Finanza

Coop, rivalutazione dei beni per coprire il passivo

Procedura condizionata all’autorizzazione della Corte europea

Le cooperative agricole possono procedere alla rivalutazione dei beni al fine di coprire le perdite, ma la procedura è condizionata all’autorizzazione della Corte europea.

L’articolo 136 bis del Dl 34/2020 dispone che le cooperative agricole possono rivalutare i beni dell’impresa fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione dal reddito ai sensi dell’articolo 84 del Tuir. Non sono dovute le imposte sostitutive nel limite del 70% del loro ammontare. Le perdite utilizzate per effetto della rivalutazione non potranno essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile.

La norma ha una sua originalità in quanto agisce in ambiti che finora erano inviolabili come il potenziale annullamento delle riserve e agevola le cooperative agricole in perdita fiscale ipotesi teoricamente improbabile. L’ambito soggettivo riguarda le cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 228/01 ovvero quelle che utilizzano per lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, terzo comma (attività connesse) prevalentemente prodotti dei soci (coop che operano a valle) ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo svolgimento del ciclo biologico (coop che operano a monte).

Le cooperative che operano a valle come latterie e cantine sociali usufruiscono della esenzione dal reddito di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73, quindi perdite fiscali riportabili sono inverosimili. Inoltre queste cooperative determinano il prezzo dei conferimenti in base al risultato del conto economico e quindi può emergere un minor prezzo ma non una perdita (circolare 35/E/2008).

Le coop che svolgono gli acquisti collettivi per conto dei soci dovrebbero addebitare ai soci il costo di acquisto dei beni e servizi più una maggiorazione a copertura dei costi della cooperativa e quindi anche in questo caso appare anomalo subire una perdita. Tuttavia la norma c’è e la rivalutazione dei beni dell’impresa si applica in presenza di perdite fiscali.

Altro requisito per procedere a questa rivalutazione semigratuita è il rispetto dei vincoli mutualistici di cui all’articolo 2514 del Codice civile mentre non viene richiesta la condizione che la cooperativa operi prevalentemente per i soci ai sensi dell’articolo 2513. La rivalutazione è stata estesa fino al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 dall’articolo 12 ter del Dl 23/2020.

La norma prevede inoltre che le coop agricole possono rivalutare i beni fino alla concorrenza delle perdite fiscali dei periodi precedenti deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 84 del Tuir. Le imposte sostitutive del 10% per affrancare la riserva, nonchè quella del 12% sulla rivalutazione dei beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili, sono dovute nel limite del 30% essendo non dovute nella misura del 70%.

Ciò che sorprende sono ratio e finalità della norma che consente di coprire perdite con una mera rivalutazione di poste dell’attivo però pilotata fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti e, quindi, senza riguardo al fair value dei beni e partecipazioni oggetto di rivalutazione.

Si ritiene che l’unica ragione di tuto ciò sia quella di aumentare il patrimonio netto in misura corrispondente alle perdite fiscali, grazie alla riserva di rivalutazione, anche se la norma non lo dice espressamente, ma usa l’espressione le «perdite utilizzate ai sensi del presente comma».

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