I temi di NT+Le parole del non profit

Enti non commerciali con esenzione Irap ampia

La circolare 25/E: lo stralcio di saldo 2019 e acconto 2020 è applicabile anche se l’imposta è determinata esclusivamente con il metodo «retributivo»

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Sconto Irap legato all’emergenza Covid applicabile agli enti non commerciali, anche se l’imposta è determinata esclusivamente con il metodo “retributivo”. Con la circolare 25/E/2020, pubblicata il 20 agosto, l’agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli enti privati diversi da quelli che svolgono attività d’impresa, fugando così i dubbi relativi all’ambito di applicazione dell’articolo 24 del Dl Rilancio, che ha previsto per alcune categorie di contribuenti lo stralcio del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020.

L’equivoco è nato dalla formulazione della norma che, da un lato, esclude dal beneficio solo determinati soggetti (banche e intermediari finanziari, imprese assicurative, amministrazioni ed enti pubblici) e, dall’altro, menziona tra i presupposti per fruire dello sconto Irap l’aver prodotto, nel periodo d’imposta precedente, “ricavi” di cui all’articolo 85 del Tuir inferiori a 250 milioni di euro. Proprio questo riferimento aveva fatto sorgere il dubbio in merito all’applicabilità dell’agevolazione a quei soggetti che non svolgono attività commerciale, neppure in via secondaria, e che non producono quindi “ricavi” in senso proprio.

Nel rispondere ai quesiti formulati da contribuenti e operatori, l’Agenzia interviene a risolvere queste incertezze interpretative, confermando l’applicabilità dello stralcio Irap anche agli enti non commerciali, sia nel caso in cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, un’attività commerciale (non prevalente) sia nel caso in cui non svolgano alcun tipo di attività commerciale. Si tratta di un chiarimento fondamentale per i tanti enti che non svolgono attività d’impresa e che, come avvenuto in altre occasioni nei decreti emergenziali, sono chiamati a confrontarsi con criteri e parametri tarati sui soggetti profit.

A seconda del tipo di attività svolta, cambieranno però le condizioni da verificare ai fini dell’accesso al beneficio. Nell’ipotesi di svolgimento di attività commerciale non prevalente (per la quale l’Irap sarà calcolata con il metodo “commerciale”, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Dlgs 446/97), l’ente potrà fruire dello sconto Irap solo nel caso in cui sia rispettata, in relazione all’attività commerciale, la soglia di 250 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta precedente. Andranno dunque verificate le medesime condizioni previste per i soggetti che esercitano attività d’impresa.

Come precisato dalla circolare, l’esonero troverà applicazione anche per l’Irap relativa all’attività non commerciale calcolata con il metodo “retributivo” (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Dlgs 446/97). In questo caso, per l’attività istituzionale non commerciale, non troverà applicazione il tetto massimo relativo ai ricavi (o compensi) conseguiti, posto che la verifica di tale parametro presuppone l’esercizio di un’attività d’impresa (o di arti o professioni). Esclusi dall’esonero, invece, gli enti non commerciali pubblici richiamati all’articolo 10-bis del Dlgs 446/97.