Imposte

Tamponi e vaccini anti Covid esenti dall’Iva fino al 2022

L’esenzione vale per tutti i servizi accessori alla somministrazione del vaccino e non solo alla prestazione sanitaria del medico o dell’infermiere

Le importazioni e le cessioni di strumentazione per diagnostica e quelle di vaccini contro la Covid-19 manterranno l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022, con diritto alla detrazione dell’imposta a monte.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede, al comma 452 dell’unico articolo, una deroga all’articolo 124 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), in virtù del quale i cosiddetti «beni Covid-19» sono soggetti, a partire dal 1° gennaio 2021, all’aliquota Iva del 5 per cento. Questa disposizione elenca – in modo ritenuto tassativo - una serie di prodotti considerati essenziali rispetto alla pandemia in atto (ad esempio: mascherine, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, abbigliamento protettivo, termometri, detergenti disinfettanti per mani), esentati da Iva nel 2020 e passati al 5% dal 1° gennaio. La legge di Bilancio proroga l’esenzione sugli strumenti atti a diagnosticare la Covid-19, comprese le prestazioni di servizi strettamente connesse, che resteranno esenti dall’imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 2022, purché siano conformi alla normativa europea. Il medesimo comma precisa che le operazioni esenti consentono comunque la detrazione dell’Iva a monte sull’acquisto dei medesimi beni, in deroga alle regole ordinarie che limitano invece la detrazione degli acquisti relativi ad operazioni esenti, per intero (articolo 19, comma 2, del Dpr 633/72) o attraverso il meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis Dpr 633/72).

È prevedibile che saranno proposti molti interpelli (come già avvenuto per l’articolo 124 del decreto Rilancio, nelle sue diverse sfaccettature merceologiche). Probabilmente, ai fini dell’individuazione della strumentazione per diagnostica agevolata, l’agenzia delle Entrate confermerà il rinvio alla prassi ed alle indicazioni dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e quindi alla nomenclatura combinata di quest’ultima. Dovrebbero quindi rientrare nell’esenzione Iva non solo i tamponi molecolari, i test rapidi antigenici e test sierologici già individuati nella nota «Test di laboratorio per Sars-Cov-2 e loro uso in sanità pubblica» pubblicata da Iss e ministero della Salute, ma anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto, anche se normalmente impiegati anche per altre patologie, sono considerati strumenti diagnostici anti Covid-19 dalla circolare 26/E/2020 (punto 2.7).

Al comma seguente, il 453, si introduce la medesima agevolazione, con riferimento ai vaccini contro il Covid-19 (purché naturalmente approvati dalla Commissione europea o dagli Stati membri) ed alle prestazioni di servizi connesse: l’esenzione vale quindi per tutti i servizi accessori alla somministrazione del vaccino, e non solo alla prestazione sanitaria del medico o dell’infermiere che sarebbe già esente in base all’articolo 10 del decreto Iva. In tal modo si riduce il costo, anche per il Ssn, di tutte le prestazioni che in condizioni ordinarie non sarebbero esenti: ad esempio servizio di prenotazione, messa a disposizione degli spazi, smaltimento rifiuti speciali e simili, anche se erogati da soggetti diversi dal medico o infermiere (ad esempio in base a convenzioni con le farmacie). Vaccini e relativi oneri accessori godranno quindi dell’esenzione (con effetto retroattivo al 20 dicembre 2020 e sempre fino al 31 dicembre 2022), con detrazione dell’Iva in acquisto.

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