Controlli e liti

Stop ai 90 giorni se l’adesione è dilatoria

La sentenza 275/12/2020 della Ctp Milano

ADOBESTOCK

di Alessia Urbani Neri

La Ctp di Milano 275/12/2020 (presidente Biancospino, relatore Moroni) ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per tardività, ritenendo non operante la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare (articolo 6, Dlgs 218/97) se è stata presentata istanza di accertamento con adesione con finalità puramente dilatorie e strumentali, violando in tal modo i canoni di correttezza, buona fede e leale collaborazione sanciti dall’articolo 10 della legge 212/2000 ( Statuto del contribuente).

L’accertamento con adesione è un procedimento introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Dlgs 218/97 con funzione deflattiva del contenzioso. È azionabile:

1) prima dell’adozione un atto impositivo, avendo subito il contribuente ispezione, accesso o verifica fiscale;

2) a seguito della notifica di un avviso di accertamento al fine di consentire al Fisco e alla parte privata di definire in via bonaria il rapporto giuridico d'imposta.

Si tratta cioè di un iter alternativo alla risoluzione giurisdizionale del rapporto tributario, che viene attivato dal contribuente allo scopo di risolvere in modo sollecito e meno dispendioso la controversia sorta con l’Erario.

Ora, nel caso in esame, il contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento con cui l’ufficio gli contestava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, presentava istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, il giudice di merito, aderendo alla tesi dell’Agenzia, ha ritenuto la domanda dilatoria, non avendo la parte allegato all’istanza documenti idonei a inficiare la pretesa fiscale, fornendo prova dell’esistenza del rapporto commerciale sottostante le fatture contestate. L’istanza si presentava, pertanto, come «mera scusa dilatoria al fine di procastinare senza alcuna giustificazione i termini di presentazione del ricorso». Il comportamento del contribuente, secondo il giudice, era da ritenersi abusivo del diritto: questi avrebbe indebitamente beneficiato del più lungo termine per impugnare (60 giorni ordinari, oltre 90 per l’accertamento con adesione) ed organizzare meglio, quindi, le sue difese.

La tesi del collegio, preceduta da diverse pronunce delle corti di merito (Ctp Treviso 73/8/12 Ctr Veneto 154/22/11), è di certo suggestiva, sebbene debba confrontarsi con i noti principi giurisprudenziali che circoscrivono le cause di inammissibilità del ricorso a ipotesi tassativamente previste dal legislatore. Peraltro, più volte la Suprema corte ha ritenuto operante l’effetto della sospensione del termine a impugnare con la mera presentazione della domanda di accertamento con adesione (si vedano le ordinanze 13172/19 e 29183/19) e irrilevante sia la mancata convocazione da parte del Fisco del contribuente, che la mancata presentazione di quest’ultimo all’invito dell’ufficio fiscale (ordinanze 27274/19 e 31472/19).

Le argomentazioni addotte dal giudice del merito sembrano eccessive nel sanzionare con l’inammissibilità il ricorso del contribuente, sebbene la condotta di quest’ultimo possa essere apparsa non conforme a buona fede, considerato che lo stesso legislatore collega la sospensione dei termini al mero avvio della procedura, indipendente dalle modalità di formulazione della domanda e dall’esito della stessa.

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