Controlli e liti

Sì alla notifica via Pec della cartella non firmata digitalmente

La sentenza 1470/3/2020 della Ctr del Lazio

La cartella di pagamento, non firmata digitalmente e notificata via pec al contribuente, è legittima. Questo è il principio di diritto reso dalla Ctr del Lazio con la sentenza 1470/3/2020 (presidente e relatore Block), che ha affrontato il tema della validità o meno dell’atto della riscossione, privo della sottoscrizione digitale del concessionario, e allegato al messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico in formato pdf.

Il caso

Il contribuente impugnava innanzi alla Ctp una cartella di pagamento, relativa alla tassa automobilistica, eccependone l’inesistenza della notifica avvenuta via pec. Difatti, secondo il ricorrente, l’esecuzione della notifica a mezzo pec mediante allegazione del documento in formato .pdf privo della firma digitale e, comunque, non con l'estensione .p7m, non avrebbe garantito tanto l’integrità del documento, quanto l’identificabilità dell'autore.I Giudici di prime cure rilevavano l'infondatezza del ricorso, stante la regolarità del procedimento notificatorio.Il contribuente interponeva appello, riproponendo l'eccezione sull'inesistenza della notifica.

La normativa

L’articolo 26, comma 2, Dpr 602/1973, dispone che la cartella di pagamento può essere notificata a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Ini – Pec). Al contempo, la citata norma rinvia, per quanto riguarda le modalità, alle disposizioni contenute nel Dpr 68/2005.

Ebbene, in base al combinato disposto degli articoli 5 e 6 del predetto decreto, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all’inidirizzo elettronico del destinatario, certificando il momento in cui è avvenuta la consegna.

In altri termini, con tale ricevuta è provato che l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità della parte. Ciò comporta che non possa essere eccepita la nullità della notifica laddove la stessa abbia raggiunto il suo scopo legale e, dunque, l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario anche in modo irrituale (Cassazione, Sezioni unite, 18 aprile 2016 , 7665; nello stesso senso Cassazione, Sezioni unite, 28 settembre 2018, 23620).

L’atto digitale

I giudici di appello hanno confermato la sentenza impugnata, posto che la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio pec sia un documento informatico che sia un atto nativo digitale sottoscritto digitalmente (ossia in estensione .p7m), sia una copia per immagini su supporto informatico di un atto in originale cartaceo (in formato .pdf).

Difatti, ciò che rileva è che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con il Decreto ministeriale, il quale non prevede la sottoscrizione, ma solo la sua intestazione che fa presumere la riferibilità dell’atto all’amministrazione finanziaria da cui promana. La pronuncia, dunque, appare essere condivisibile e in conformità con il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità sul tema (tra le tante, Cassazione, 27 novembre 2019, 30948).


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