Finanza

Codice attività, sede e coefficienti: come si calcola (e quanto vale davvero) il nuovo fondo perduto

Il nuovo regime di aiuti delineato dai decreti Ristori può essere declinato su tre grandi gruppi di potenziali beneficiari

di Luca Gaiani

Il nuovo contributo a fondo perduto 2020 (nuovo Cfp) viaggia a tre velocità. Dalla combinazione dei decreti Ristori 1 e 2, si possono individuare tre gruppi di imprese, da individuare per codice attività e luogo in cui hanno sede, ciascuno dei quali usufruisce del nuovo Cfp applicando percentuali differenziate all’importo calcolato in base al precedente Dl 34/2020 (Cfp originario).

Nel 2021 arriverà un ulteriore Cfp per imprese che operano nei centri commerciali e industrie del comparto alimentare e delle bevande con caratteristiche demandate ad un futuro provvedimento delle Entrate.

PRIMO GRUPPO

• Area interessata: tutto il territorio nazionale

• Attività prevalente esercitata: codici Ateco dell’allegato 1 del Dl 137/2020

• Misura del nuovo contributo: fondo perduto originario moltiplicato per le percentuali dell’allegato 1) del Dl 137/2020

1) Requisiti oggettivi e soggettivi

Nel primo gruppo rientrano le imprese, operanti nell’intero territorio nazionale, aventi codice attività prevalente dichiarato all’agenzia delle Entrate, alla data del 25 ottobre 2020, compreso tra quelli di cui alla tabella costituente l’Allegato 1) al Dl 137/2020, come sostituita dall’articolo 1 del Dl 149/2020.

La norma che regola il nuovo Cfp di questo primo gruppo è l’articolo 1 del Dl 137/2020. La partita Iva deve essere già attiva al 25 ottobre 2020 (escluse dunque le partite Iva con dichiarazione inizio attività effettuata in quel giorno o nei giorni successivi).Non vi sono limiti di ricavi, pertanto il nuovo Cfp è riconosciuto anche a coloro che hanno realizzato importi superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Il nuovo Cfp spetta a condizione che il «fatturato» e i «corrispettivi» relativi ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 siano di ammontare inferiore a due terzi (2/3) del corrispondente importo del mese di aprile 2019. Per determinare «fatturato» e «corrispettivi» si utilizzano i criteri sul momento di effettuazione delle cessioni e delle prestazioni previsti ai fini Iva (articolo 6, Dpr 633/1972).

Il requisito di calo del fatturato non è richiesto per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019. Non sono invece esonerati dal requisito del calo del fatturato (a differenza di quanto accadeva per il Cfp originario del Dl 34/2020) i contribuenti domiciliati in territori oggetto di eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in essere al 31 gennaio 2020. Quindi le imprese in attività anteriormente al 2019, che hanno usufruito del Cfp originario pur in assenza di calo del fatturato di almeno un terzo in quanto ubicate in un comune caratterizzato dal suddetto stato emergenziale, non potranno ottenere il nuovo Cfp.

2) Misura e modalità di erogazione

L’importo del nuovo Cfp è pari a quello del Cfp originario (liquidato dalle Entrate ai sensi del Dl 34/2020) moltiplicato per le percentuali esposte nella tabella Allegato 1) in corrispondenza del singolo codice Ateco. In questo caso, l’erogazione del nuovo Cfp avviene direttamente da parte dell’agenzia delle Entrate senza necessità di nuove istanze. Ad esempio: una società che gestisce una discoteca (codice prevalente 93.29.10) a cui era stato erogato un Cfp originario di 5mila euro, riceverà un nuovo Cfp di (5mila x 400%) = 20mila euro.

Per i soggetti che non avevano presentato la precedente istanza per il Cfp originario (in quanto aventi ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro o per qualsiasi altro motivo), il nuovo Cfp è pari all’importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 5 dell’articolo 25 del Dl 34/2020 (riportate qui sotto) moltiplicato per le percentuali della tabella Allegato 1).

Per i contribuenti con ricavi superiori a 5 milioni nel 2019, la percentuale da utilizzare per calcolare il Cfp originario “teorico” è del 10 per cento. Occorre in questo caso la presentazione di un’istanza telematica con modalità e termini da stabilire in un successivo provvedimento delle Entrate.

Cfp originario “teorico” da applicare nel conteggio

• Ricavi 2019 fino a 400mila euro: 20% del calo del fatturato aprile 2020 / aprile 2019

• Ricavi 2019 da 400.001 euro a 1milamila di euro: 15% del calo del fatturato aprile 2020 / aprile 2019

• Ricavi 2019 superiori a un milione di euro: 10% del calo del fatturato aprile 2020 / aprile 2019

L’esempio

Una società che svolge attività di club sportivo (codice 93.12.00) con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e calo del fatturato aprile 2020 su aprile 2019 di 400mila euro, avrà diritto al seguente nuovo Cfp: [(400mila x 10%) x 200%] = 80mila euro.

Valgono i minimi di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per le imprese societarie.

Il nuovo Cfp spetta fino a un importo massimo di 150mila euro.

Il nuovo Cfp concorre a formare l’importo dei contributi soggetti al limite comunitario previsto dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 1863 final (800mila euro ridotti a 120mila euro per imprese del settore della pesca e a 100mila euro per imprese agricole).

SECONDO GRUPPO

• Area interessata: zone rosse e zone arancione

• Attività prevalente esercitata: gelaterie (56.10.30), pasticcerie (56.10.41), bar senza cucina (56.30.00), alberghi (55.10.00)

• Misura del nuovo contributo: fondo perduto originario moltiplicato per 200%

1) Requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali

Il secondo gruppo di contribuenti interessati dal nuovo Cfp (contributo regolato dall’articolo 1, comma 2, del Dl 149/2020) è costituito dalle imprese la cui attività prevalente rientra in uno dei seguenti codici Ateco:

• 56.10.30

• 56.10.41

• 56.30.00

• 55.10.00

• e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da scenario di massima o di elevata gravità e rischio alto di cui agli articoli e del Dpcm del 3 novembre 2020 (cosiddette zone arancione e zone rosse). Alla data del 12 novembre 2020 si tratta di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano (zone rosse); Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria (zone arancione).

Le zone potrebbero però essere oggetto di modificazioni in base a successive ordinanze del ministro della Salute.

La norma non precisa a quale data occorre verificare l’inclusione dell’area in cui opera l’impresa nelle zone sopra indicate. Si ritiene che sia sufficiente che la sede operativa o il domicilio fiscale (da verificare a nostro avviso sulla base della situazione esistente al 25 ottobre 2020) siano situati in un comune che è stato incluso in una zona rossa o arancione in almeno un giorno del periodo coperto dal Dpcm del 3 novembre 2020 e sue eventuali successive modifiche.

Segnaliamo, peraltro, che, in relazione all’analogo richiamo alle zone rosse contenuto nell’articolo 11, comma 2, del decreto ristori-bis (sospensione dei versamenti contributivi in scadenza a novembre 2020), l’Inps (circolare 128 del 12 novembre 2020 e poi ribadita anche nella circolare 129 del 13 novembre 2020) sostiene che le modifiche alle zone che dovessero intervenire successivamente alle ordinanze del ministro della Salute del 3 e del 10 novembre 2020 (che individuano le zone attualmente in vigore) non valgono. Si tratta di una posizione non condivisibile che si auspica venga prontamente modificata, tenendo conto che il decreto ristori-bis di certo non poteva “richiamare” un’ordinanza (la seconda ordinanza del ministro Speranza del 10 novembre) emanata dopo la sua entrata in vigore.

I codici Ateco devono riferirsi all’attività prevalente esercitata (ancorché ciò non sia espressamente previsto dall’articolo 1 del Dl 149/2020) in quanto la norma stabilisce semplicemente una maggiorazione del nuovo Cfp previsto dal Dl 137/2020 (primo gruppo) che, appunto, richiama il requisito di prevalenza.

La verifica del requisito territoriale previsto per essere compresi nel secondo gruppo si effettua in base alla ubicazione del «domicilio fiscale» o «sede operativa» dell’impresa. Il domicilio fiscale (articolo 58 del Dpr 600/1973) coincide, per le imprese individuali, con il comune di residenza anagrafica della persona fisica titolare dell’impresa, mentre per le società si deve fare riferimento alla sede legale (comune indicato nello statuto o nei patti sociali e riportato nel registro delle imprese). La sede operativa, in mancanza di espressi riferimenti nella norma, deve intendersi come il luogo di effettivo esercizio dell’attività.

L’utilizzo della congiunzione «o» che lega domicilio fiscale e sede operativa dovrebbe comportare che sia sufficiente che almeno una delle due sedi (domicilio fiscale oppure sede operativa) si trovi nell’ambito territoriale indicato (zona rossa o arancione).Pertanto, dovrebbe aver diritto al nuovo Cfp con le regole del secondo gruppo un’impresa alberghiera con domicilio fiscale in zona rossa e sede operativa in zona gialla e viceversa.Per le imprese con più sedi operative (si pensi ad un’impresa che gestisce tre alberghi situati in regioni differenti), dovrebbe essere sufficiente per rientrare nel secondo gruppo che almeno una di queste sia ubicata all’interno della zona rossa o arancione.

2) Misura e modalità di erogazione

L’importo del nuovo Cfp per le imprese del secondo gruppo si calcola aumentando del 50% la percentuale indicata nella tabella Allegato 1). Poiché per i 4 codici Ateco interessati la percentuale indicata è del 150%, il nuovo Cfp del secondo gruppo è sempre pari al 200% del Cfp originario.

L’esempio

Una società che gestisce un albergo situato in Lombardia (codice prevalente 55.10.00) a cui era stato erogato un Cfp originario di 15mila euro, riceverà un nuovo Cfp di (15mila x 200%) = 30mila euro. Al nuovo Cfp del secondo gruppo si applicano tutte le altre regole previste per il primo gruppo (articolo 1, Dl 137/2020), come sopra illustrate, e dunque, ad esempio, inesistenza di soglie di ricavi, requisito del calo del fatturato, modalità di erogazione differenziate per chi ha già usufruito del Cfp originario e chi no, limite di 150mila euro, rilevanza del tetto comunitario agli aiuti di stato.

TERZO GRUPPO

• Area interessata: zone rosse

• Attività prevalente esercitata: codici Ateco nell’allegato 2 del Dl 149/2020

• Misura del nuovo contributo: fondo perduto originario moltiplicato per le percentuali dell’allegato 2), Dl 149/2020

1) Requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali

Rientrano nel terzo gruppo (regolato dall’articolo 2 del Dl 149/2020) le imprese con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020, la cui attività prevalente dichiarata all’agenzia delle Entrate alla medesima data del 25 ottobre 2020 rientra in una di quelle individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 2) al Dl 149/2020 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravita e rischio alto di cui all’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 (cosiddette zone rosse). Alla data del 12 novembre 2020 si tratta di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano.Le zone potrebbero però essere oggetto di modificazioni in base a successive ordinanze del Ministro della salute.

La norma, letteralmente, pare indicare che anche il domicilio fiscale o la sede operativa di queste imprese devono essere collocate in zona rossa alla data del 25 ottobre 2020. Il dato letterale non pare però coerente con il fatto che l’individuazione delle aree caratterizzate dallo scenario di massima gravità è avvenuta soltanto con il Dpcm del 3 novembre 2020 cioè in data successiva. Anche in questo caso, conformemente a quanto si è detto per il secondo gruppo, si ritiene che sia invece sufficiente che la sede operativa (o il domicilio fiscale), quale esistente al 25 ottobre 2020, sia collocata in un comune che è rientrato in una zona rossa o arancione in almeno un giorno del periodo coperto dal Dpcm del 3 novembre 2020 e sue successive integrazioni o modificazioni. Si vedano, quanto al requisito territoriale, altri aspetti esaminati con riferimento al nuovo Cfp per le imprese del secondo gruppo.

2) Misura e modalità di erogazione

Per le imprese del terzo gruppo, l’importo del nuovo Cfp si calcola applicando al Cfp originario incassato le percentuali indicate nell’allegato 2) per ogni singolo codice Ateco.Per i soggetti del terzo gruppo che non avevano presentato la precedente istanza per il Cfp originario (in quanto aventi ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni o per qualsiasi altro motivo), il nuovo Cfp è pari all’importo derivante dalla applicazione delle percentuali indicate nel comma 5 dell’articolo 25 del Dl 34/2020 (riportate nel commento al primo gruppo) moltiplicato per le percentuali dell’allegato 2).

L’esempio

Una società che svolge attività di commercio al dettaglio mobili per la casa (codice 47.59.10) con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e calo del fatturato aprile 2020 su aprile 2019 di 300mila euro, avrà diritto al seguente nuovo Cfp: [(300mila x 10%) x 200%] = 60mila euro.

Al nuovo Cfp del terzo gruppo si applicano tutte le altre regole previste per il primo e per il secondo gruppo (articolo 1 del Dl 137/2020), come sopra illustrate, e dunque, ad esempio, inesistenza di soglie di ricavi, requisito del calo del fatturato, modalità di erogazione differenziate per chi ha già usufruito del Cfp originario e chi no, limite di 150mila euro, rilevanza del tetto comunitario agli aiuti di stato.

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