L’acquisto di azioni e obbigazioni non richiede l’invio dei corrispettivi telematici
L’intermediazione finanziaria è esente da Iva
Considerato che l’attività di compravendita di azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentivi di merce, esercitata dalla società in oggetto, è riconducibile nell’ambito della intermediazione finanziaria (si veda la risoluzione ministeriale 5 febbraio 1992, n. 430571, della direzione generale tasse), come tale esente da Iva, a norma dell’articolo 10, primo comma, n. 9, del Dpr 633 del 1972, richiamata dal successivo articolo 22, primo comma, punto 6, le relative operazioni sono esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, a norma dell’articolo 2, primo comma, lettera n) del Dpr 696 del 1996. Di conseguenza, sono operazioni non soggette alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, né al rilascio di documento commerciale, come confermato dal decreto ministeriale 10 maggio 2019. Resta ferma solo l’annotazione delle commissioni percepite nel registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/1972 citato.
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