Controlli e liti

Fino al 31 dicembre 2020 la Pa dispone i pagamenti oltre i 5mila euro senza verifica di inadempienza

La novità è contenuta nel Dl 34/2020

Fino al 31 dicembre 2020 è confermata la sospensione delle verifiche, che devono essere effettuate - prima di disporre pagamenti superiori a 5mila euro - dalle pubbliche amministrazioni e dalle società a prevalente partecipazione pubblica. In relazione alle verifiche già effettuate, le stesse restano prive di efficacia e quindi il pagamento può essere normalmente effettuato laddove, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Dl 34/2020), non sia stato già notificato un pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973.

Sempre sino al termine dell’anno d’imposta 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. Questi interventi, come si legge nelle relazioni tecniche di accompagnamento alle disposizioni, sono stati previsti al fine di immettere liquidità nel sistema economico, anche a favore delle famiglie, in considerazione del periodo emergenziale in atto.

L’iter procedimentale

L'articolo 48-bis Dpr 602/73, che non trova quindi applicazione sino al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Dl 129/2020, entrato in vigore lo scorso 21 ottobre), prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2018, le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica - prima di poter effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro (precedentemente si parlava di 10mila euro) - sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente, rispetto ad obblighi di versamento oggetto di una o più cartelle esattoriali, per una somma almeno pari a quella spettante. In caso positivo, il pagamento viene sospeso e la situazione deve essere segnalata all'Ufficio dell'agente della riscossione competente per territorio, tenuto a provvedere alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ad esclusione delle società e/o aziende per le quali sia stato disposto il sequestro e/o la confisca o che abbiano ottenuto la concessione di un piano di rateizzazione o ancora ai risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio (ingiusto) da banche (con sede in Italia) o organismi dalle stesse controllate poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

L’articolo 28 ter Dpr 602/73 - la cui efficacia è sempre sospesa sino al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’articolo 145, comma 1, del Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020) - prevede, invece, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione tra il credito d’imposta vantato e i propri debiti iscritti a ruolo. In particolare, a seguito dell’accertamento del diritto al rimborso (sia da dichiarazione che “extra-dichiarazione”), l’agenzia delle Entrate è tenuta a verificare se il beneficiario del credito risulti esser debitore di somme iscritte a ruolo ed, in caso positivo, deve trasmettere telematicamente apposita segnalazione all'Agente della Riscossione indicando, altresì, le somme da rimborsare.A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, l‘Agente della riscossione, sospeso l'iter esecutivo, è tenuto (perché si tratta di un atto dovuto e giammai discrezionale) a notificare al contribuente una proposta di compensazione cui, se accettata, fa seguito la movimentazione delle somme sino alla concorrenza delle somme iscritte a ruolo. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, il rimborso e l'iscrizione a ruolo, entrambi procedimenti amministrativi, si estinguono. Mentre, in caso di silenzio o di mancato e/o tempestivo riscontro da parte del contribuente, cessano gli effetti della sospensione, riprendono le attività esecutive e l’Amministrazione finanziaria deve erogare il rimborso spettante, nel rispetto della procedura ordinaria e sulla base dell’istruttoria già espletata. Ciò dal momento che, a differenza di altre tipologie di compensazione, senza l’assenso del contribuente, non si può addivenire ad alcuna compensazione delle partite di ruolo. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla compensazione prevista dall’articolo 23 del Dlgs 472/1997, in materia di sanzioni tributarie amministrative, in cui, invece, se l’autore della violazione (cui sono equiparati i soggetti obbligati in solido) è titolare di un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può esser oggetto di sospensione se avviene la notifica di un atto di contestazione e/o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivi.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©