Controlli e liti

Rimborso delle imposte versate senza contestazione sull’autocertificazione «de minimis»

La sentenza 1366/6/2021 della Ctr Sicilia: va riconosciuto il diritto alla restituzione delle maggiori imposte versate in occasione del «Sisma 90»

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Se non viene contestata dall’amministrazione l’autocertificazione attestante il rispetto dei parametri del «de minimis» va riconosciuto al contribuente siciliano il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate in occasione del «Sisma 90». Così la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza 1366/6/2021 (presidente Arezzo, relatore Pagano).

La controversia

Una Snc siciliana nel 1992 versa le imposte in misura piena a titolo di Ilor e Iva, e i rispettivi soci versano la relativa Irpef. A seguito dell’intervento del legislatore (articolo 9, comma 17, della legge 289 del 2002) relativo al «Sisma 90», società e soci presentano richiesta di rimborso nella misura del novanta per cento delle imposte versate. Una volta formatosi il silenzio rifiuto, tutti questi soggetti propongono ricorso introduttivo contro l’agenzia delle Entrate, che viene in parte accolto dalla Ctp con sentenza del 2016, limitatamente ad Irpef e Ilor.

Ma l’Amministrazione non ci sta e propone ricorso in appello che viene depositato nel dicembre 2016. L’Agenzia ritiene non dovute le somme a seguito dell’intervento dell’Unione europea, che ha configurato l’agevolazione «Sisma 90» come aiuto di Stato e, come tale, incompatibile con i principi comunitari in materia di concorrenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, regolamento Ce 659 del 1999.

Resiste l’appellata contribuente. La cifra chiesta a rimborso è dovuta dato che è inferiore (200mila euro) a quello determinata nel regolamento «de minimis» e allega autocertificazione ove evidenzia di non aver percepito altri aiuti nel triennio in esame e nei due precedenti.

La decisione

La Ctr rigetta l’appello dell’ufficio sotto due diversi profili. Sotto l’aspetto normativo, al fine di verificare che il diritto al rimborso delle somme da Sisma 90 il giudice deve:

a) verificare che il contribuente non abbia avuto altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti;

b) l’ammontare delle somme chieste a rimborso sia in linea con quanto statuito dall’articolo 92, n. 1, del Tfue;

c) L’importo, richiesto a rimborso, rientri, altresì, nel limite del «de minimis», con riferimento al triennio in esame (nella fattispecie, gli anni 1990, 1991 e 1992).

Sotto il profilo procedurale, se da un lato la prova di rientrare nel beneficio non può essere data da una autocertificazione, la stessa ha comunque valore di allegazione nella fattispecie non contestata dall’agenzia fiscale. Quindi in applicazione dell’articolo del Codice di procedura civile («principio di non contestazione»), la stessa assume rango di prova e quindi alla contribuente spetta il rimborso.

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