I temi di NT+Modulo 24

Premi di produttività, comunicazione e invio: gli step per la detassazione dopo l’accordo con i sindacati territoriali

La risposta a interpello 176/2021 ha confermato il premio detassato al 10% sottoscritto in assenza di Rsa/Rsu

di Cristian Valsiglio

L’agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 176 del 16 marzo 2021, ha confermato l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato disciplinati in un contratto collettivo aziendale sottoscritto, non con le Rsa/Rsu, ma con le articolazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi (si veda l’articolo di Enzo De Fusco).

Il tema trattato dalla risposta riguarda l’applicazione della detassazione dei premi di risultato in assenza: da un lato al proprio interno di rappresentanti sindacali aziendali (Rsa/Rsu) e dall’altro di iscrizione da parte aziendale ad alcuna associazione di categoria datoriale.

Prima di soffermarci sull’analisi del parere espresso dall’Amministrazione finanziaria è utile ricordare che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10%, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Dm 25 marzo 2016.

In particolare, l’articolo 2 del Dm 25 marzo 2016 definisce quali premi di risultato detassabili le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, elencando alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Ai fini dell’applicazione della misura agevolativa, il comma 187 dell’articolo 1 della legge 208/2015 stabilisce che l’erogazione delle somme detassabili debba avvenire «in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», il quale, in particolare, stabilisce che, salvo diversa previsione, “per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Da qui la seguente problematica di carattere sindacal-tributaria: quali sono le condizioni di applicabilità della detassazione laddove il contratto territoriale o aziendale non può essere sottoscritto dall’associazione datoriale (in quanto l’azienda non è iscritta) e il contratto aziendale non può essere sottoscritto dalle Rsa o Rsu in quanto non presenti in azienda?

Sul punto, l’Agenzia delle entrate, citando alcune recenti posizioni di prassi, offre una soluzione di buon senso estendendo l’applicazione oltre il dato meramente letterale della norma consentendo la possibilità di detassare le somme previste in un accordo sindacale aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali territoriali e non aziendali.

Infatti, da un lato con la circolare 28/E del 2016 è stato precisato che l’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro; dall’altro, con la circolare 5/E del 2018 è stato chiarito che, in assenza di Rsa/Rsu, l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale. Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’azienda medesima e i dipendenti.

In assenza dei predetti presupposti legittimano la detassazione anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L’agenzia delle Entrate pertanto conclude che l’imposta sostitutiva del 10% può essere applicata sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato, corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

Chiaramente, presupposto essenziale è che l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall’azienda sarà misurato in base agli indici individuati proprio in tale contratto aziendale.

Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.

Una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l’azienda, dovrà depositare, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all’articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, ove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto «Aziendale».


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