Controlli e liti

Sponsorizzazioni, il Fisco non può contestare l’inerenza se ritiene il costo antieconomico

La sentenza 776/3/2020 della Ctp Trapani: l’esborso correttamente contabilizzato e documentato va considerato deducibile

di Filippo Cannizzaro

L’agenzia delle Entrate non può considerare come non inerenti le spese di sponsorizzazione sulla scorta della loro «antieconomicità». Difatti la sponsorizzazione, per essere ritenuta antieconomica dal fisco, è già stata qualificata come inerente. E inoltre, la deducibilità di tale spesa è consentita per legge se il costo sostenuto è inferiore 200mila euro annui. Così la sentenza 776/3/2020 della Ctp Trapani (presidente Salemi, relatore Vita).

Il caso

L’agenzia delle Entrate notifica ad una srl – esercente attività di fabbricazione impianti e macchinari per la desalinizzazione e potabilizzazione – nel giugno 2019 accertamento tramite cui ricupera maggiori imposte: ritiene che le fatture relative a sponsorizzazioni siano antieconomiche. E sulla scorta di ciò le ritiene non inerenti e pertanto recupera la deducibilità con conseguente maggior reddito accertato.

Resiste la società tramite ricorso. Le operazioni di sponsorizzazioni sono state concretamente effettuate e produce documentazione a supporto; ritiene corretta la deducibilità e quindi l’inerenza del costo sostenuto.

La decisione

Il collegio siciliano dà ragione alla ricorrente. Il Fisco non può ritenere che un investimento su sponsorizzazioni sia dapprima antieconomico e quindi non inerente. Questo perché:

• da un punto di vista logico, se un costo è ritenuto antieconomico, vuol dire che ne è stata acclarata la sua inerenza;

• da un punto di vista giuridico/normativo in base a quanto disposto dall’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 le somme erogate, fino a 200mila euro annui, per spese sponsorizzazioni in favore di determinate tipologie di enti (quali associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, eccetera) sono considerate spese di pubblicità.

Pertanto, essendo stata correttamente contabilizzata e documentata la spesa va considerata inerente e quindi deducibile, con conseguente annullamento dell’accertamento erariale.

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