I temi di NT+Qui Europa

Terzo settore, confronto Ue su esoneri e franchigie Iva

In Italia si indicano circa 98mila enti, ma gli iscritti al Runts saranno anche di più

di Raffaele Rizzardi

L’Ocse ha pubblicato un rapporto dal titolo «Tassazione e filantropia», che potremmo ridefinire come fiscalità del non profit. Il rapporto analizza la fiscalità di questi enti in 40 Stati Ocse. Ovviamente nel sintetizzare questo documento presteremo attenzione a quello che avviene nella Ue, specie per quanto riguarda gli aspetti relativi all’Iva, le cui regole sono imposte dalla direttiva 2006/112/Ce.

I primi capitoli inquadrano il fenomeno nei singoli Stati: per l’Italia si indica una consistenza di 98.321 soggetti, identificati come Onlus, ambito che però denota una consistenza di poco più di ventimila organizzazioni iscritte all’agenzia delle Entrate. La nota a questo numero parla di dati rivenienti dalle dichiarazioni fiscali e altre informazioni di natura fiscale. Non è un problema, perché gli enti che si iscriveranno al Runts saranno anche di più.

Al riguardo i suggerimenti di politica economica dell’Ocse indicano la necessità di un registro pubblico, così come pubblici devono essere i bilanci. La supervisione del non profit è demandata all’amministrazione finanziaria nella quasi totalità dei Paesi. Il rapporto evidenzia per il nostro Paese l’imminente passaggio al ministero del Lavoro. Anche altri Paesi Ue fanno gestire adempimenti costitutivi e di controllo ad altre entità pubbliche.

Tornando all’Iva l’analisi attiene ai possibili esoneri per l’attività di natura commerciale, tema di interesse del nostro Paese per la franchigia, cioè per l’esonero da Iva. Noi chiamiamo “forfetario” questo regime, ma questo termine va riferito esclusivamente alla componente reddituale. Nel rapporto Ocse viene indicata solo una soglia di 20.000 euro per i Paesi Bassi, che non hanno aderito a questo regime per la generalità dei contribuenti. Il nostro codice del terzo settore ipotizza di arrivare a 130.000 euro, importo ammissibile solo previa autorizzazione del Consiglio europeo. Osserviamo che questo regime è concesso dagli articoli 281 e seguenti della direttiva a qualunque soggetto di imposta, e non solo alle persone fisiche. È pertanto conforme alla normativa europea concedere anche agli enti non profit il regime di franchigia sino al limite concesso al singolo Stato. Per noi la soglia di 65.000 euro è stata confermata l’11 maggio 2020 con la decisione di esecuzione n. 2020/647, sino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Nel rapporto troviamo anche un aspetto interessante per i servizi relativi allo sport dilettantistico, che in base alla legge di Bilancio 2021 passeranno (finalmente) dal regime di esclusione a quello di esenzione. Considerando che la Corte Ue ha escluso che questa disposizione possa essere limitata ai soci dell’ente (sentenza 19 dicembre 2013 – C-495/12) o per una elevata entità del corrispettivo (sentenza 7 maggio 1998 – C-124/96) l’Austria limita l’esenzione solo a chi paga i servizi di allineamento sino a 27 anni.

Interessante anche la logica di dare – fuori dalle regole tributarie – il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti e non detraibile. Il nostro codice conferma all’articolo 76 il contributo alle organizzazioni di volontariato per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di interesse generale. In Irlanda è stato stanziato un fondo di 5 milioni di euro, al quale possono accedere gli enti del terzo settore per una compensazione parziale dell’Iva indetraibile sugli acquisti. Non è previsto nessun click day, ma il riproporzionamento delle richieste nel caso in cui fossero di entità superiore.