Imposte

Sopravvenienza attiva tassata nell’esercizio di acquisto dell’ecobonus

L’interpello 105 regola il prelievo sul differenziale tra detrazione e prezzo di cessione del credito

di Luca De Stefani

L’impresa in contabilità ordinaria che acquista un credito d’imposta, pagandolo meno rispetto al suo valore utilizzabile in compensazione in F24, deve tassare la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra il valore nominale e il costo di acquisto, «nell’esercizio in cui il credito è acquisito». A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risposta del 15 aprile 2020, n. 105.

Si ipotizzi il caso di una cessione di un credito d’imposta, ad esempio, del 65% del costo dell’opera (65 euro su 100 euro di spesa), generato da un intervento sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari. Se il cessionario è un’impresa e l’acquisto del credito non avviene alla pari, ma a un costo inferiore rispetto alla detrazione fiscale corrispondente (ad esempio, al 40% della spesa dell’intervento, cioè a 40 euro), la differenza tra il bonus fiscale compensabile in F24 (codice tributo 6890) e questo costo di acquisto è una sopravvenienza attiva (nell’esempio, pari a 25 euro), che deve concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 88 del Tuir.

Il chiarimento è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o meno). Non è estendibile, invece, ai trasferimenti dei crediti tramite il cosiddetto «sconto in fattura», in quanto quest’ultimo avviene alla pari.

La tassazione della sopravvenienza attiva deve avvenire «nell’esercizio in cui il credito è acquisito», ma le Entrate non hanno definito con precisione questo momento. Considerando che il mancato invio alle Entrate della comunicazione della cessione, da parte del cedente o dell’amministratore di condominio (a regime, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa), «rende inefficace la cessione del credito», si ritiene che la compravendita non si possa considerare effettuata al momento della sola sottoscrizione dell’eventuale accordo di cessione tra le parti, la quale può avvenire anche l’anno successivo rispetto al sostenimento della spesa e fino al giorno stesso dell’invio alle Entrate del modello Ccire per i lavori su singole unità immobiliari, mentre deve avvenire entro l’anno di sostenimento della spesa per i lavori su parti comuni.

Per individuare un unico momento in cui considerare la cessione come avvenuta, resta da scegliere tra l’invio della comunicazione alle Entrate e l’accettazione del credito da parte del cessionario nel proprio cassetto fiscale (da effettuarsi dopo che lo stesso sia visibile, di solito dopo il 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa). Tra questi due eventi, si ritiene preferibile il secondo e si auspica una conferma da parte delle Entrate, le quali dovrebbe anche confermare la deduzione (totale o in base alle regole degli interessi passivi dell’articolo 96 del Tuir, ai sensi della risoluzione 117/14) della sopravvenienza passiva, in capo al cedente, generata da queste cessioni, non alla pari, di crediti fiscali.

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