Controlli e liti

Il ricorso sulla cartella non «sostituisce» quello precedente

Inammissibile in assenza di vizi propri e se pende una lite su atti prodromici, secondo la Ctp Reggio Emilia

di Stefano Sereni

Nel caso di impugnazione della comunicazione di irregolarità a seguito di controllo formale, il ricorso contro la successiva cartella di pagamento è ammissibile solo se riferito a vizi propri di tale atto. Diversamente, occorre la rinuncia dell’impugnazione originariamente presentata poiché si tratterebbe di una duplicazione del medesimo procedimento. Questi i principi contenuti nella sentenza 167/2/2020 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 31 luglio.

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un contribuente di due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale (ex articolo 36-ter Dpr 600/73) per illegittimità delle somme richieste in quanto non dovute. L’ufficio si costituiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi dal momento che il contribuente aveva già precedentemente impugnato le prodromiche comunicazioni di irregolarità: contro le successive cartelle potevano essere eccepiti solo vizi propri delle stesse, senza contestare nuovamente il merito della pretesa.

Il ricorrente ribatteva che la cartella sostituiva la comunicazione di irregolarità, atto pacificatamene impugnabile autonomamente, con caducazione della stessa. In concreto, occorreva così sospendere il giudizio in attesa dell’estinzione, per cessata materia del contendere, del procedimento (pendente in appello) sulle comunicazioni di irregolarità.

I giudici, riuniti i ricorsi, li hanno rigettati, non concordando con la tesi del contribuente. La cartella di pagamento contiene una pretesa tributaria da considerarsi nuova rispetto a quella originaria, che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio. Ne consegue una assenza di interesse delle parti a proseguire il giudizio sulla comunicazione di irregolarità, poiché la cartella conseguente contiene la pretesa tributaria “finale”.

Infatti, secondo il principio di consumazione dell’impugnazione, da applicarsi in senso restrittivo, in pendenza dei termini è possibile proporre un nuovo ricorso che sostituisca il primo e ne emendi i vizi. A tal fine, però, la parte espressamente deve rinunciare all’atto originario.

Questo principio è stato più volte ribadito in sede di legittimità ed è valido nei giudizi sia civili sia tributari.

Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata successivamente, aveva sostituito la prodromica pretesa fiscale contenuta nella comunicazione di irregolarità. Tuttavia, ciò non comportava l’automatica caducazione della lite originariamente proposta, salvo che l’interessato dichiari espressa rinuncia contestualmente.

Il ricorrente, per poter legittimamente proporre motivi di doglianza sul merito della pretesa contenuta nelle cartelle, doveva così rinunciare al procedimento pendente contro le comunicazioni di irregolarità.

Non essendo stata formulata alcuna eccezione per vizi propri delle cartelle - salvo una sull’asserita assenza di sottoscrizione delle stesse ma ritenuta dalla Ctp palesemente infondata - i ricorsi riuniti sono stati rigettati, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione.

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