Controlli e liti

Procedure amichevoli internazionali non più vincolate al contenzioso

Il Dlgs 49/20, che attua la direttiva «Map» 2017/1852, rende facoltativo il ricorso alla Commissione tributaria

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce la direttiva Ue 2017/1852, le procedure amichevoli (Map) possono essere attivate a prescindere dal contenzioso interno. Le novità sono rilevanti rispetto alle indicazioni della circolare 21/E/2012.

Uno strumento «libero»
Per le procedure da trattato contro le doppie imposizioni si doveva fare riferimento al protocollo delle convenzioni stipulate dall’Italia, secondo cui le Map non erano alternative al contenzioso interno, che andava preventivamente instaurato per evitare la definitività dell’imposta. Al contrario, secondo la circolare, la convenzione arbitrale 90/436 era uno strumento alternativo al contenzioso, che andava abbandonato per il decorso dei due anni che precedono l’arbitrato.

Il Dlgs 49/2020, attuando la direttiva 1852/2017 supera questi concetti: ora è possibile scegliere se ricorrere o meno alla Commissione tributaria, indipendentemente dal fatto che la questione sia oggetto di Map. L’istanza di apertura della procedura amichevole, infatti, non richiede la preventiva instaurazione del contenzioso (articolo 3, comma 2), né lo preclude (articolo 3, comma 4).

Solo una sentenza passata in giudicato può interrompere il decorso delle procedure amichevoli (articolo 7, comma 4). E anche questa è una novità importante rispetto alla posizione della circolare 21/E/2012, per cui una sentenza anche non definitiva veniva considerata preclusiva alla prosecuzione della convenzione arbitrale 90/436, «poiché l’Italia rientra fra le giurisdizioni che non consentono all’autorità amministrativa di derogare a una sentenza».

In caso di Map da trattato bilaterale, invece, se un “giudicato” fosse intervenuto prima dell’accordo amichevole, la circolare sottolineava come l’autorità competente italiana dovesse limitarsi a comunicare gli esiti del giudizio all’autorità estera. Qualora la sentenza non avesse eliminato la doppia imposizione, quest’ultima rimaneva a meno che lo Stato estero concedesse una corrispondente rettifica in diminuzione. La parola «giudicato» usato nella circolare 21/E poteva essere fuorviante, perché faceva pensare a una sentenza definita (passata in giudicato, appunto). In realtà, nella prassi, anche una sentenza ancora impugnabile limitava lo spazio di discussione delle autorità italiane.

Tra sentenze definitive e no
All’articolo 3, comma 3, il decreto continua a stabilire che anche una sentenza non definitiva impedisce di presentare l’istanza di accesso.

Si viene quindi a creare un’evidente discrasia con le altre disposizioni: in particolare, con l’articolo 6, comma 2, secondo cui l’istanza di accesso è rigettata in caso di sentenza passata in giudicato. Sarebbe stato più coerente fare sempre riferimento al giudicato, in linea con l’articolo 2909 del Codice civile che precisa che solo una sentenza definitiva, facendo stato tra le parti, cristallizza la situazione giuridica.

L’articolo 22, comma 2, del decreto introduce alcune modifiche all’articolo 39, comma 1-ter, del Dlgs 546/92 in tema di sospensione del processo tributario. Viene specificato che, laddove la richiesta di sospensione sia connessa a una procedura di cui alla direttiva, sulla base della sola richiesta del contribuente, il giudice tributario deve disporre la sospensione del processo; mentre, con la vecchia disciplina, solo l’istanza conforme delle parti portava alla sospensione automatica. Tra l’altro, la sola richiesta di attivazione della procedura – e non più l’ammissione – giustifica la sospensione del giudizio, a cui consegue l’automatica sospensione della riscossione provvisoria.

Coerentemente con il parallelismo tra contenzioso e procedure internazionali, il termine di due anni per poter incardinare la fase arbitrale della procedura internazionale decorre , ex articolo 3, comma 5, in caso di contenzioso pendente, dal momento della sospensione del giudizio.

L’esito della procedura viene attuato se il soggetto accetta entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia ad altri mezzi di impugnazione. È richiesto di rinunciare non all’intero contenzioso, ma solo alla parte interessata dalle decisioni adottate nell’ambito della Map.

L’IMPATTO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Il vincolo del contenzioso
Direttiva «map»

L’istanza di apertura della procedura amichevole non richiede la preventiva instaurazione del contenzioso e allo stesso tempo non lo preclude
Procedure esistenti

Map: il contenzioso doveva essere instaurato per evitare la definitività dell’imposta. Convenzione arbitrale: il contenzioso doveva essere abbandonato per consentire il decorso dei due anni che precedono l’avvio della fase arbitrale

La sentenza in «giudicato»
Direttiva «map»
Solo una sentenza passata in giudicato interrompe la procedura amichevole
Procedure esistenti
Map: un “giudicato” impediva alle autorità italiane la trattazione con le autorità estere. Nella prassi anche sentenze impugnabili erano di impedimento.
Convenzione arbitrale: una sentenza anche non definitiva precludeva l’accesso

La sospensione del giudizio
Direttiva «map»
La sospensione del giudizio può derivare dalla sola istanza del contribuente
Procedure esistenti
Map e convenzione arbitrale: la sospensione doveva essere richiesta con istanza conforme delle parti

L’avvio della sospensione
Procedure esistenti

L’istanza di attivazione della procedura consente la sospensione del giudizio
Direttiva «map»

Map e convenzione arbitrale: era richiesta l’ammissione alla procedura internazionale per la sospensione del giudizio

La sospensione della riscossione
Procedure esistenti
La sospensione del giudizio comporta la sospensione della riscossione
Direttiva «map»

Map e convenzione arbitrale: la sospensione della riscossione richiedeve una istanza separata da quella relativa al giudizio

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