Controlli e liti

La percentuale di ricarico va ancorata alla media ponderata

Annulata dalla Ctr Lombardia la rettifica alla Snc calcolata utilizzando la mediana dei prezzi dei prodotti venduti

di Marco Ligrani

L’accertamento basato su una percentuale di ricarico deve tener conto delle quantità effettivamente vendute e, per questo, non può fondarsi sulla mediana, ma sulla media ponderata. Per questa ragione, la Ctr Lombardia 704/4/2021 (presidente Rollero e relatore Chiametti) ha annullato l’avviso di accertamento notificato a una Snc e, conseguentemente, quelli personali notificati ai soci, accogliendo l'appello in riassunzione presentato dai contribuenti a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

La questione prende le mosse da una rettifica operata a carico di un bar-caffetteria, basata sull'applicazione di una percentuale di ricarico calcolata tenendo conto della mediana dei prezzi dei prodotti venduti.

Dopo le alterne vicende dei due gradi di merito (che li avevano visti prima soccombere in primo grado, poi parzialmente vittoriosi in appello), i contribuenti proponevano ricorso in Cassazione e i giudici di legittimità, accogliendone in parte le ragioni, rimettevano la causa alla Ctr lombarda perché deliberasse il merito della controversia. La ragione della rimessione consisteva nell’evidente contraddizione in cui era incorso il giudice di appello, il quale, pur avendo affermato di condividere il criterio della media ponderata invocato dalla società, nei fatti lo aveva disatteso, avendo applicato la media aritmetica semplice che, peraltro, non era stata utilizzata nemmeno dall’ufficio all’atto di redigere l'avviso di accertamento in capo alla società.

La commissione, investita della riassunzione, è pervenuta all’accoglimento delle ragioni dei contribuenti dopo aver operato un’accurata disamina dei concetti di media aritmetica semplice e ponderata, evidenziandone l’assoluta diversità rispetto alla mediana che – per sua natura - rappresenta soltanto i valori collocati nel mezzo della distribuzione statistica e che, per questo, mal si adatta alla fattispecie quale quella in discussione.

Infatti, in presenza di un’attività al dettaglio quale un bar-caffetteria, per disporre di un risultato attendibile occorre tener conto delle quantità effettivamente vendute di ciascun prodotto, che, però, erano state ignorate all’atto della rettifica.

Per questa ragione, la Ctr ha censurato la decisione di appello, in quanto quei giudici avevano rideterminato l’entità dei maggiori imponibili come differenza tra la media ponderata e la mediana, entità, tuttavia, disomogenee per loro stessa natura. In particolare, i giudici lombardi hanno sottolineato come la mediana fosse stata calcolata considerando un campione di solo quaranta prodotti e, tra questi, di quelli venduti più frequentemente. Al contrario, il calcolo della media aritmetica ponderata, tenendo conto dei ricavi e del costo del venduto dichiarati dalla società, garantiva la presenza di tutti i prodotti e, per questo, risultava la sola metodologia attendibile.

La Cassazione, dal canto suo, anche di recente (ordinanza 26475/2020) non si è mostrata totalmente contraria alla media aritmetica semplice, limitandone l’applicabilità ai soli casi in cui non risulti che l’attività abbia ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

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