Controlli e liti

Giustizia tributaria, Miani: commercialisti penalizzati sull’elenco dei consulenti tecnici

Lettera al presidente del Cpgt Antonio Leone: ingiustificato il requisito di non esercitare attività difensiva

di Ivan Cimmarusti

Una postilla alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale dei ctu e commissari ad acta ausiliari del giudice tributario infiamma il Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili). Perché nel documento, come approvato con delibera n.2316/2018 del Cpgt (Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), si chiede di dichiarare «di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della giustizia tributaria».

Per questo il presidente del Cndcec Massimo Miani ha preso carta e penna e ha inviato una missiva al presidente del Cpgt Antonio Leone chiedendo di fare marcia indietro. «Una richiesta che desta perplessità e che risulta penalizzante per i nostri iscritti», ritiene Miani dopo l’invio di numerose segnalazioni fatte dai commercialisti ai rispettivi Ordini territoriali.

«In questi giorni – scrive Miani - stanno giungendo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili numerose segnalazioni da parte degli Ordini territoriali relative all’imminente istituzione dell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta) che sarà tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo le modalità e in attuazione della delibera n. 2316 dell’11 dicembre 2018 del Consiglio da Lei presieduto. A tal fine, molti Ordini territoriali hanno ricevuto da parte delle Commissioni tributarie aventi sede presso le loro circoscrizioni il facsimile della domanda di iscrizione nell’elenco speciale, in cui figura, tra gli altri requisiti necessari per l’iscrizione, anche quello “di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria”».

Nella lettera Miani esprime «le perplessità in merito alla previsione di tale requisito che non sembra trovare giustificazione sotto il profilo normativo e rischia di essere troppo penalizzante per i professionisti che svolgono, tra le altre funzioni, anche quella di difensore dinanzi alle Commissioni tributarie». Spiega che «gli articoli da 12 a 23 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 non prevedono infatti un analogo requisito per l’albo dei consulenti tecnici tenuto presso ogni tribunale, limitandosi l’articolo 15 delle disp. att. c.p.c. a disporre che “Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”».

«Ne consegue – sottolinea Miani - che l’esercizio da parte di un avvocato dell’attività di difesa dinanzi al Tribunale non impedisce a quest’ultimo di iscriversi nell’albo dei consulenti tecnici presso il medesimo Tribunale». Aggiunge che «l’attività di difesa dinanzi all’organo di giustizia in cui si intende esercitare anche la funzione di consulente tecnico d’ufficio non può costituire una causa di incompatibilità per l’iscrizione nell’albo a tal fine istituito. D’altra parte – aggiunge - escludere i difensori tributari dall’elenco speciale in via di implementazione priverebbe l’organo giudicante della maggior parte dei professionisti dotati di quella “speciale competenza tecnica” nella materia tributaria che – quella sì – costituisce un requisito necessario per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria».

Per il presidente dei commercialisti «la prevista causa di incompatibilità risulta, inoltre, ancor più penalizzante (e ingiustificata) se riferita alla funzione di Commissario ad acta, il cui esercizio viene anch’esso fatto dipendere dall’iscrizione nell’elenco speciale di prossima formazione». Miani suggerisce inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria «di valutare la possibilità di eliminare l’ulteriore previsione secondo cui è necessario che il professionista sia iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria Tribunale / Corte di Appello competente per territorio».

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