Imposte

Aiuti di Stato, con gli acconti Irap limite mobile sugli 800mila euro

La circolare 30/2020 di Assonime mette in luce anche la scarsa chiarezza in merito all’utilizzo della colonna 4 del rigo RF118 sul regime transitorio del calcolo del Rol

di Giorgio Gavelli

La posizione di cautela sul limite comunitario degli 800mila euro riferito agli aiuti di Stato Covid-19, sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» introdotto dalla commissione Ue non riguarda solo le società appartenenti ai gruppi ma anche le singole imprese, poiché nel computo rientra anche il primo acconto Irap non versato, il cui importo esatto (sulla base della circolare 27/E/2020) si conoscerà solo quando verrà determinata l’imposta dovuta per l’intero anno 2020. Si sofferma anche su questo aspetto la circolare Assonime 30/2020, che passa in rassegna molte delle perplessità che ancora riguardano (a pochi giorni dal termine di presentazione e salvo rinvii attesi ma non ancora formalizzati) le dichiarazioni dei redditi e Irap 2020.

Sul temporary framework Ue, oltre a ribadire l’opportunità di attendere l’evoluzione delle interlocuzioni in corso con Bruxelles per le società che hanno ecceduto il limite laddove considerato a livello “di gruppo” e non di singola impresa, con la speranza che entri in gioco il maggior limite dei tre milioni di euro della sezione 3.12 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 ottobre scorso), Assonime sottolinea un aspetto che interessa tutte le imprese, anche quelle non facenti parte di un gruppo. Il limite di 800mila euro, infatti, comprende anche (per i soggetti rientranti nell’articolo 24 del Dl 34/2020) l’esonero dal primo acconto Irap. Tale importo, tuttavia, in base a quanto chiarito dalla circolare 27/E/2020 non discende dai calcoli a suo tempo effettuati dai contribuenti per determinare l’acconto poi non versato, ma segue una regola ben precisa: si applica il metodo storico e si calcola il 40% dell’imposta dell’anno precedente (soggetti non Isa) ovvero il 50% di tale importo (soggetti Isa con ricavi non “oltre soglia”), a meno che l’imposta dovuta nel 2020 si riveli inferiore a quella del 2019 (saldo non versato compreso). In tal caso la base di calcolo non è più l’imposta “storica” 2019 ma quella 2020. C’è, quindi, da chiedersi come fare a verificare compiutamente il rispetto del limite degli 800mila euro della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» se l’importo del primo acconto Irap non è temporaneamente determinabile. Anche su questo aspetto, l’eventuale riferimento al maggior limite dei 3 milioni rappresenterebbe un sollievo.

Sul regime transitorio del calcolo del Rol dopo la modifica dell’articolo 96 Tuir, Assonime mette in luce la scarsa chiarezza in merito all’utilizzo della colonna 4 del rigo RF118 («Interessi attivi precedenti periodi d’imposta»), in considerazione del fatto che le norme paiono riconoscere il riporto a nuovo solo per le eccedenze di interessi attivi formatesi a partire dal 2019. Non si comprende, in particolare, se il rigo sia, o meno, rivolto esclusivamente ai soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”.

Alcune questioni controverse, infine, si devono a risposte ad interpello rese dalle Entrate ma non ufficializzate, come accade per le Dta in presenza di ammortamento di avviamenti e di altre attività immateriali o per il riallineamento dovuto alla prima adozione dell’Ifrs 16 da parte dei soggetti con bilancio Ias. Ovvero a risposte formalizzate ma dalle conseguenze non condivisibili, come accade per il superammortamento dei magazzini automatizzati autoportanti (risposta a interpello 408/2019).

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