Adempimenti

Contributi invariati per gli artigiani e i commercianti

La circolare 17 dell’Inps aumenta soltanto le aliquote per coadiuvanti e coadiutori fino a 21 anni

di Fabio Venanzi

Le contribuzioni dovute dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali restano invariate rispetto al 2020. Lo chiarisce la circolare dell’Inps n. 17/2021, pubblicata il 9 febbraio.

Un lieve aumento si registra per le aliquote applicabili ai coadiuvanti e ai coadiutori di età non superiore a 21 anni, che passano dal 21,90% dello scorso anno al 22,35 per cento. Tale aumento è stato previsto dal Dl n. 201/2011 (Salva Italia), che ha disposto un incremento pari allo 0,45% annuo, fino al raggiungimento del 24% (previsto per il 2025). Da parte dei commercianti, è dovuta, altresì, una maggiorazione dello 0,09% destinata al finanziamento dell’indennizzo spettante in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale. La contribuzione ordinaria, applicabile ai titolari di qualunque età e ai collaboratori, è pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti ed è calcolata sul reddito minimale, confermato a 15.953 euro annui. Pertanto, pur in presenza di un reddito fiscale inferiore, sarà comunque dovuta la contribuzione sul minimale, con conseguente riconoscimento dell’intera annualità ai fini pensionistici.

Per i lavoratori che possono vantare anzianità contributive accreditate entro il 31 dicembre 1995, il versamento sarà dovuto fino al massimale di 78.965 euro, mentre da parte dei lavoratori privi di anzianità contributiva alla stessa data la contribuzione sarà dovuta fino al massimale di 103.055 euro.

Il parametro dei 15.953 euro viene preso in considerazione anche al fine di determinare l’onere del riscatto del titolo di studio agevolato, introdotto dal Dl n. 4/2019, per i periodi che temporalmente vengono valutati con il sistema contributivo.

I soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato versano il contributo con una riduzione del 35% e, se già destinatari dell’agevolazione del 2020, proseguiranno con il beneficio anche nel corrente anno, sempreché permangano i requisiti, salvo rinuncia.

Coloro che hanno intrapreso una nuova attività nel 2020, dovranno presentare la domanda di accesso al beneficio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Tuttavia, tale riduzione deve essere attentamente valutata, poiché – nel caso di reddito prossimo al minimale – potrebbe comportare il mancato riconoscimento dell’intera annualità. Infatti, se un soggetto pagasse contribuzione sul minimale, la riduzione del 35% comporterebbe una contrazione del periodo utile ai fini pensionistici. In altri termini, un anno varrebbe solo 7 mesi sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura del futuro assegno. In pratica, al fine di evitare una penalizzazione, è necessario che il reddito dichiarato risulti superiore a 24.543 euro, cosicché – a seguito della riduzione del 35% – risulti valutabile l’intera annualità.

È confermata, a domanda degli interessati, la riduzione della contribuzione dovuta in dette gestioni da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali aventi più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, in misura pari al 50 per cento.

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