L'esperto rispondeAdempimenti

L’acquisto di azioni e obbigazioni non richiede l’invio dei corrispettivi telematici

L’intermediazione finanziaria è esente da Iva

di Giuseppe Barbiero

La domanda

Si chiede se una società a responsabilità limitata, operante nel settore della consulenza-gestione aziendale che proceda alla compravendita di azioni/obbligazioni/titoli in genere, anche determinando in valore assoluto un volume di affari superiore a quello relativo alla gestione caratteristica, sia esclusa dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a norma del primo comma, lettera a) del decreto 10 maggio 2019, come modificato dal decreto ministeriale 24 dicembre 2019, e, quindi, l’unico adempimento previsto dalle norme fiscali sia la sola registrazione del valore delle singole cessioni nel registro dei corrispettivi senza il rilascio di documenti commerciali/scontrini, memorizzazione e trasmissione telematica dei dati riferiti alle operazioni effettuate.
L. V. – Mantova

Considerato che l’attività di compravendita di azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentivi di merce, esercitata dalla società in oggetto, è riconducibile nell’ambito della intermediazione finanziaria (si veda la risoluzione ministeriale 5 febbraio 1992, n. 430571, della direzione generale tasse), come tale esente da Iva, a norma dell’articolo 10, primo comma, n. 9, del Dpr 633 del 1972, richiamata dal successivo articolo 22, primo comma, punto 6, le relative operazioni sono esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, a norma dell’articolo 2, primo comma, lettera n) del Dpr 696 del 1996. Di conseguenza, sono operazioni non soggette alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, né al rilascio di documento commerciale, come confermato dal decreto ministeriale 10 maggio 2019. Resta ferma solo l’annotazione delle commissioni percepite nel registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/1972 citato.

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