Operazioni fiscali sospette, il decreto in «Gazzetta»: comunicazione entro il 28 febbraio 2021 per i meccanismi posti in essere entro il 30 giugno
Il Dlgs 100/2020 di recepimento della direttiva Dac6 ha attivato la proroga di sei mesi come Francia e Olanda
La direttiva Dac6 è legge (anche) dello Stato italiano. È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’11 agosto il Dlgs 100/2020 (in vigore dal 26 agosto) attuativo la direttiva 2018/822/Ue del 25 maggio 2018, che modifica la direttiva 2011/16/Ue in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione ad operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive.
Attraverso il decreto attuativo, l’Italia aderisce all’opzione prevista dalla direttiva 2020/876/Ue, rinviando di un semestre i termini per l'attuazione della Dac 6 a causa della pandemia di Covid-19. Sulla stessa linea, già da diverse settimane si erano espressi altri Stati quali ad esempio Olanda, Francia e Regno Unito. Non tutti i Paesi Ue hanno però concesso il rinvio, ad esempio Germania e Finlandia hanno mantenuto le iniziali scadenze.
Le nuove scadenze
Più in dettaglio, il decreto prevede le seguenti nuove scadenze:
● Meccanismi commerciabili: ai sensi dell’articolo 7, comma 2, la prima relazione periodica dovrà essere presentata dagli intermediari all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021
● Meccanismi posti in essere tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020: il neo-introdotto comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che il termine ordinario di 30 giorni può iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2021, modificando pertanto la data inizialmente inclusa nella bozza di decreto (1°luglio 2020)
● Meccanismi posti in essere tra il 25 giugno 2018 ed il 30 giugno 2020 (comunicazione cosiddetta una tantum, ex articolo 8 del Decreto): i soggetti obbligati possono effettuare la comunicazione entro il 28 febbraio 2021 anziché entro il 31 agosto 2020.
Infine, l’articolo 9 prevede che il primo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie possa avvenire entro il 30 aprile 2021.
Il testo del decreto di attuazione e della relazione illustrativa ricalcano sostanzialmente, ad eccezione del posticipo dei termini, il contenuto di precedenti bozze per cui erano già state evidenziate le necessità di fornire ulteriori chiarimenti. Si riveleranno dunque di fondamentale importanza il decreto del Mef che dovrà fornire le regole tecniche per l’applicazione della normativa, citato dall’articolo 5, comma 2, del decreto ed il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate con le indicazioni sulle modalità di comunicazione delle informazioni.
Gli aspetti da chiarire
Tra i chiarimenti attesi sarà importante fornire una più precisa definizione di intermediario al fine di circoscrivere la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione. Ad esempio, per l'intermediario che agisce in qualità di service provider andrà ulteriormente chiarito il requisito di «standard di conoscenza» che richiede che chi agisce debba essere a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza del meccanismo sulla base dei fatti, informazioni disponibili e competenze. Anche la definizione di «criterio del vantaggio fiscale», che per talune operazioni fa scattare l’obbligo di comunicazione, necessiterà di ulteriori dettagli soprattutto in relazione alle modalità con cui il vantaggio deve essere determinato e in capo a quali soggetti coinvolti nell’operazione debba essere applicato.Dovranno inoltre essere forniti ulteriori specificazioni degli elementi distintivi (cosiddetti “hallmark”), auspicabilmente con esempi pratici come già fatto da altri Stati membri.
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware