I temi di NT+Agenda della settimana

Fatture differite, accise e premi di produttività: le scadenze dal 13 al 26 luglio

Adempimenti fiscali e previdenziali dal 13 al 26 luglio 2020

Le scadenze della settimana

di Paolo Sardi

15 luglio 2020

Associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell’anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di giugno 2020. N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E e l’art. 127, Dl 34/2020.
Modalità: l’annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
FREQUENZA: MENSILE
L. 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, L. 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; L. 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo
Scade oggi il termine per l’annotazione, con riferimento al mese di giugno 2020, del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di giugno 2020. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano. L’obbligo non modifica le disposizioni di cui all’articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.
N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E.
Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno 2020 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L’articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l’articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l’Agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:
› le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti;
› le liquidazioni periodiche Iva;
› la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall’Agenzia, questi assolvono all’obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall’articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3 del Dpr 472/1996:
•numero progressivo attribuito (è consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione);
•data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);
•generalità del cedente, del cessionario, nonché dell’impresa incaricata del trasporto;
•descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;
•causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).
Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L’eventuale lista contenente l’elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica (Rm 21gennaio 2020, n. 8/E).
N.B. Si veda, inoltre, la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E.
Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.
Frequenza: mensile
Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall’articolo 3, Dl 328/1997, conv. con L. 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con L. 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

16 luglio 2020

Accise, versamento
Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno 2020.
N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad es. gas metano).
Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.
frequenza mensile
Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/ 1995; articolo 8bis, Dl 356/2001, conv. con modif. con L. 418/2001; Dm 16 dicembre 2004; Provv. Agenzia Entrate 23 ottobre 2007; Provv. Agenzia Entrate 12 marzo 2012

Addizionali Irpef, redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Per i sostituti d’imposta scade oggi - salvo proroghe decise dal decreto in approvazione - il termine per versare l’addizionale regionale ed eventualmente l’addizionale comunale Irpef (ove deliberata) trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di giugno 2020 e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno.
Codici tributo: 3802 addizionale regionale all’Irpef – sostituti d’imposta; 3848 addizionale comunale all’Irpef – sostituti d’imposta.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articolo 50, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446; articolo 1, Dlgs 360/1998, come modif. dall’articolo 12, comma 1, L. 133/1999; Dm 20 dicembre 1999; articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; Rm 12 dicembre 2007, n. 368/E

Detassazione premi di produttività, versamento dell’imposta sostitutiva
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per il versamento in via telematica dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese.
Modalità di versamento: con il Modello F24 via telematica.
Codice tributo: 1053.
Frequenza: mensile
Articolo 2, comma 1, lettera c), Dl 93/2008, conv. con modif. con L. 126/2008; articolo 5, Dl 185/2008, conv. con modif. con L. 2/2009; articolo 2, commi 156-157, L. 191/2009; articolo 11, comma 2, Dl 66/2014, conv. con modif. con L. 89/2014

Gestione separata Inps associati in partecipazione, versamento dei contributi
Per gli associanti in partecipazione scade oggi il termine per versare i contributi dovuti sugli utili corrisposti nel mese di giugno 2020 agli associati d’opera tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps (articolo 43, L. 326/2003) nelle stesse misure previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
Frequenza: mensile
Articolo 43, Dl 269/2003, conv. con modif. con L. 326/2003, come modificato dall’articolo 1, comma 157, L. 311/2004; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12

Collaboratori coordinati e venditori a domicilio, versamento dei contributi
Per i committenti di collaboratori coordinati e continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi Inps sui compensi di competenza di giugno 2020.
N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps, dal 1 gennaio 2020, risultano fissate:
› nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso un’altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione diretta o indiretta;
› nel 25,72% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
› nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi (non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articolo 2, comma 26, L. 8.8.1995, n. 335; Dm 2 maggio 1996, n. 281; articolo 19, Dlgs 114/1998; Dlgs 276/2003, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92; articolo 2, comma 57, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera g), Dl 83/2012, conv. con modif. con L. 134/2012; articolo 1, comma 491 e 744, L. 147/2013; Circolare Inps 5 febbraio 2015, n. 27; Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58; Dlgs 81/2015; articolo 1, commi 203-204, L. 208/2015; Circolari Inps 29 gennaio 2016, nn. 13 e 15; articolo 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232; Circolari Inps 31 gennaio 2017, nn. 21 e 22; articolo 7, L. 22 maggio 2017, n. 81; Circolare Inps 28 luglio 2017, n. 122; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12

Lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro iscritti alla gestione separata Inps, versamento dei contributi
Per i committenti dei soggetti che esercitano l’attività di lavoro autonomo occasionale, obbligati all’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi 5.000 euro (articolo 44, coomma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003), scade oggi il termine per versare i contributi dovuti per i compensi eccedenti 5.000 euro percepiti in giugno 2020. Le aliquote del contributo previdenziale e i codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, conv. con modif. con L. 326/2003; Circolare Inps 3 febbraio 2020, n. 12

Versamento dell’imposta sostitutiva sugli interessi
L’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. «grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende di credito e dagli altri intermediari. L’imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del «conto unico» relativo al mese di giugno 2020. Dall’1.7.2000, l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri (articoli 2 e 12, Dlgs 239/1996, come modif. dall’articolo 6, Dlgs 505/1999).
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato, on-line direttamente o tramite un intermediario abilita-to, nonché mediante l’home banking con il Modello F24, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali di cui all’articolo 35, L. 724/1994.
Codice tributo: 1239.
Frequenza: mensile
Articolo 35, L. 23 dicembre 1994, n. 724; articoli 1-4, Dlgs 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, Dm 6 dicembre 1996; Dlgs 21 novembre 1997, n. 461; Cm 24 giugno 1998, n. 165/E

Risparmio amministrato, versamento dell’imposta sostitutiva
Scade oggi il termine per il versamento da parte degli intermediari dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (maggio 2020) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.
Modalità di versamento: on-line direttamente, tramite un intermediario abilitato o mediante l’home banking, con il Modello F24, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.
Codice tributo: 1102.
Articolo 14, comma 1, Dlgs 461/1997; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Risparmio gestito, versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato
Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente del mandato di gestione nel secondo mese precedente (maggio 2020).
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario;
•mediante l’home banking, oppure alla Tesoreria provinciale dello Stato.
Codice tributo: 1103.
Articolo 7, comma 11, Dlgs 461/1997, modif. dall’articolo 5, Dlgs 505/1999; Cm 16 luglio 1998, n. 188/E; Dm 23 luglio 1998, modif. dal Dm 6 agosto 1998

Attività di intrattenimento a carattere continuativo
Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le attività di intrattenimento elencate nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, introdotta dal Dlgs 60/1999, dovuta per il mese precedente (giugno 2020).
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line;
•con l’home banking.
Codice tributo: 6728.
Frequenza: mensile
Tariffa allegata al Dpr 640/1972, come sostituita dall’articolo 22, comma 2, Dlgs 26 febbraio 1999, n. 60; articolo 6, comma 1, lettera a), Dpr 544/1999

Liquidazione e versamento Iva mensile
Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per liquidare e versare l’imposta a debito dovuta per il mese di giugno 2020 se superiore a 25,82 euro. N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle Entrate, possono fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (maggio 2020).
Modalità di versamento: con Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Codice tributo: 6006.
Frequenza: mensile
Articolo 27, commi 1 e 2, Dpr 633/1972, abrogati dall’articolo. 2, comma 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100; articolo 1, Dpr 100/1998, come modif. dall’articolo 2, Dpr 542/1999 e dall’articolo 11, Dpr 435/2001

Casagit, versamento dei contributi dovuti per giornalisti
Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese di giugno 2020. Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l’applicativo DAMS.
Modalità di versamento: versamento mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Frequenza: mensile
Articolo 1, L. 12/1979; Circolare Inpgi n. 3/2006; Circolare Inpgi n. 6/2020

Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all’Inpgi
Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all’Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati in giugno 2020 e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.
Frequenza: mensile
Delibera Inpgi 207/2004; Dm 18 luglio 2005; Circolare Inpgi 24 gennaio 2006, n. 2; Circolare Inpgi 16 gennaio 2017, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 1; Circolare Inpgi 30 gennaio 2020, n. 2; Circolare Inpgi n. 6/2020

Pescatori autonomi - versamento contributi
Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per il mese di giugno 2020.
Codice tributo: PESC - Versamenti dei pescatori autonomi.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
Frequenza: mensile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327; articolo 115 del Codice Navigazione; Circolare Inps 10 marzo 2015, n. 55; Circolare Inps 9 febbraio 2016, n. 24; Circolare Inps 15 febbraio 2019, n. 31; Circolare Inps 13 febbraio 2020, n. 24

Datori di lavoro, versamento dei contributi Inps
Per i datori di lavoro scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi relativi ai compensi di competenza del mese di giugno 2020.
Modalità di versamento: con il Modello F24 in via telematica.
Frequenza: mensile
Articoli 17-25, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241; Circolare Inps 8 aprile 1998, n. 79; Circolare Inps 10 dicembre 1998, n. 259; Provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2001

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da o.i.c.r.
Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o della negoziazione delle quote relative a Organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno 2020 sui proventi derivanti da O.I.C.R.
Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articolo 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, agg. dall’articolo 13, comma 2, Dlgs 83/1992; Dm 10 dicembre 1992; articolo 14, Dlgs 461/1997; Cm 24 novembre 2000, n. 213/E

Redditi di capitale, versamento delle ritenute
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2020 relative ad obbligazioni e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad es. lotterie) e vincite (cod. trib. 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli (cod. trib. 1032) e valute estere (cod. trib. 1058), proventi indicati sulle cambiali (cod. trib. 1024), redditi di capitale diversi dai dividendi (cod. trib. 1030).
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articoli 26 e 30, Dpr 600/1973; articoli 3 e 8, Dpr 602/1973; Dlgs 461/1997, modif. dal Dlgs 505/1999

Redditi di lavoro, versamento delle ritenute
Per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2020 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (cod. trib. 1001, 1002, 1004, 1012), rendite avs (cod.trib. 1001), redditi di lavoro autonomo (cod. trib. 1040, anche per le associazioni sportive dilettantistiche), provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (cod. trib. 1038), indennità per cessazione di rapporti di agenzia e collaborazione coordinata e continuativa (cod. trib. 1040), indennità per la perdita di avviamento commerciale (cod. trib. 1040), riscatti su polizze vita (cod. trib. 1050), contributi corrisposti da enti pubblici (cod. trib. 1045), premi e contributi corrisposti da Unire e Fise (cod. trib. 1051), indennità di esproprio ed occupazione di aree (cod. trib. 1052), redditi da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, ecc.
Modalità di versamento: con il Modello F24:
•on-line direttamente o tramite un intermediario abilitato;
•mediante l’home banking.
Frequenza: mensile
Articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, Dpr 29 settembre 1973, n. 600; articoli 3 e 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 602; articolo 5, Dl 30 dicembre 1991, n. 417, conv. con L. 6 febbraio 1992, n. 66; Dm 30 marzo 1998; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 34, L. 342/2000; articoli 37, comma 1 e 49, Dl 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248

Tobin tax, versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Per le banche, gli intermediari non residenti, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18, Dlgs 58/1998, scade oggi il termine per il versamento con il Modello F24 dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495, Legge 228/2012 sui trasferimenti di proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati effettuati nel mese di giugno 2020. N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento con il Modello F24, questi devo-no effettuare il versamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
Modalità di versamento: con il Modello F24 esclusivamente in via telematica. Codici tributo: 4058 – azioni e strumenti partecipativi; 4059 – derivati su equity; 4060 – negoziazioni ad alta frequen-za di azioni e strumenti partecipativi.
Frequenza: mensile
Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf); articolo 1, commi 491-500, L. 24 dicembre 2012, n. 228; Dm 21 febbraio 2013; Provvedimento agenzia entrate 1 marzo 2013; articolo 56, Dl 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. con L. 9 agosto 2013, n. 98; Provvedimento agenzia Entrate 18 luglio 2013; Dm 16 settembre 2013; Rm 4 ottobre 2013, n. 62/E; Provvedimento agenzia Entrate 4 gennaio 2017; Provvedimento agenzia Entrate 9 marzo 2017; Provvedimento agenzia Entrate 15 dicembre 2017

20 luglio 2020

Differimento dei termini per il versamento delle imposte
Con il Dpcm 27 giugno 2020 è prorogato dal 30 giugno 2020 ad oggi il termine di versamento:
-del saldo 2019 e dell'acconto 2020 Irpef e Ires e dell'Irap, quest'ultima qualora non si possa beneficiare dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'articolo 24, Dl 34/2020;
-del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'addizionale regionale e comunale Irpef;
-del saldo 2019 e dell'acconto 2020 della cedolare secca sulle locazioni;
-dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dai contribuenti minimi;
-delle altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa) o addizionali (es. la cd. tassa etica);
-del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'Ivie e/o dell'Ivafe;
-del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
-dell'Iva, limitatamente a quella dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.
È prorogato il termine per il versamento del saldo Iva 2019 da parte dei soggetti per i quali non è applicabile il differimento al 16 settembre 2020.
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.
I versamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga interessa i soggetti Isa, i contribuenti forfetari e minimi, compresi i soci, associati e i collaboratori.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
-dichiarano ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569;
-esercitano un'attività d'impresa o lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo Isa, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso.
Esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

Fatture elettronice, versamento dell'imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020, non soggette ad Iva (ad esempio, fatture esenti o fuori campo Iva) di importo superiore a € 77,47.
Ex articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, l'imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a 77,47 euro è pari a 2 euro.
L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta con una comunicazione
nell'area riservata del proprio sito internet. Sulla fattura elettronica va apposta la dicitura «assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014», compilando il campo «Dati bollo», sezione «Dati generali» della fattura elettronica.
Come disposto dall'art. 17, D.L. 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
Il versamento può essere effettuato con cadenza semestrale (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di 1.000 euro.
N.B. Emergenza COVID-19. Come disposto dall'articolo 26, Dl 8 aprile 2020, n. 23 (cd. «Decreto liquidità»), il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre 2020, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre 2020 (entro oggi), se l'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre 2020, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre 2020 (entro il 20 ottobre 2020), se l'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro.
Modalità di versamento: addebito diretto sul c/c bancario o postale tramite il servizio disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero con il modello F24 precompilato.
Codici tributo: 2521 bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2522 bollo su fatture elettroniche secondo trimestre; 2525 sanzioni; 2526 interessi.
Articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, conv. con modif. con L. 71/2013; articolo 6, Dm 17 giugno 2014; Dm 28 dicembre 2018; Rm 9 aprile 2019, n. 42/E; articolo 17, Dl 124/2019

Commercio elettronico, dichiarazione trimestrale e versamento Iva
Con riferimento alle operazioni effettuate tramite mezzi elettronici (e-commerce) a favore di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea registrati al portale Moss, scade oggi il termine per presentare (anche in mancanza di operazioni) in via telematica la dichiarazione relativa al secondo trimestre 2020 dalla quale risultino: il numero di identificazione, l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici effettuati nel periodo di riferimento, le aliquote ordinarie applicate e l'Iva spettante a ogni Stato membro. Entro oggi va effettuato anche il versamento della relativa Iva con modalità differenziate a seconda che si tratti di regime Ue o di regime non Ue.
Modalità: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale. Per gli operatori in regime Ue, il Versamento avviene con addebito su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'agenzia delle Entrate, intestato all'operatore. Per gli operatori in regime non Ue, il versamento va effettuato mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia (IBAN: IT31A0100003245348200005875), indicando come causale del bonifico il numero di riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il versamento.
Frequenza trimestrale
articoli 7-sexies, comma 1, lettera f) e lettera g) e 74-quinquies, Dpr 26.10.1972, n. 633; Dm 19 novembre 2003; Dlgs 31 marzo 2015, n. 42; Provvedimento agenzia Entrate 23 aprile 2015, n. 56191; Rm 28 agosto 2015, n. 75/E; Decreto Mef 27 ottobre 2015; Cm 22/E/2016

Misuratori fiscali, comunicazione delle operazioni di verifica
Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel secondo trimestre 2020.
Modalità: presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Frequenza trimestrale
Provv. Agenzia Entrate 16.5.2005, modif. dal Provv. Agenzia Entrate 23.9.2005; Provv. Agenzia Entrate 18.12.2007

Conai: dichiarazione mensile e liquidazione del contributo ambientale
Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:
•presentare la dichiarazione mensile relativa al mese di giugno 2020, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;
•liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese di giugno 2020 sulla base delle fatture emesse.
Modalità:
•dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;
•liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai. Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.
Frequenza mensile
Articolo 7, comma 10, Regolamento Conai; Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22; Comunicato Conai 3 dicembre 1998;
Delibera C.d.A. Conai 11 novembre 1999; articolo 9, L. 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, Dpr 10 novembre 1997, n. 445; Circolare Conai 8 ottobre 2013; Circolare Conai 27 aprile 2014

Previndai aziende industriali, versamento dei contributi
Scade oggi il termine per effettuare il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte nel secondo trimestre 2020 ai dirigenti iscritti al Previndai.
Modalità: il versamento si effettua al Previndai tramite conto corrente postale.
Frequenza trimestrale
www.previndai.it
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con L. 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12 luglio 2011, n. 106.