L'esperto rispondeAdempimenti

Cartelle, rate in scadenza tra l’8 marzo e il 1° ottobre da pagare entro novembre in un’unica soluzione

In caso di mancato pagamento entro il 30 novembre 2020 il contribuente sarebbe inadempiente per più di dieci rate

di Rosanna Acierno

La domanda

Ho in corso una rateazione e vorrei un chiarimento. Da marzo avevo diritto alla sospensione del pagamento delle rate? Inoltre, come funziona il meccanismo delle 10 rate non saldate, invece delle 5, per cui non si decade dal diritto alla rateazione? Per intenderci, se a marzo 2020 avevo quattro rate non pagate del mio piano di rateizzazione, il mancato pagamento di una quinta mi avrebbe provocato la decadenza dal piano. Se poi, durante il periodo di sospensione, non ho pagato le rate di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, posso non pagare a ottobre? Come mi devo comportare? Dato che sono un imprenditore del settore del turismo, e la mia situazione economica è peggiorata, posso richiedere una nuova rateizzazione a 120 mesi invece di 72?
E. S. – Asti

Con apposite risposte ai quesiti più frequenti del 18 agosto 2020, in merito alle novità apportate dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e pubblicate sul proprio sito, l'agenzia delle Entrate ha precisato che:
O le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 sono sospese, e il relativo pagamento va eseguito entro il 30 novembre 2020, in unica soluzione;
O per i piani di dilazione in essere oppure inerenti a istanze presentate sino al 15 ottobre 2020, la decadenza si ha non nel caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, ma di dieci.
Pertanto:
O i versamenti delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 sono sospesi e il pagamento di tali rate deve avvenire, in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;
O le dilazioni derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps, disciplinate dall'articolo 19 del Dpr 602/1973, se in essere all’8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 15 ottobre 2020, decadono non, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci (si veda l'articolo 154 del Dl 34/2020).
Peraltro, quest’ultima misura di favore esplica efficacia per tutto il periodo di durata della dilazione.
Infine, secondo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1-quinquies del Dpr 602/1973, l’agenzia delle Entrate Riscossione può concedere al contribuente una rateazione “straordinaria”, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
Tuttavia, ai fini della concessione della predetta dilazione straordinaria, occorre che il contribuente che ne faccia richiesta si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica.
Inoltre:
- deve essere accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario” (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
- occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile, secondo le modalità applicative di cui al DM 6 novembre 2013.
A tal fine, a seconda che si tratti di persone fisiche o di società, i contribuenti interessati sono chiamati a presentare un’apposita istanza, con specifica documentazione attestante il reddito mensile del nucleo familiare (in caso di persone fisiche) o il valore della produzione mensile e l’indice di liquidità (in caso di società), anche se l’importo per cui si chiede la rateazione straordinaria è inferiore a 60mila euro.
La dilazione “straordinaria” può essere chiesta all’atto della prima domanda di rateazione, oppure in sede di richiesta di proroga di dilazioni già ottenute.
Ai fini della concessione del piano di rateazione straordinario della durata massima di 120 rate, il debitore deve trovarsi:
O in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;
O per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Per «comprovata e grave situazione di difficoltà» si intende quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
O accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
O solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
O per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (Isr), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
O per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile, numeri 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), 3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e 5 (Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) del Conto economico, e l’indice di liquidità [(liquidità differita più liquidità corrente) diviso passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1.
Il numero delle rate del piano di rateazione straordinario, variabile da 73 a 120, è modulato:
O in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati), ovvero tra la rata e il valore della produzione (per gli altri soggetti);
-sulla base delle percentuali indicate nelle Tabelle A e B allegate al DM 6 novembre 2013. In particolare, il numero delle rate concedibili è determinato in base alla Tabella A (per le società e soggetti equiparati) ovvero alla Tabella B (per le persone fisiche), allegate al DM 6 novembre 2013, di seguito riportate.
Infine, l'agenzia delle Entrate Riscossione può concedere una proroga della dilazione ordinaria o straordinaria già accordata, se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:
O il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
O l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.
La proroga può essere disposta una volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi o sino a 120 mesi.

Per la richiesta di proroga, è necessario presentare una domanda motivata, presentando lo stesso modello di istanza di dilazione ordinaria (modello R1 o modello R2 o modello R3) o straordinaria (modello R4 o modello R5) e allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.In particolare, per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati devono produrre un nuovo modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione.In alternativa alla presentazione del nuovo modello Isee, è necessario documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso, quali, ad esempio, l’improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, la cessazione dell’attività della ditta individuale, il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiari, improvvise crisi di mercato anche di carattere locale, la nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare, altri motivi da specificare.

Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono, invece, presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell'indice di liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell'indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga). La proroga della dilazione ordinaria può essere concessa, su richiesta, secondo un piano di rate costanti o crescenti.La proroga della dilazione straordinaria, invece, può essere chiesta soltanto secondo un piano di rate costanti. Tutto ciò premesso, nel caso prospettato, se alla data dell'8 marzo 2020 il contribuente non è decaduto dal piano di dilazione in essere, per non incorrere in una sicura decadenza le rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 non pagate, dovranno essere versate in una unica soluzione entro il 30 novembre 2020.In caso di mancato pagamento entro il 30 novembre 2020, infatti, il contribuente risulterebbe inadempiente per più di dieci rate, con la conseguenza che decadrebbe dal piano di dilazione concesso. In ogni caso, prima del 30 novembre 2020 il contribuente potrebbe sicuramente chiedere all'Agente della Riscossione competente una proroga della dilazione già concessa, considerati il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria e l'assenza di cause di decadenza.

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