Come fare perAdempimenti

Marchi storici e Pmi strategiche, al via le richieste per il Fondo salva-imprese

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Dalle ore 12 del 2 febbraio 2021

  • Cosa scade Presentazione della domanda di accesso al Fondo salvaguardia

  • Per chi Imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria e nelle condizioni indicate dalla norma

  • Come adempiere Presentazione online delle domande a Invitalia

1In sintesi

L’articolo 43 del decreto “Rilancio”, successivamente modificato dall’articolo 60, comma 3, del decreto “Agosto”, ha istituito il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2020.

Operativo dopo la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale 309 del 14 dicembre 2020, il Fondo si pone come ulteriore strumento a sostegno delle imprese in difficoltà.

Le domande di accesso, possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021. Occorre la compilazione in forma elettronica e l’invio a Invitalia, utilizzando i modelli approvati dal Mise.

2La finalità e le caratteristiche dell’agevolazione

Il fondo - gestito da Invitalia - è finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del Dlgs 30/2005 e delle società di capitali, con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria oppure di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Queste le caratteristiche dell’intervento:
la partecipazione diretta acquisita (equity) dev’essere di minoranza;
l’intervento complessivo per singola operazione non può superare l’ammontare di 10 milioni di euro;
l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
- investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste;
- all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese;
- Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione, Invitalia può realizzare investimenti in quasi equity.

Con il Dm 29 ottobre 2020 e il decreto direttoriale 20 gennaio 2021, il ministero dello Sviluppo economico ha emanato le norme attuative del richiamato articolo 43 del Dl 34/2020.

3Le imprese ammesse

Possono beneficiare degli interventi in esame le imprese che versano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del ministero dello Sviluppo economico e si trovano in una delle seguenti condizioni:
sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
sono costituite in forma di società di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. A tal fine rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate in Italia;
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

L’impresa è considerata in stato di difficoltà economico-finanziaria qualora:
1. presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01, paragrafo 2.2.;
2. versa in uno stato di difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01, paragrafo 2.2.

Per accedere alla misura in commento, le imprese:
1. devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
2. devono avere sede legale e operativa ubicata in Italia;
3. non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal ministero un ordine di recupero.

4Le imprese escluse

Sono invece escluse dalle agevolazioni le imprese:
1. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001;
2. i cui rappresentanti legali o amministratori siano stati condannati in via definitiva per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici;
3. che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro;
4. le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati, fermo restando quanto previsto quanto previsto al punto 112 della Comunicazione 2014/C 249/01.

5Gli adempimenti a carico

Le imprese destinatarie degli interventi del fondo devono:
1. notificare al ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative:
alle azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
alle imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa o le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
alle opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
2. in particolare, proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Il programma deve contenere “dettagliate informazioni” in ordine:
all’impresa proponente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;
alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficoltà del richiedente e alle sue debolezze, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;
alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa e ripristinare la redditività, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti;
alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria, quali ad esempio: i) processi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualità del capitale umano impiegato e/o alla riallocazione di addetti all’interno del gruppo societario di appartenenza o presso imprese terze; ii) scelte di innovazione organizzativa e tecnologica finalizzate alla digitalizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane; iii) modelli contrattuali e schemi di orario di lavoro funzionali alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; iv) forme socialmente responsabili di gestione di eventuali esuberi di personale;
alle imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa, oppure alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
alle opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
ai costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione;
3. compilare ed inviare la domanda in forma elettronica, utilizzando l’apposita procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi allegati al citato decreto direttoriale 20 gennaio 2021.

Si tenga presente peraltro che la domanda può essere presentata soltanto dalle imprese in difficoltà che hanno avviato un confronto con la Struttura per la crisi d’impresa e fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal decreto Rilancio (300 milioni di euro).

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