Controlli e liti

Scissione parziale, la cartella tardiva alla beneficiaria è nulla

Secondo la Ctr Lazio l'azione verso la coobbligata non può essere esercitata per un tempo indefinito

Il rispetto dei termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento deve essere assicurato anche nei confronti delle società beneficiarie di una scissione parziale, coobbligate insieme alla scissa per i debiti di quest’ultima anteriori alla scissione. È questo in sintesi il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 70/6/2021 (presidente Musumeci, relatore Caputi).

La vicenda

Da quanto si comprende dal testo della pronuncia, una Srl non rispettava una rateizzazione in essere con l’agenzia delle Entrate e successivamente poneva in essere un’operazione di scissione parziale a favore di soggetto giuridico neocostituito. In seguito, la società beneficiaria della scissione riceveva quattro cartelle di pagamento per il recupero delle somme non pagate dalla società scissa.

La beneficiaria della scissione impugna le cartelle di pagamento, protestando tra l’altro il mancato rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge (articolo 25 del Dpr 602/1973) per la notifica delle cartelle di pagamento.

Secondo l’agenzia delle Entrate, nel caso in esame questi termini di decadenza non troverebbero applicazione, stante il regime di solidarietà tra tutti i soggetti partecipanti alla scissione per il pagamento dei debiti tributari della scissa “ante” operazione, sancito dall’articolo 173, comma 13, del Tuir (Dpr 917/1986). Secondo l’ufficio, la sussistenza di tale regime comporterebbe che, una volta elevata la contestazione nei confronti della società scissa entro i termini di decadenza previsti dalle legge, nessun termine di decadenza deve essere rispettato nei confronti delle società beneficiarie, le quali rispondono del debito fiscale in qualità di coobbligate in solido.

La sentenza

La società beneficiaria ottiene ragione sia in primo grado che in appello. In particolare, i giudici della Ctr, pur dando atto dell’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale favorevole alla posizione dell’ufficio (vengono citate le sentenze di Cassazione 16710/2019 e 23342/2016), sposano apertamente la tesi di segno contrario (Cassazione 29845/2017).

Secondo la Ctr, non si può ritenere che, in seguito a una scissione societaria, la società beneficiaria rimanga esposta indefinitamente all’azione dell’amministrazione finanziaria solo perché la pretesa è stata avviata tempestivamente nei confronti della scissa. Ciò in quanto la beneficiaria ben potrebbe non sapere dell’avvio tempestivo di eventuali iniziative di riscossione nei confronti della scissa.

Su queste basi, proseguono i giudici, il rispetto dei termini di decadenza di cui all’articolo 25 del Dpr 602/1973 deve essere assicurato nei confronti di ciascun soggetto verso il quale l’amministrazione finanziaria rivolga la propria pretesa di riscossione.

Ciò che del resto è in linea con il principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 280/2005, secondo cui l’articolo 24 della Costituzione non consente che un soggetto obbligato nei confronti del Fisco rimanga assoggettato a potenziali azioni esecutive per un tempo indeterminato.

La Ctr rigetta dunque l’appello dell’ufficio, confermando la nullità delle cartelle di pagamento in quanto notificate tardivamente alla società beneficiaria della scissione.

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