Imposte

Servizi logistici, la territorialità dell’Iva è legata agli accordi contrattuali

Territorialità Iva delle prestazioni di logistica condizionate dagli accordi contrattuali

di Simona Ficola

Territorialità Iva delle prestazioni di logistica condizionate dagli accordi contrattuali. È questa l’interpretazione resa dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 96 che, a seguito dell’istanza di interpello presentata da una società italiana che, fra gli altri, rende servizi di logistica anche a clienti non residenti, ha precisato che se contrattualmente è previsto che il committente non ha alcun diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione, il servizio di logistica si qualifica come servizio generico.

In tema di territorialità Iva, quindi, si ricorre alla regola generale contenuta nell’articolo 7-ter del Dpr 633/72, secondo cui l’imposta è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C). Tale regola, tuttavia, trova una deroga per i servizi immobiliari, che sono tassabili nel luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando lo status di soggetto passivo o meno del committente.

Ebbene, l’oggetto del quesito posto dall’Istante era proprio quello di determinare se il servizio di logistica, in quanto reso inevitabilmente con l’utilizzo di un magazzino, rientrasse o meno nei servizi generici ovvero fosse assimilabile ad un servizio relativo a bene immobile.
La norma unionale, infatti, individuando all’articolo 31-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011 una serie di servizi che possono essere considerati relativi a beni immobili in quanto presentano un nesso sufficientemente diretto con gli stessi, ovvero sono essenziali ed indispensabili per la prestazione, annovera il magazzinaggio di merci.

L’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello, richiamando la normativa interna e quella unionale, corroborata dalle interpretazioni rese nel tempo dalla Corte di Giustizia, nonché dalle Note esplicative della Commissione Europea, ha dato centralità agli accordi contrattuali ed in particolare alla previsione concernente l’utilizzo del bene immobile in cui viene stoccata la merce oggetto del servizio logistico.

La Corte di Giustizia ricorda, infatti, che un ampio numero di servizi si riferisce a un bene immobile, tuttavia solamente l’assegnazione di una parte specifica dello stesso ad uso esclusivo del destinatario qualifica il servizio reso come un servizio relativo a bene immobile.

Vi sono, infatti, tutta una serie di servizi che sono accomunati dal fatto che il bene immobile è utilizzato per la realizzazione del servizio, ma con riferimento allo stoccaggio delle merci è lo stesso legislatore unionale che ne esclude il novero dai servizi relativi a beni immobili se i beneficiari della prestazione del servizio non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell'immobile in cui sono stoccate le loro merci o l’immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi.

Alla luce di questa importante posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, appare opportuno per tutte le aziende che prestano o ricevono servizi di questo genere, revisionare i propri accordi contrattuali nella logica dell’interpello, al fine di verificare se gli stessi rientrano nelle disposizioni dell’articolo 7-ter ovvero del 7-quater del Dpr 633/72.

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