Imposte

Rafforzamento patrimoniale, chance per le imprese in concordato di continuità

Apertura approvata alla Camera nel Dl Rilancio: è richiesta la regolarità contributiva e fiscale

di Gian Marco Committeri

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (previsto dall’articolo 26 del Dl 34/2020) verrà esteso anche alle aziende in concordato preventivo di continuità. È quanto prevede uno degli emendamenti al decreto Rilancio approvati in commissione Bilancio alla Camera, dove è in corso l’esame in prima lettura.

Sulla base delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, l’ambito soggettivo di applicazione della norma sul rafforzamento patrimoniale sarà esteso solo nei confronti delle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020).

Resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del Dl 34/2020 tra i quali, si ricorda, in particolare:

i) range di ricavi 2019 della società tra i 5 ed i 50 milioni di euro;

ii) riduzione dei ricavi complessivi causa Covid-19 nel mese di marzo e aprile 2020 superiore al 33% dello stesso periodo dell’anno precedente;

iii) aver deliberato ed eseguito tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento non inferiore ad Euro 250.000 integralmente versato;

iv) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

v) non rientrare tra le società che non hanno rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;

Se rispetteranno tali parametri, anchele aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale potranno beneficiare del credito di imposta previsto dal comma 8. Tali aziende, quindi, potranno fruire di un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale in denaro effettuato entro la fine del 2020 (non inferiore a 250mila euro), e comunque nei limiti dei massimali degli aiuti di stati erogati fissati dalla Commissione Ue.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo del credito di cui si è beneficiato, unitamente agli interessi legali.

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