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Enti non profit con assemblee a distanza

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Assemblee di ottobre in dubbio per gli enti non profit. Dopo l'emanazione degli ultimi Dpcm emergenziali, restano incerte le modalità con le quali gli associati potranno riunirsi per l'approvazione del bilancio e delle modifiche statutarie di adeguamento al Codice del Terzo settore, il cui termine è stato prorogato dal Dl Cura Italia al 31 ottobre.

Il dubbio nasce dalla formulazione dei decreti, che non fanno espresso riferimento allo svolgimento delle assemblee e alle riunioni degli organi sociali. Più nel dettaglio, il Dpcm del 18 ottobre richiama le «attività convegnistiche o congressuali» (prevedendone l'obbligo di sospensione, ad eccezione di quelle a distanza), specificando poi che è «fortemente raccomandato» svolgere tutte le riunioni private in modalità a distanza.

Già il precedente Dpcm del 13 ottobre, del resto, aveva previsto la raccomandazione di non riunirsi in un numero superiore a sei persone nelle abitazioni private, alle quali dovrebbero ritenersi assimilabili in assenza di previsioni specifiche anche gli altri luoghi di privata dimora (quali le sedi associative).

Occorre quindi capire se e con quali modalità le associazioni non profit possano svolgere le assemblee in questa fase dell'emergenza.

Pur in assenza, nel nuovo Dpcm, di un espresso divieto di svolgimento delle assemblee, sembra ragionevole ritenere che le stesse, in questa fase, non possano avere luogo con modalità in presenza. Ciò in ragione delle raccomandazioni emanate dal Governo, che sono evidentemente volte a evitare qualsiasi forma di assembramento.

Il Dl Cura Italia ha previsto la possibilità per associazioni fondazioni di riunirsi in videoconferenza, anche ove questa modalità non sia disciplinata dallo Statuto. Ciò, tuttavia, a condizione che siano rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità «previamente fissati» e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute (articolo 73, comma 4, Dl 18/2020).

È evidente che tali criteri non potranno essere previamente fissati dal medesimo organo assembleare, che non può in questa fase riunirsi, se non in videoconferenza. Pertanto, la soluzione che appare più ragionevole è che sia l'organo amministrativo a definire le modalità per il collegamento a distanza, dandone comunicazione a tutti i soci. Dei medesimi criteri, poi, sarà opportuno dare atto preliminarmente nel verbale di assemblea.

Per gli adeguamenti statutari, potrebbe comunque arrivare un rinvio: nel Consiglio nazionale del Terzo settore dello scorso venerdì, alla presenza della ministra Nunzia Catalfo, è emersa l'esigenza di addivenire a una proroga del termine per l'adeguamento “semplificato”, al fine di allinearlo all'operatività del Registro unico nazionale (prevista intorno ad aprile 2021).