Contabilità

Mancano ancora alcuni tasselli per rivalutare con certezza

Si attendono ancora chiarimenti decisivi su fabbricati e aree sottostanti, beni immateriali non iscritti in bilancio e operazioni straordinarie

Per l’applicazione definitiva delle norme sulla rivalutazione mancano ancora alcuni chiarimenti su questioni particolari. Senza sottovalutare la possibilità che su alcuni aspetti, come il riallineamento e le regole sui beni immateriali non iscritti in bilancio, intervengano alcune modifiche normative nelle prossime settimane (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 12 marzo).

Fabbricati e aree sottostanti
In passato, la circolare 14/E/2017 si era riferita a fabbricati e aree sottostanti come «beni classificati in categorie omogenee differenti». Seguendo questa impostazione, si dovrebbe per coerenza concludere che la norma attuale consente la libera scelta di rivalutare uno solo dei due beni oppure entrambi.

Immateriali non in bilancio
Anche per i beni immateriali non iscritti in bilancio possiamo prendere spunto dalle precedenti versioni del provvedimento. In particolare, l’articolo 2 del decreto attuativo 162/2001 prevede che si intendono posseduti i beni immateriali completamente ammortizzati se essi sono ancora legalmente tutelati. Questa conclusione potrebbe essere estesa anche ai beni che non sono mai stati contabilizzati tra le immobilizzazioni: la situazione è del tutto analoga, in quanto nei singoli esercizi, anziché dedurre gli ammortamenti, le imprese hanno imputato al conto economico i costi di registrazione e di mantenimento degli in tangible. In senso favorevole si sono espresse la dottrina (ad esempio l’ultima circolare Assonime) ma soprattutto, a livello ufficiale - in relazione al know how - la Dre della Lombardia con la risposta a interpello 904-2406/2020 del 18 novembre 2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco). Una conferma della Direzione centrale sarebbe quindi opportuna, tenuto conto che in passato vi erano state posizioni contrarie.

Operazioni straordinarie 2020
Se il disallineamento trae origine da operazioni straordinarie avvenute nel 2020, manca la sua evidenza nel bilancio 2019.
Secondo un’interpretazione letterale delle norme, si dovrebbe concludere per l’impossibilità di affrancarlo con la sostitutiva del 3%, ma esistono alcune considerazioni che potrebbero aprire uno spiraglio. Per esempio, con riferimento alle fusioni di società già detenute nel 2019, vi è una tesi in dottrina che ha evidenziato che il disallineamento dei valori dovrebbe essere considerato già presente al 31 dicembre 2019 in un’ottica di consolidamento delle posizioni, attribuendo quindi il maggior valore della partecipazione ai beni presenti nel bilancio della società partecipata e poi incorporata.
Quindi, seguendo questa tesi, si potrebbe utilizzare la normativa del riallineamento dei valori. Si tratta di una acuta e interessante interpretazione, che però dovrebbe essere confermata dall’agenzia delle Entrate.

Da un altro punto di vista, sempre riguardo alle ipotesi di fusione si potrebbe sostenere (come abbiamo già evidenziato in passato) che contabilmente l’allocazione del disavanzo è un’operazione che può avvenire dopo la rivalutazione e quindi, in questa ipotesi, si dovrebbe consentire il riconoscimento dei maggiori valori direttamente con la norma di rivalutazione. Il principio Oic 4 lascerebbe aperta questa possibilità: infatti, si è fatto presente (si veda l’articolo di Marco Piazza su Nt+ Fisco del 5 febbraio) che la rivalutazione dei beni dell’incorporata potrebbe rappresentare una “altra voce” del patrimonio netto, e quindi ridurre il disavanzo, aumentando il patrimonio netto da confrontare con il costo della partecipazione.

In pratica, procedendo prima con la rivalutazione dei beni dell’ex incorporata (ad opera della società risultante dalla fusione) e solo dopo all’imputazione del disavanzo residuo, il disallineamento da disavanzo sarebbe “sostituito” dalla rivalutazione. In questo caso la conferma di una simile possibilità dovrebbe arrivare da una interpretazione Oic, ad esempio nello specifico documento interpretativo della rivalutazione.

Le due strade evidenziate potrebbero raggiungere, se confermate, una soluzione valida per le operazioni di fusione e scissione, mentre rimarrebbe irrisolto il problema nel caso di conferimento di azienda.

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