Controlli e liti

Nulla la cartella alla società estinta dopo la scissione

La sentenza 3074/23/2020 della Ctr Lombardia riconosce che la cancellazione era avvenuta molti anni prima del ruolo esattoriale

di Enrico Holzmiller

La cartella intestata e notificata alla società estinta per scissione totale è nulla, in quanto la cancellazione della stessa “supera” i dettami dell’articolo 2506 del Codice civile e dell’articolo 173 del Tuir. È l’interessante conclusione cui perviene la Ctr Lombardia (sezione distaccata di Brescia) con la sentenza 3074/23/2020 (presidente Evangelista, relatore Ferrero).

La vicenda trae origine da un’operazione straordinaria, nella quale la società scissa si è estinta a seguito della scissione totale a favore della società beneficiaria.

Successivamente a tale scissione, l’Ufficio competente aveva notificato alla società scissa, nel frattempo cancellata dal registro imprese, una cartella esattoriale. In quanto cancellata – secondo la Ricorrente, società beneficiaria della scissione – tale cartella sarebbe risultata quindi nulla, in quanto intestata e notificata a soggetto non più esistente.

Il primo grado aveva dato ragione al contribuente. Da quanto si evince dalla sentenza in commento, i giudici della Ctp avevano puntato l’attenzione sul fatto che la scissa era stata cancellata dal registro imprese e pertanto non si sarebbero potuti notificare a quest’ultima, ex post, ulteriori atti, salvo chiamare direttamente in causa gli allora soci verificandone i presupposti di legge.

L’Ufficio, nel secondo grado di giudizio, ha lamentato la mancanza di considerazione, da parte dei giudici prime cure, dell’esistenza di una scissione la quale, secondo i dettami civilistici (articolo 2506 del Codice civile) e fiscali (articolo 173 Tuir) prevede una precisa regolamentazione del passaggio delle obbligazioni tributarie, sostenendo una diretta e solidale responsabilità della beneficiaria per i debiti fiscali contratti dalla scissa.

La Ctr, nel decidere in merito alla controversia, ha posto la notifica della cartella (e, in particolare, il relativo ruolo esattoriale) su un piano differente rispetto alla responsabilità solidale scissa – beneficiaria richiamata poc’anzi.

Innanzi tutto, i giudici hanno puntato l’attenzione sul fatto che la cancellazione della società scissa è avvenuta molti anni prima (inizio 2011) rispetto al ruolo esattoriale, iscritto nei confronti della stessa società, reso esecutivo solo nella seconda metà del 2016 (ovvero oltre 5 anni dopo).

La Commissione quindi, pur conscia dell’esistenza di una operazione di scissione “a valle”, ha percorso il seguente iter logico:

1. l’Ufficio ha proceduto all’iscrizione a ruolo delle somme nei confronti di un soggetto estinto ormai da tempo;

2. l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio, pertanto, non può che essere considerata inesistente e non produttiva di effetti;

3. dall’inesistenza del ruolo in capo all’obbligato principale discende l’inesistenza della cartella esattoriale conseguente.

Dalla lettura della sentenza si evince, quindi, che i giudici non hanno messo in discussione la valenza della responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria, e nulla si sarebbe probabilmente potuto eccepire se il ruolo fosse stato direttamente intestato alla società beneficiaria. Ed in effetti, nel corpo della sentenza si legge un accenno in merito a correzioni effettuate a mano sulla cartella impugnata, con le quali venivano integrati gli estremi della società beneficiaria, e che i giudici non hanno preso in considerazione, concentrandosi sulle caratteristiche del documento così come originariamente emesso.

Né, visto il lasso di tempo tra la cancellazione e l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio avrebbe potuto richiamare l’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014, che prevede l’estinzione della società solo dopo che siano passati cinque anni dalla richiesta di cancellazione della medesima.

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