Imposte

Chiropratico e osteopata esenti da Iva

Fino al completo riordino delle professioni la Cassazione conferma il suo orientamento

Fino alla completa attuazione delle norme di riordino delle relative professioni, l’attività del chiropratico e dell’osteopata sono esenti da Iva se svolte sotto il controllo del medico. Quando l’iter di riforma di queste due professioni sarà completato con le disposizioni attuative la relativa attività diverrà esente a tutti gli effetti, anche per le prestazioni rese in completa autonomia, come qualunque altra professione sanitaria.

Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 6868/2021 depositata l’11 marzo, che conferma il superamento degli orientamenti più restrittivi del passato. La motivazione della sentenza richiama l’evoluzione della disciplina della professione di chiropratico (ma i principi enunciati valgono anche per l’osteopata, figura disciplinata allo stesso modo): le professioni dell’osteopata e del chiropratico sono incluse nel novero delle professioni sanitarie, cui spetta l’esenzione Iva, per effetto della legge Finanziaria 2008 (legge 244/07), i cui provvedimenti attuativi, però, non sono stati mai adottati dal ministero della Salute.

La legge Lorenzin (legge 3/2018) di riordino delle professioni sanitarie ha mantenuto (articolo 7) le due figure sanitarie, ma ad oggi mancano ancora le norme attuative: si attendono un accordo della conferenza stato-regioni, che doveva essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma per stabilire l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Un decreto concertato tra Miur e ministero della Salute avrebbe poi dovuto definire, entro sei mesi, l’ordinamento didattico universitario ed eventuali percorsi formativi integrativi. A distanza di tre anni né l’uno, né l’altro provvedimento sono stati adottati.

Stando così le cose, l’attività di osteopata e chiropratico non può essere (ancora) considerata di per sé una professione sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del decreto Iva (e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/Ce), almeno fin quando non sarà compiuto il percorso regolatorio. È proprio la mancanza dei regolamenti attuativi che aveva indotto sia l’Agenzia (con la risoluzione n. 197 del 30 luglio 2009) che la cassazione (con numerose sentenze rese tra il 2014 ed il 2019: si vedano le pronunce 22812, 22813 e 22814 del 2014 e le 8145 e 34169 del 2019) a ritenere che allo stato mancassero i presupposti per riconoscere l’esenzione Iva.

Questo orientamento è stato modificato dalla Suprema corte nel 2020: con la pronuncia n. 21108 del 2 ottobre 2020 è stato infatti affermato che può riconoscersi al chiropratico l’esenzione iva, a patto che, in mancanza di regolamentazione della professione di chiropratico, il contribuente possa dimostrare di possedere una specifica formazione riconosciuta dallo Stato e che le prestazioni sanitarie rese alla persona «presentino un livello di qualità sufficiente».

Si tratta dell’applicazione di principi enunciati dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 27 giugno 2019, C-597/17: si veda l’articolo), la quale ha affermato che l’attività di chiropratica (e di osteopatia) ha lo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute, che può quindi godere dell’esenzione Iva a patto che gli Stati membri verifichino che i prestatori di tali cure possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie. Tale qualifica non implica necessariamente l’esercizio di una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro.

Con l’ordinanza 6868/2021 la Cassazione afferma espressamente di voler dare continuità all’orientamento più recente inaugurato con la sentenza 21108/2020 e precisa che, nel caso di specie, la garanzia della qualità delle prestazioni chiropratiche risulta garantita attraverso la direzione sanitaria affidata ad un medico. La fattura del chiropratico o dell’osteopata, quindi, è esente da Iva se questi opera all’interno di una struttura sanitaria sotto la direzione di un medico. In tale caso si dovrebbe, con coerenza, concludere che la prestazione sia anche detraibile (venendo meno le ragioni dell’orientamento contrario dell’Agenzia: si veda l’articolo).

La cristallina e lucida motivazione della sentenza potrebbe offrire all’agenzia delle Entrate anche l’occasione per ripensare alcuni suoi recenti orientamenti che sono in contrasto con i principi dell’unione europea. In due recenti risposte ad interpello è stata infatti negata l’esenzione Iva a figure professionali che tuttavia rientrano a pieno titolo nei requisiti oggi delineati dalla Cassazione: il fisico medico (si veda l’articolo) e il massofisioterapista (si veda l’articolo).

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