I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 26 febbraio al 5 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana


Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Legge 26 febbraio 2021, n. 21, GU 1 marzo 2021, n. 51
Decreto Milleproroghe: pubblicata la legge di conversione
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge, in vigore dal 2 marzo 2021, di conversione del Dl 183/2020 (decreto Milleproroghe), che contiene una serie di rinvii di termini e agevolazioni.
Nella legge di conversione sono confluite le previsioni del Dl 182/2020 (che ha corretto la Legge di bilancio 2021 nell'individuazione degli importi spettanti a titolo di ulteriore detrazione dall'imposta lorda in favore dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro di cui all'articolo 2, comma 2, Dl 3/2020; cfr. articolo 22-sexies, Dl 183/2020 convertito), del Dl 3/2021 (cfr. articolo 22-quater, Dl 183/2020 convertito) e del Dl 7/2021 (che ha disposto la proroga del pagamento delle cartelle, degli avvisi di addebito e di accertamento; cfr. articolo 22-bis, Dl 183/2020 convertito), che vengono contestualmente abrogati con salvezza dei loro effetti.
Di seguito le novità.
Vendite online su piattaforme digitali
L'obbligo, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati dei fornitori e le transazioni effettuate (provvedimento agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, n. 660061; Cm 1 giugno 2020, n. 13/E) è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (in conformità alla decisione Ue 20 luglio 2020, n. 2020/1109).
Reverse charge di prodotti elettronici venduti online
Viene differita al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, Dl 135/2018 (Decreto Semplificazioni), che prevedono l'applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate tramite piattaforme online.
Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Viene modificato l'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, Dlgs 127/2015 al fine di rinviare dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 l'obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri al STS tramite i registratori telematici.
Assemblee societarie
Attraverso la proroga dell'articolo 106, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia), viene posticipato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine entro il quale l'assemblea delle società di capitali deve essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Inoltre, relativamente alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, l'avviso di convocazione può prevedere che il voto possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza (per le Spa) e tramite consultazione scritta o per consenso scritto (per le Srl), e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti.
Garanzia SACE
Con una modifica all'articolo 1, comma 14-bis, Dl 23/2020 (Decreto Liquidità) viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della garanzia SACE (Garanzia Italia) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno «BB-» o equivalente.
Aggiornamento professionale dei revisori legali
In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Agevolazioni prima casa
Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta (articolo 7, legge 448/1998) per il riacquisto della prima casa (articolo 24, Dl 23/2020).
Esenzione Iva su strumenti diagnostici
Viene modificato il comma 452 dell'articolo 1, legge 178/2021 (Legge di bilancio 2021), sostituendo il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 (dispositivi medico-diagnostici non in vitro) con il Regolamento (UE) 2017/746 (dispositivi medico-diagnostici in vitro), al fine di chiarire che l'esenzione Iva spetta ai vaccini e ai diagnostici in vitro.
Società di mutuo soccorso
Modificando l'articolo 43, comma 1, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si consente alle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) di trasformarsi entro il 31 dicembre 2021 in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.
Imposta sui servizi digitali
Viene prorogato il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (dal 16 febbraio al 16 marzo 2021) e quello di presentazione della relativa dichiarazione (dal 31 marzo al 30 aprile 2021).
Cassa integrazione guadagni
Vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020.


Iva/E-fattura

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 febbraio 2021
Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: ulteriore proroga per l'adesione
Il provvedimento proroga ulteriormente dal 28 febbraio al 30 giugno 2021 il termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle e-fatture e loro duplicati.

Iva/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 128
Regime Iva agevolato per le cessioni di ecografi portatili anche per uso veterinario
Le cessioni delle apparecchiature e dei beni necessari per diagnosticare e contrastare l'emergenza sanitaria godono dell'esenzione Iva (fino al 2020) o dell'aliquota ridotta al 5% (dal 2021; numero 1-ter.1, Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972). La norma (articolo 124, Dl 34/2020) non pone paletti alla destinazione per uno specifico uso a favore delle persone.
La Cm 26/E/2020 ha precisato che il regime agevolativo è disposto a favore delle cessioni dei macchinari destinati a contrastare non soltanto il Covid-19, ma le pandemie in genere, necessari per curare le persone affette da questa famiglia di virus e a protezione della collettività. In sintesi, la ratio della norma fa ritenere che il regime di favore sia applicabile non solo ai fini della cura delle persone, ma che svolga una più ampia e complessiva funzione di prevenzione e di protezione della collettività, che non esclude un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, quali possibili portatori di infezioni.
Di conseguenza, il regime speciale sopra delineato è applicabile anche per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla cura degli animali.
Anche l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le circolari 12/2020 e 45/2020, che assegnano i codici Taric dei beni agevolati, ha precisato che l'ecotomografo portatile rientra tra le apparecchiature classificate con codice Taric 9018 che identifica gli «Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici».
Infine, riguardo la possibilità di recuperare l'imposta applicata erroneamente dal fornitore, l'istante potrà emettere una nota di variazione in diminuzione così da ottenere da parte del fornitore la restituzione dell'Iva indebitamente applicata.

Iva/Estero

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 141
Prova delle cessioni intra-Ue: se non opera la presunzione legale valgono i chiarimenti della prassi
L'agenzia conferma i precedenti orientamenti nell'esaminare la prova – proposta da un contribuente – del trasporto o della spedizione dei beni dall'Italia in un altro Stato membro che consentono di applicare il regime di non imponibilità di cui all'articolo 41, comma 1, Dl 331/1993.
L'istante produce il seguente set documentale: fattura di vendita emessa nei confronti del cliente Ue; elenchi riepilogativi recanti le cessioni intraunionali effettuate; rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce; copia del contratto o dell'ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente o gli accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni; ddt emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce; documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, nel caso di trasporto a mezzo vettore.
L'articolo 45-bis, Regolamento Ue 282/2011 ha uniformato le regole in materia di prova dell'avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue, introducendo una presunzione relativa. Qualora non operasse quest'ultima, continua ad applicarsi la prassi nazionale emanata anteriormente alle norme regolamentari unionali (Cm 12 maggio 2020, n. 12/E).
Ad esempio, con la risposta ad interpello 100/2019 e la Rm 19/E/2013 è stata riconosciuta la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie «franco fabbrica» (EXW), dell'utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).
Qualora si faccia riferimento alla prassi nazionale emanata in materia, ai fini di provare l'avvenuto trasporto in un altro Stato membro, resta ferma la valutazione, caso per caso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, non operando la presunzione legale relativa.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 142
Fornitura di energia elettrica: l'Iva ridotta spetta anche sulle parti comuni di condomìni
La fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di un condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a «uso domestico» per il consumo finale, può beneficiare dell'Iva al 10%.
Il caso riguarda un condominio composto da unità residenziali, ma anche da 3 negozi che – pur trovandosi all'interno dello stabile – sono completamente autonomi per accessi (lato strada), servizi (riscaldamenti) e utenze (energia elettrica) e non collegati ad alcun servizio né parte comune del condominio. I negozi godono infatti di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. Di conseguenza, il condominio in questione risulta, dal punto di vista del consumo di elettricità e gas, «esclusivamente residenziale», anche in virtù della presenza di contatori separati.
Ne deriva che anche per l'elettricità usata per le parti comuni (articolo 1117 del Codice civile) alle unità residenziali spetta l'aliquota del 10% (numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972).
Una fornitura si considera ad «uso domestico» se è destinata a consumatori finali che utilizzano l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in strutture collettive caratterizzate dal requisito di residenzialità. La nozione esclude la somministrazione per l'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva anche se in regime di esenzione.
In pratica le aree comuni completano, da un punto di vista funzionale, le singole unità residenziali e sono utilizzate dai condòmini per finalità strettamente domestiche. Anche dal punto di vista civilistico esiste un legame di accessorietà tra le parti comuni dell'edificio e le unità immobiliari, per cui non è possibile ritenere tali aree come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini.
Sono escluse dalla fruizione dell'aliquota ridotta, altresì, le ipotesi di uso promiscuo in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati (Cm 82/E/1999).
Quanto alla procedura adottata per richiedere l'applicazione dell'Iva ridotta al fornitore, tramite una dichiarazione sostitutiva, l'agenzia chiarisce che nonostante l'amministratore dello stabile abbia dichiarato, sotto la propria responsabilità, che l'energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per «usi domestici», resta ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta nel caso in cui, in seguito a controlli, non risultino presenti le condizioni di legge per l'applicazione dell'Iva agevolata. Non esistendo, infatti, una disciplina specifica, la dichiarazione di parte dell'amministratore non modifica il criterio generale per l'individuazione del debitore davanti al Fisco, responsabile della corretta applicazione dell'imposta dovuta dal cedente/prestatore.

Iva/Prestazioni di servizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 145
Accordi transattivi: si applica l'Iva nei rapporti novativi
Il caso riguarda le somme erogate in adempimento degli impegni assunti in forza di un sopravvenuto accordo transattivo per risolvere una controversia sorta a seguito di irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
Si tratta, in particolare, di somme erogate a fronte dell'impegno – da parte del percettore – a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa verso la controparte.
Secondo l'agenzia delle Entrate si tratta di un'obbligazione di «non fare», che si qualifica come prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972.
La problematica riguarda la funzione economica di tali somme, ossia su come annoverarle: somme aventi finalità corrispettive (e quindi da assoggettare ad Iva) o aventi finalità risarcitorie (erogazioni di denaro ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) o anche come somme escluse dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, numero 1), Dpr 633/1972).
Il caso esaminato nasce da una richiesta di risarcimento danni (diretti ed indiretti) subìti dall'acquirente di un impianto produttivo malfunzionante. La controversia si risolve in via transattiva con la sottoscrizione di una scrittura privata con cui il venditore riconosce all'acquirente una somma «a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa».
Secondo l'agenzia con l'impegno assunto di «non fare» (rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte, a fronte della percezione di una somma di denaro) è venuto a crearsi un nesso sinallagmatico (ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato) rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti che conferma, secondo l'Amministrazione finanziaria, il carattere novativo dell'accordo in esame, a cui perciò va data rilevanza Iva sulla base delle somme pattuite.
Il rapporto sinallagmatico è stato più volte ricordato anche dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue, causa C-263/15; C-463/14) e da quella nazionale (Corte di Cassazione 20233/2018).
La questione non è di agevole soluzione, se si pensa che la Corte di Giustizia Ue (causa C-215/94, Mohr e causa C-384/95, Landboden-Agrardienste) ha affermato che l'impegno assunto da un imprenditore ad abbandonare o ridurre la propria attività produttiva, dietro corresponsione di un'indennità, non configura di per sé una prestazione di servizi ai fini Iva, posto che, in tal caso, non sussiste un «consumo» nell'accezione del sistema comunitario dell'Iva. Anche la Cassazione aveva assunto, in un primo tempo, quest'ultimo orientamento, ritenendo che non si possa configurare di per sé una prestazione di servizi ai fini Iva l'obbligazione assunta da un soggetto, in sede di scrittura privata di transazione, consistente nella rinuncia alle azioni giudiziarie dietro pagamento di una somma di denaro (Corte di Cassazione 18764/2014). La stessa Cassazione aveva però affermato che le pronunce di cui sopra riguardavano casi particolari «presidiate dal perseguimento dell'interesse generale della collettività» (Corte di Cassazione 23668/2018).
Pertanto, l'assoggettamento ad Iva delle somme ricevute in via transattiva non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 146
Fornitura di terminali di gioco: l'esenzione spetta solo all'attività di raccolta delle giocate
La locazione o altro contratto che trasferisce il possesso o la disponibilità delle apparecchiature di gioco è assoggettata ad aliquota Iva ordinaria, in quanto il regime di esenzione (articolo 10, comma 1, numero 6), Dpr 633/1972) si riferisce esclusivamente alle attività di raccolta delle giocate (articolo 1, comma 497, legge 311/2004).
Già la Cm 21/E/2005 ha chiarito che il regime di esenzione riservato alle attività di raccolta delle giocate non si applica alla locazione o ai contratti che riguardano il trasferimento degli apparecchi da gioco.

Iva/Voucher

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 147
Buono corrispettivo multiuso: momento impositivo solo all'utilizzo
Una società emette delle carte regalo in favore dei propri clienti, i quali grazie ad esse possono acquistare prodotti (capi di abbigliamento di moda, accessori, casalinghi dei diversi marchi commercializzati da tutte le società italiane del gruppo) in diversi punti vendita stabiliti in Italia e in tutti i siti di vendita online. La carta regalo viene emessa dalla società istante a fronte del pagamento di un corrispettivo (valore facciale) ed è utilizzabile per acquisti presso tutti i punti vendita di tutte le società italiane del gruppo e in tutti i siti di vendita online delle stesse società, a condizione che la consegna dei beni avvenga esclusivamente all'interno del territorio dello Stato. I prodotti acquistabili con la carta regalo sono soggetti ad aliquota Iva ordinaria, anche se nel corso del periodo di validità della carta – 36 mesi – è possibile che sia avviata la commercializzazione di prodotti ad aliquota agevolata quali prodotti di editoria.
L'agenzia – in considerazione del fatto che al momento della sua emissione non è individuata né la tipologia di bene acquistabile (capi di abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l'aliquota prevista – inquadra tale carta come buono corrispettivo «multiuso» (di cui all'articolo 6-quater, Dpr 633/1972), dal che deriva che l'operazione è rilevante ai fini Iva non quando la carta regalo viene emessa, ma quando la stessa è utilizzata dal cliente (si vedano i commi 2 e 3 dell'articolo 6-quater).
Solo i buoni in cui «al momento dell'emissione, sono noti tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)» si qualificano come buoni «monouso» (articolo 6-ter, Dpr 633/1972).


Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risoluzione agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 15/E
Tax credit imbarcazioni: solo in presenza di stabile organizzazione in Italia
L'articolo. 4 comma 1, Dl 30 dicembre 1997, n. 457 prevede un'agevolazione consistente. nella sua versione originaria, nell'attribuzione, a coloro che esercitano un'attività produttiva di reddito, di un credito d'imposta pari all'Irpef dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale italiano, da utilizzare per il versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito non rientra nel calcolo del reddito imponibile. Inoltre, il reddito derivante dall'utilizzo di tali imbarcazioni concorre soltanto per il 20% a formare l'imponibile ai fini delle imposte dirette. Destinatari dell'agevolazione sono, perciò, coloro che producono reddito d'impresa, soggetto a imposizione in Italia derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale, a prescindere dalla residenza. Sono esclusi dal beneficio, quindi, i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in quanto l'articolo 23 del Tuir stabilisce che si considerano prodotti in Italia i «redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni».
L'articolo 10, comma 1, legge 167/2017 (Legge europea 2017) ha esteso il regime fiscale agevolato anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Ue o dello Spazio economico europeo. In pratica, l'intervento legislativo ha allargato i confini di applicabilità del credito d'imposta, prima a favore esclusivo degli armatori con navi iscritte nel registro internazionale italiano, per superare le criticità relative al riconoscimento del credito di imposta esclusivamente a favore delle navi iscritte nel registro internazionale e chiudere, in tal modo, la procedura Eu Pilot 7060/14/Taxu nell'ambito della Commissione europea.
Alla luce del quadro delineato, il credito d'imposta per il personale imbarcato non può essere riconosciuto, anche per i periodi di imposta precedenti all'entrate in vigore della Legge europea 2017, in favore delle imprese armatrici non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia, che, in quanto tali, non hanno esercitato in Italia un'attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile a Irpef o Ires.

Agevolazioni /Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 133
Consolidato fiscale: trasferimento delle detrazioni per riqualificazione energetica e interventi antisismici
I crediti d'imposta originati dalle detrazioni derivanti dal sisma bonus e dall'ecobonus (articoli 14 e 16, Dl 63/2013) possono essere trasferiti dalla consolidata nell'ambito del consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti del Tuir).
La disciplina sul consolidato fiscale consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d'imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate. L'articolo 121 del Tuir prevede, infatti, che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi - senza liquidare la relativa imposta - comunicando alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti e gli acconti versati. Pertanto, nell'ambito del consolidato fiscale, ciascuna società partecipante (inclusa la consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti d'imposta ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Poiché si tratta del mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, da parte della consolidata, ai fini della liquidazione Ires e non di una vera e propria cessione del credito d'imposta, la stessa potrà legittimamente traferire il credito d'imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell'Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni normative previste dall'articolo 34, legge 388/2000 (limite «generale» di compensazione pari a 700.000/1.000.000 euro annui).
Tale credito (corrispondente alla detrazione spettante), pertanto, qualora non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione senza l'osservanza dei limiti previsti dal citato articolo 34 (articolo 14, Dl 63/2013).

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 136
Regime di favore: anche se con il rientro cambia la mansione
La disciplina del regime agevolativo è prevista dall'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, e spetta ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Il rientro in Italia non dev'essere la mera conseguenza della scadenza del distacco, ma dev'essere determinato da altri elementi in linea con le disposizioni di favore (Rm 76/E/2018).
Ciò si può verificare, ad esempio, quando: il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero; il rientro del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. Questi, pertanto, al rientro, deve assumere un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
Pertanto, il rientro in Italia da parte di un lavoratore che fa un salto di qualità del ruolo assunto al rientro (da impiegato a quadro) pone l'ultima posizione lavorativa in netta discontinuità con quella di partenza, soddisfando la ratio della norma agevolativa, e consente di fruire dell'agevolazione (sempre che non ricorrano gli indici preclusivi di detta possibilità, illustrati nella Cm 33/E/2020).

Agevolazioni/Impatriati

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021
Regime di favore: modalità per prolungare l'agevolazione
Il provvedimento definisce le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori 5 periodi di imposta, del regime fiscale agevolato degli «impatriati» (articolo 5, comma 2-bis, Dl 34/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 50, legge 178/2020 - Legge di bilancio 2021).
Il prolungamento dell'agevolazione è riconosciuto ai lavoratori, già iscritti all'Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall'articolo 16, Dlgs 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese attraverso l'abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito prodotto in Italia.
In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un'abitazione in Italia la possibilità di applicare per ulteriori 5 periodi d'imposta il regime speciale. In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
La volontà di prorogare il regime speciale è esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo diverso in base alle proprie condizioni, pari al: 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni; 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventi o sia diventato proprietario di almeno un'abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
Il versamento per esercitare l'opzione dev'essere effettuato tramite F24, senza la possibilità di compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), ed eseguito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per eseguire il pagamento.
Il provvedimento stabilisce che: i lavoratori dipendenti devono presentare apposita richiesta scritta al loro sostituto d'imposta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. Anche in questo caso, se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Ricevuta la comunicazione i sostituti d'imposta operano le ritenute: a) sul 50% del reddito imponibile nel caso di dipendenti con, al momento dell'opzione, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o diventati proprietario di un'unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti dalla norma; b) sul 10% dell'imponibile nel caso di lavoratori con, al momento dell'opzione, almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'abitazione in Italia nei termini previsti dalla norma. Le ritenute ridotte sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di opzione. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto al 50% o 10%, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i lavoratori autonomi possono comunicare l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Agevolazioni /Erogazioni liberali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 138
Donazioni anti-Covid: detrazione riconoscibile al lavoratore in sede di conguaglio
È possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, Dpr 600/1973, la detrazione d'imposta del 30% prevista per le erogazioni liberali dall'articolo 66, comma 1, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia). Tale norma prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 (detrazione pari al 30% della donazione finalizzata). Chiarimenti sono stati forniti con la Cm 8/E/2020 e la Cm 11/E/2020, nonché con la Rm 21/E/2020 e la Rm 25/E/2020. L'articolo 23 citato, inoltre, prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto di imposta di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente-sostituito a fronte di oneri da quest'ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro e, cioè, mediante una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.
Quindi, nel caso in cui il datore di lavoro (avente lo status di sostituto d'imposta; nel caso si tratta di un istituto universitario che ha promosso due campagne di raccolta fondi tra il personale docente e tecnico amministrativo, per le quali è prevista una trattenuta sullo stipendio) abbia agito quale collettore delle erogazioni ed abbia trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale gli importi da questi donati, può riconoscere la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti e assicurando la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell'erogazione al dipendente e la finalità di quest'ultima (Rm 441/E/2008 e Rm 160/E/2009).
Nel caso di specie l'agenzia osserva che:1) i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell'Ateneo al quale si sono accreditati con matricola e password personali; 2) le trattenute sui rispettivi stipendi prevedono un'apposita voce, risultante dal cedolino-paga, dalla quale risulta che l'erogazione liberale è stata effettuata con la causale corrispondente alla specifica finalità della raccolta; 3) il cedolino-paga costituisce il documento attestante il sostenimento dell'onere da parte del dipendente.
Non può che concludersi che, data la particolare finalità di semplificazione degli adempimenti, il datore di lavoro-sostituto d'imposta può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%.


Redditi di lavoro autonomo/Non residenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 139
Artista non residente che presta l'attività in Italia: cessione dei diritti di immagine
Il caso riguarda un artista residente in Spagna che svolge la sua attività artistica in Italia (protagonista in un film prodotto e realizzato da un'impresa cinematografica; le riprese del film saranno svolte nel comune di Roma e in alcune località montane dell'Italia).
Il compenso è costituito per il 60% dalla remunerazione per la prestazione e per il restante 40% dalla cessione dei diritti di immagine.
Si chiede il regime fiscale applicabile ai compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine, connessi alla prestazione svolta in Italia.
Già la Rm 255/E/2009 ha chiarito che i compensi erogati per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione dell'immagine dell'artista costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-quater del Tuir). Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. Quindi il possibile collegamento per una tassazione tutta italiana è che la prestazione avvenga nel nostro Paese.
Inoltre, l'articolo 17 della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fra l'Italia e la Spagna prevede la tassazione in Italia della parte di compenso (nel caso, il 60%) riferita alla prestazione professionale di recitazione nel film.
Lo stesso vale per la quota (nel caso, il 40%) del compenso spettante per lo sfruttamento dell'immagine, in quanto l'oggetto dell'accordo non riguarda una generica concessione dello sfruttamento dell'immagine svincolata dalla produzione cinematografica, ma la cessione dei diritti di immagine in relazione al film. Questa circostanza induce a ritenere che la parte del compenso relativa allo sfruttamento dell'immagine sia strettamente connessa alla prestazione artistica, e non remunerata autonomamente. Pertanto, anche a tale quota si applica la previsione dell'articolo 17 della Convenzione citata.


Società/Operazioni straordinarie

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 129
Scissione: riparto delle perdite e delle eccedenze Ace
Sulla base dell'articolo 173, comma 4, del Tuir, in caso di scissione il riporto a nuovo delle perdite pregresse è attribuibile in misura proporzionale tra la società scissa e quella beneficiaria. Allo stesso modo, anche le eccedenze Ace devono essere ripartite tra la società scissa e quella beneficiaria proporzionalmente alle quote di patrimonio netto contabile, rispettivamente rimaste nella prima e trasferite alla seconda.
Il criterio generale sopra detto viene derogato nell'ipotesi in cui una determinata posizione soggettiva risulti inerente a specifici elementi del patrimonio scisso o a suoi sottoinsiemi unitari (es. aziende o rami d'azienda). In questo caso, infatti, vige un criterio di integrale attribuzione della posizione soggettiva alla società nel cui patrimonio è confluito lo specifico elemento.

Società/Holding

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 marzo 2021, n. 135
Dividendi alla holding svizzera: erogazione senza ritenuta
Non si applica la ritenuta sui dividendi erogati dalla società figlia (italiana) alla società madre (svizzera) qualora entrambe le società siano assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni.
Il beneficio non spetta se la società madre è esente da imposizione ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi (Rm 10 maggio 2007, n. 93/E).
Poiché il regime di favore per le holding svizzere è stato abrogato dal 1° gennaio 2020, da tale data il reddito della controllante è assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione sui redditi attualmente vigenti in Svizzera. Pertanto è possibile non assoggettare a ritenuta la distribuzione dei dividendi alla controllante svizzera.


Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 1 marzo 2021, n. 51
Indice dei prezzi al consumo di gennaio 2021
È stato pubblicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54, comma 12, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (indice del costo della vita).
L'indice per il mese di gennaio è 102,9. La variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è 0,2. La variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo di due anni precedente è 0,7.


Riscossione/Rottamazione-ter e "saldo e stralcio"

Comunicato Mef 27 febbraio 2021, n. 36
Proroga a data da definirsi
Secondo le disposizioni di legge in vigore (Dl 34/2020 e articolo 13-septies, Dl 137/2020) le rate da rottamazione dei ruoli e da «saldo e stralcio» (rispettivamente, articoli 3 e 5, Dl 119/2018 e articolo 1, commi 190 e 193, legge 145/2018), che sono scadute nell'anno 2020, avrebbero dovuto essere pagate entro il 1° marzo 2021, senza l'applicazione della tolleranza dei 5 giorni normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.
Il Mef, però, ha pubblicato sul proprio sito - nella giornata di sabato 27 febbraio scorso - il comunicato stampa n. 36/2021 con il quale annuncia che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il citato termine (che riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio 2021). Dovrebbe restare ferma la scadenza della prima rata da saldo e stralcio in quanto essa ha come scadenza naturale non il 28 febbraio 2021 ma il 31 marzo 2021. Le rate della rottamazione-ter riguardano anche quelle relative ai dazi e all'Iva all'importazione, mentre non riguarda le rate della definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione, il cui pagamento dovrebbe essere avvenuto entro il 16 settembre 2020 (per le rate scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020). La proroga non riguarda neppure, secondo quanto si ricava dal comunicato stampa in commento, i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps scaduti dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, per i quali vale ancora il termine (salvo possibili modifiche normative) del 31 marzo 2021 (articolo 68, comma 1, Dl 18/2020).
Ancorché l'annunciato provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, i pagamenti differiti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 1 marzo 2021, n. 13/E
Bonus ricerca e sviluppo: istituiti i codici tributo
Sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), tramite il modello F24, del credito d'imposta – finalizzato ad aumentare la competitività delle aziende italiane – per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Grazie alla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, legge 178/2020) l'incentivo è stato prorogato di un biennio (e quindi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022), nonché incrementato nelle aliquote agevolative e nell'importo massimo spettante.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Di seguito i nuovi codici (gli ultimi due riguardano le maggiorazioni disposte per chi investe in innovazione tecnologica 4.0, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, nel Mezzogiorno e nelle Regioni del Centro Italia - Lazio, Marche e Umbria - interessate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017; cfr. articolo 244, comma 1, Dl 34/2020): «6938» denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019»; «6939» denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020»; «6940» denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020».

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 1 marzo 2021, n. 14/E
Web tax: istituiti i codici tributo
Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sui servizi digitali (cd. DST o Digital Services Tax) – nonché degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento operoso – di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le modalità operative e di versamento sono state previste dal provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021; il termine di versamento – fissato dall'articolo 2, Dl 15 gennaio 2021, n. 3 – è, per il primo anno di applicazione dell'imposta (2020) il 16 marzo 2021, mentre a regime il termine da rispettare sarà il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
I tre nuovi codici tributi sono: «2700» denominato «Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.»; «2701» denominato «Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – interessi»; «2702» denominato «Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – sanzione».

Riscossione/Codici amministrativi

Risoluzione agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 16/E
Aggiornamento elenchi dei Comuni: nuovo Comune di Misiliscemi
Con legge della Regione Sicilia n. 3/2021 (pubblicata nel SO n. 9 della GU Regione Sicilia n. 7/2021) è stata istituita la nuova amministrazione locale, in provincia di Trapani. Il nuovo Comune di Misiliscemi sorge dallo scorporo dal Comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate. Al nuovo Comune è stato attribuito il codice amministrativo nazionale M432, con efficacia dal 20 febbraio 2021.