Imposte

Holding escluse dal bonus del 50% per investimenti in start up e Pmi innovative

Il tenore letterale dell’articolo 38 del Dl 34/2020 lascia propendere per l’estromissione ma la relazione tecnica calcola le risorse sul totale delle agevolazioni sfruttate

di Nicola Napoli e Simmaco Riccio

Il particolare trattamento di favore riservato alle start-up e Pmi innovative è stato potenziato dalle misure agevolative contenute nel Dl 34/2020 (decreto Rilancio), disposizione modificata e integrata in sede di conversione dalla legge 77/2020. In particolare, l’articolo 38 del Dl 34/2020 ha incrementato la detrazione Irpef al 50% delle somme investite nel capitale sociale di start-up e Pmi innovative, originariamente prevista nella misura del 30 per cento.

Sulla base del tenore letterale della disposizione modificata, la nuova detrazione maggiorata sembrerebbe riconosciuta esclusivamente per gli investimenti nel capitale sociale di start up e Pmi innovative eseguiti direttamente da investitori persone fisiche o indirettamente da queste tramite organismi di investimento collettivo del risparmio il cui capitale raccolto sia investito prevalentemente in start up o Pmi innovative.

Sembrerebbero pertanto restare esclusi dall’agevolazione in questione gli investimenti effettuati tramite soggetti Ires di cui all’articolo 73 del Tuir ancorché qualificati come soggetti che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.

Alla luce di quanto sopra, sarebbero quantomai opportuni chiarimenti e opportune indicazioni per consentire a tutti gli investitori coinvolti di fruire in modo completo e coordinato dei diversi benefici fiscali, conformemente alle lodevoli intenzioni che hanno ispirato il decreto Rilancio.

In particolare, sarebbe auspicabile una conferma che la detrazione Irpef al 50% spetti anche nel caso di investimenti indiretti effettuati da persone fisiche tramite di veicoli societari che investono prevalentemente in start up o Pmi innovative. A una risposta affermativa concorre la circostanza che la relazione tecnica al decreto Rilancio nell’individuare le coperture necessarie al potenziamento dell’agevolazione abbia utilizzato come base di calcolo la totalità dell’agevolazione spettante ai soggetti Irpef negli anni precedenti includendo anche i soggetti che avevano effettuato investimenti per il tramite dei veicoli societari.

Sulla base della considerazione che precede, sembrerebbe illogico prevedere lo stanziamento di somme a copertura di agevolazioni che sarebbero escluse dalla nuova disposizione.

Inoltre sarebbe abbastanza arduo razionalizzare l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti effettuati tramite veicoli societari sulla base della volontà del legislatore di prevenire eventuali contestazioni di matrice unionale in materia di aiuti di Stato, in quanto, anche in caso di investimenti indiretti per il tramite di veicoli, il soggetto beneficiario dell’agevolazione sarebbe la persona fisica detentrice della partecipazione nel veicolo societario e non il veicolo societario stesso (al pari degli investimenti diretti e degli investimenti indiretti per il tramite di Oicr).

Le modalità di attuazione delle nuove agevolazioni avrebbero dovuto essere definite entro il 18 luglio 2020 decreto del ministro dello Sviluppo economico con quello dell’Economia. Si auspica che tale decreto possa essere l’occasione per chiarire la questione.


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