Contabilità

Risultato 2020 o deduzioni future: trade-off per i bilanci in chiusura

Si ottengono benefici diversi se prima della rivalutazione si ferma l’ammortamento. Alcune delle norme speciali non cambiano la percezione dei conti da parte di terzi

Le società che si accingono ad approvare i bilanci 2020 dispongono di diverse norme di favore, ma nell’applicazione concreta di queste disposizioni devono tenere conto di una serie di aspetti critici.
Oltre al rinvio del termine di approvazione nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 106 del Dl 18/20), le altre disposizioni di interesse riguardano continuità aziendale e perdite, imputazione degli ammortamenti e rivalutazione.

Continuità e perdite
Nella redazione dei bilanci si possono ignorare le fattispecie che mettono a rischio la continuità aziendale purché siano successive al 2019 (quindi legate all’effetto Covid-19); e, soprattutto, se il risultato del bilancio consiste in una perdita significativa, possono essere derogate le ordinarie diposizioni del Codice civile.
La perdita che supera il terzo del capitale, ma anche quella che lo riduce al di sotto dell’importo minimo legale, possono essere rinviate per la copertura nei cinque esercizi successivi. Il risultato negativo di bilancio comunque rimane, e la nota integrativa deve illustrare compiutamente la situazione e le scelte operate.
La valenza della norma riguarda quindi gli adempimenti, ma non cambia la percezione del bilancio da parte dei terzi (creditori, banche, e così via), che attiveranno di conseguenza i presìdi di tutela dei loro interessi.

Ammortamenti 2020
La possibilità di non imputare in tutto o in parte gli ammortamenti del periodo (Dl 104/20) incide invece sul risultato del conto economico; ma anche in questo caso dal bilancio si potrà ricostruire agevolmente l’operato della società grazie alle informazioni della nota integrativa.
Va tenuto conto di due aspetti quantitativi rilevanti.
1. In primo luogo, se ipotizziamo che gli ammortamenti non imputati siano pari a 100, l’effetto migliorativo sul risultato di esercizio è inferiore, e precisamente pari a 72,1 per effetto del fatto che deve essere stimata anche la fiscalità differita (27,9) sulle poste non imputate civilisticamente ma dedotte fiscalmente (si veda anche la circolare Assonime n. 2 dell’11 febbraio 2021).
2. In secondo luogo, anche se letteralmente la norma richiede che venga vincolata una riserva di ammontare pari agli ammortamenti non imputati, sembra corretto concludere che la riserva vincolata dovrà essere pari a 72,1, considerato che l’ammontare complementare (27,9) risulta imputato al fondo per imposte differite. Questo secondo aspetto meriterebbe una conferma ufficiale.

La rivalutazione
Oltre ad alcuni problemi specifici dell’istituto della rivalutazione (si veda l’articolo di NT+ Fisco), deve essere preso attentamente in considerazione il tema della sovrapposizione tra la norma sugli ammortamenti e la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni.
La sequenza corretta prevede prima il calcolo degli ammortamenti del periodo e solo successivamente la rivalutazione degli asset (articolo 7 del Dm 162/01; bozza documento interpretativo Oic 7). Di conseguenza, giunti al momento di determinare l’importo della rivalutazione applicabile a ciascun cespite, le imprese si troveranno di fronte a valori diversi a seconda del fatto che siano stati imputati o meno gli ammortamenti del periodo 2020.

A livello pratico, se si imputano gli ammortamenti a conto economico, il valore residuo del bene sarà inferiore, per cui l’adeguamento al suo valore attuale (cioè l’importo della rivalutazione) sarà più alto: si pagherà un’imposta sostituiva più elevata, a fronte però della possibilità di dedurre maggiori ammortamenti fiscali in futuro. In termini concreti, gli ammortamenti del 2020 vengono prima dedotti quest’anno, poi assoggettati a rivalutazione con imposta sostitutiva, e tornano a essere deducibili alla fine del periodo di ammortamento.

Come dimostra a livello numerico l’esempio in coda, nel caso contrario – ovvero di mancata imputazione degli ammortamenti – la deduzione fiscale del 2020 sarà la stessa, grazie a specifiche variazioni nelle dichiarazioni Irpef/Ires e Irap. Il valore residuo del cespite – proprio per la mancata riduzione dovuta agli ammortamenti dell’anno – sarà però superiore, e quindi l’importo della rivalutazione sarà ridotto in corrispondenza. Questo significa che gli ammortamenti civilistici effettuati negli anni successivi saranno in parte la “ricaduta” di quelli non imputati nel 2020 (indeducibili) e in parte frutto della rivalutazione (deducibili).

Le imprese dovranno quindi valutare con attenzione il trade off tra le due alternative: migliorare il conto economico 2020 a fronte di minori deduzioni fiscali negli esercizi successivi, oppure imputare civilisticamente gli ammortamenti nel 2020 e dedurre fiscalmente maggiori importi in seguito.

L’ESEMPIO
La situazione di partenza riguarda un bene con le seguenti caratteristiche: costo storico di 1.000; aliquota ammortamento 10%; fondo ammortamento 900; valore residuo 100; valore di mercato 300

IMPUTAZIONE AMMORTAMENTI AL CONTO ECONOMICO
Ammortamenti: 100
Deduzione fiscale: 100
Fondo ammortamento: 1.000
Valore residuo: 0
Rivalutazione: 300
Imposta sostitutiva: 9
Ammortamenti deducibili in futuro: 300

NON IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO
Ammortamenti: 0
Deduzione fiscale: 100
Fondo ammortamento: 900
Valore residuo: 100
Rivalutazione: 200
Imposta sostitutiva: 6
Ammortamenti deducibili in futuro: 200

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