetti che vi sono o vi dovrebbero essere iscritti, per comprendere se rientrano o meno nell’obbligo di ricevere le fatture con l’indicazione della scissione dei pagamenti provvedendo all’assolvimento dell’Iva relativa ivi indicata, ma anche ai fornitori per comprendere se dovranno emettere la fattura ai loro clienti con le speciali caratteristiche. Proprio per questo gli elenchi sono consultabili sul sito con possibilità di effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società inserendo il codice fiscale della posizione da verificare.

I cessionari destinatari dell’applicazione della norma, fatta eccezione per le società quotate nell’indice Ftse Mib, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione dimostrativa a supporto esclusivamente mediante il modulo di richiesta con allegata la visura camerale.

Quindi il monitoraggio e l’aggiornamento degli elenchi è costante dovendo tenere conto delle segnalazioni di ingresso ed uscita. Ciò rende sicuramente gravoso per i fornitori provvedere ad una costante vigilanza della posizione dei loro clienti. Infatti relativamente all’efficacia temporale di applicazione dello split payment, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva (circolare 27/E/2017 dell’agenzia delle Entrate).

Pertanto, a tutela del legittimo affidamento di clienti e fornitori, solo dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e di pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze si applicherà la scissione dei pagamenti a quel determinato soggetto.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©