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Terreni agricoli, atto costitutivo di servitù con registro al 9% anche per gli Iap

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di Gian Paolo Tosoni

L’atto costitutivo di servitù su terreno agricolo sconta l’imposta di registro del 9% in luogo del 15 per cento. Lo ha stabilito l’agenza delle Entrate con la risoluzione 4/E/2021 (si veda l’articolo di Angelo Busani).

La concessione di servitù su terreni agricoli a favore di soggetti diversi degli imprenditori agricoli professionali, sono frequenti e possono riguardare tralicci per l’energia elettrica, realizzazione di impianti eolici, è così via. La Cassazione con quattro sentenze depositate il 5 settembre 2019 ha stabilito che il termine «trasferimento» utilizzato nell’articolo 1, della Tariffa parte prima dell’imposta di registro non possa essere riferito alla servitù la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma soltanto la compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).

La questione riguardava l’eventuale applicazione della imposta di registro nella misura del 15% se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Ed è su questo punto che l’Agenzia seguendo la Cassazione distingue la natura degli atti precisando che la costituzione della servitù non corrisponde ad uno trasferimento. Infatti la servitù si costituisce un diritto reale di godimento su un fondo altrui che rappresenta un peso su questo fondo a vantaggio di un altro; quindi la servitù si costituisce e non si trasferisce. Il concetto di trasferimento non può trovare applicazione alla servitù prediale in quanto la servitù non è autonomamente alienabile, sicché non può essere trasferita separatamente dalla proprietà del fondo dominante e nemmeno può essere ammissibile una concessione separata del godimento della servitù.Con questo quindi la risoluzione dell’Agenzia precisa che non può essere applicata l’imposta di registro nella misura del 15% in quanto il terzo comma dell’articolo 1 della tariffa allegata al Testo Unico sulla imposta di registro prevede la applicazione della aliquota del 15% solo per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Da qui la fissazione della aliquota del 9% per la costituzione delle servitù indipendentemente dalla natura del soggetto beneficiario.

Probabilmente l’aliquota del 9% si applica anche se la servitù venisse concessa a favore di un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto in quanto secondo l’Agenzia la costituzione della servitù non rappresenta un trasferimento di terreni agricoli e soltanto in quest’ultima fattispecie è possibile invocare la tassa fissa di registro. Infatti l’articolo 2 del Dl 194/2009 prevede la applicazione della imposta fissa di registro ed ipotecaria (rimanendo dovuta la sola imposta catastale dell’uno per cento) per il trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti ed Iap, fattispecie diversa dalla costituzione.