L'esperto rispondeImposte

La perdita dichiarata e poi assorbita dopo un accertamento scomputata in automatico dall’ufficio

Società di capitali

di Rosanna Acierno

La domanda

Una società di capitali presenta per l’anno d’imposta 2015 un Modello Unico SC con perdita fiscale da riportare per 100 euro. A seguito di accertamento per il 2015 tale perdita viene assorbita da maggior reddito accertato. Poiché nel modello Unico SC 2016 dal reddito fiscale è stata scomputata dal reddito l’intera perdita di 100 euro non più esistente a seguito accertamento, si chiede come sanare tale situazione e a quali costi. Si pensa di presentare una dichiarazione integrativa, modello Unico SC 2016, dove non viene riportata la perdita e si versa la differenza Ires rispetto a quanto versato all’epoca.
V. C. - Cesena

Nel caso prospettato, si ritiene che il contribuente non debba procedere autonomamente in quanto sarà l’ufficio a ridurre le perdite nelle dichiarazioni successive.
Secondo infatti quanto precisato dalla stessa agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, al paragrafo 6.1, l’ufficio che ha scomputato in “automatico” le perdite di periodo, nell’avviso di accertamento ovvero nell’atto di adesione, provvede altresì a ridurne l’importo nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del Dpr 600 del 1973.
In tale ambito, l’ufficio riscontra se le perdite di periodo disconosciute in accertamento o in adesione siano state o meno utilizzate dal contribuente nella dichiarazione di un periodo d’imposta successivo.
Nell'ipotesi in cui le perdite di periodo disconosciute siano già state utilizzate nella dichiarazione di un periodo d’imposta successivo l’ufficio riscontra se il contribuente abbia, in tale dichiarazione, perdite capienti della stessa natura di quelle che ha già utilizzato.
In presenza di perdite capienti della stessa natura, non emergerà un maggiore imponibile per effetto della riduzione operata dall’ufficio che sarà limitata alla sola rettifica del quadro RS nell’ultima dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3-bis, del Dpr n. 600 del 1973.
Qualora, invece, siano state utilizzate perdite nella dichiarazione di un periodo d’imposta successivo e per effetto della riduzione delle perdite operata dall’ufficio non residuino perdite capienti della stessa natura di quelle utilizzate, emergerà un maggiore imponibile. In tali circostanze, l’ufficio procede alla rettifica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 42 del Dpr n. 600 del 1973.
Nell’ipotesi in cui, invece, le perdite di periodo disconosciute siano riportate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica e non siano state utilizzate dal contribuente, la riduzione delle perdite è operata, nell’ultima dichiarazione presentata, dall’ufficio che ha effettuato lo scomputo delle perdite, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 3-bis, del DPR n. 600 del 1973.

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