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Aiuti alle filiere zootecniche, richiesta online entro il 27 ottobre

di Gian Paolo Tosoni

Scade il 27 ottobre prossimo la domanda di contributi a fondo perduto a favore delle filiere zootecniche ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del Dl 34/2020 (Rilancio). Lo ha stabilito l’Agea con la nota 92/2020 contenente le istruzioni operative.

La stessa Agenzia aveva fornito le istruzioni con nota 89/2020 in ordine alle modalità di richiesta del contributo per le imprese di allevamento a seguito della emergenza causata dalla pandemia Covid -19.

I contributi sono stabiliti nelle seguenti misure.
Suini: 20 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 e per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
Vitelli da carne: fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato dal 1 marzo al 30 giugno 2020.
Conigli: 1 euro per ogni capo macellato dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
Ovicaprini: 6 euro per ogni capretto macellato dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e 3 euro per ogni pecora o capra allevata nei mesi di maggio e giugno 2020.

La comunicazione dell’Agea contiene anche il modulo per le domande che vanno presentate a partire dal 13 ottobre 2020 e fino al 27 ottobre 2020 sul portale www.sian.it con l’assistenza di un Centro autorizzato di assistenza agricola. Tuttavia la predisposizione delle domande avverrà in modo precompilato assumendo le informazioni già presenti nella banca dati nazionale del ministero della Salute nonché i dati presenti nel fascicolo aziendale del Sian. Gli allevatori che hanno conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola troveranno la domanda precompilata e resa disponibile nel Sian dalla Agea.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
•dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti l’ammontare degli aiuti percepiti nel rispetto del quadro temporaneo nell’anno 2020;
•copia del contratto di soccida ove esistente;
•la certificazione Durc ovvero in mancanza di lavoratori dipendenti l’atto notorio che attesti l’assenza di lavoratori subordinati.

Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti dei punti 22 e 23 della comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final modificata dalla comunicazione 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell’8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Queste disposizioni regolano gli aiuti di Stato e prevedono per il settore della agricoltura il limite di 100mila euro. Ne consegue che scattano anche gli adempimenti conseguenti al ricevimento di aiuti di Stato da comunicare nella nota integrativa per le società di capitali e nella dichiarazione dei redditi per tutti i soggetti.

In presenza di contratti di soccida è facoltà del soccidante autorizzare il soccidario alla presentazione di una unica domanda con effetto per entrambi. In questo caso quando il soccidario corrisponderà il contributo al soccidante (anche mediante compensazione con i compensi monetizzati della soccida) quest’ultimo rilascerà una ricevuta con marca da bollo di 2 euro (corrispettivo non soggetto ad Iva in base all’articolo 2, lettera a, del Dpr 633/1972).