Adempimenti

La struttura privata accreditata trasmette tutti i dati delle prestazioni erogate al sistema Ts

La risposta a interpello 158: i dati vanno inviati a prescindere dalle modalità di pagamento comprese le prestazioni a carico del cittadino fuori dall’accreditamento con il Ssn

di Marcello Tarabusi

Le strutture sanitarie convenzionate con il Ssn devono trasmettere al sistema Ts i dati di tutte le prestazioni sanitarie erogate, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprese le prestazioni interamente a carico del cittadino rese al di fuori del regime di accreditamento/convenzione con il Ssn.

La risposta a interpello 158 pubblicata il 5 marzo ricorda infatti che la deroga all’obbligo di pagamento con mezzi tracciati, disposta dal comma 680 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Ssn, che restano pienamente detraibili anche se pagate in contante o con strumenti (ad esempio le valute complementari) che l’Agenzia ritiene inadeguati ad assicurare efficaci controlli del fisco e quindi non ammette per le prestazioni sanitarie rese da privati non accreditati.

L’articolo 2 del decreto Mef 19 ottobre 2020 dispone che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts debbano trasmettere i dati dei documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie indicando anche le modalità di pagamento. L’obbligo di indicare le modalità di pagamento è escluso per tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie esentate dal pagamento tracciato. Il provvedimento 329676/2020 delle Entrate, richiamando il decreto del Mef, dispone perciò che le spese sanitarie di cui all’articolo 1, comma 680, della legge di Bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, vanno trasmessi indipendente dai metodi di pagamento impiegati.

La deroga all’obbligo di tracciamento prevista dalla legge di Bilancio 2020 per gli enti accreditati è riferita al soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, ma non fa alcun riferimento al fatto che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn.

L’Agenzia conclude pertanto – in modo del tutto logico e pienamente coerente con la lettera e la ratio della disposizione in esame – che la detrazione fiscale su qualunque prestazione sanitaria resa dalle strutture private accreditate al Ssn, comprese quindi le prestazioni erogate al di fuori della convenzione con il servizio sanitario, non dipende in alcun modo dalle modalità di pagamento.

Le strutture private accreditate al Ssn pertanto, sinché tale accreditamento perdura, devono comunicare al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente da tali modalità.

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