Corte di giustizia, l’avvocato generale: sì alla limitazione dell’utilizzo del contante
Nonostante la competenza esclusiva Ue in politica monetaria, si possono stabilire altri mezzi di pagamento
Gli Stati membri, per motivi di interesse pubblico, possono limitare l’utilizzo del contante come mezzo di pagamento. È vero che l’Unione europea ha una competenza esclusiva per la politica monetaria, ma gli Stati possono prevedere altri mezzi di pagamento limitando il contante a patto che i soggetti più vulnerabili possano accedere ai servizi finanziari senza oneri aggiuntivi. È la posizione dell’Avvocato generale Giovanni Pitruzzella espressa nelle conclusioni depositate il 28 settembre (C- 422/19 e C-423/19), che, se accolte dalla Corte Ue, permetteranno alle autorità nazionali di intervenire in modo più ampio per privilegiare mezzi di pagamento alternativi al contante.
La vicenda ha preso il via dal ricorso di due tedeschi che intendevano pagare il canone televisivo in contanti, ma l’organismo di radiodiffusione aveva opposto un no in quanto nel regolamento nazionale era previsto il pagamento con bancomat o con bonifico. I giudici nazionali avevano respinto i ricorsi, ma la Corte amministrativa federale tedesca, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se la competenza esclusiva dell’Unione in politica monetaria impedisca agli Stati membri di adottare regolamenti che impongano pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Prima di tutto, per l’Avvocato generale, le cui conclusioni non sono vincolanti anche se in genere sono seguite dagli eurogiudici, il legislatore dell’Unione non ha disciplinato tutti gli aspetti giuridici sull’utilizzo della moneta unica. Gli Stati, in ogni caso, non possono attuare normative interne che conducano all’abolizione completa “de iure o de facto” delle banconote in euro. Tuttavia, il regolamento 974/98 relativo all’introduzione dell’euro consente agli Stati di intervenire con limiti all’utilizzo del contante come mezzo di pagamento a patto che le regole interne siano giustificate da motivi di interesse pubblico e che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari.
La nozione di interesse pubblico, inoltre, non coincide con quella, più restrittiva, di “motivi di ordine pubblico” e, di conseguenza, le autorità nazionali hanno maggiori margini di manovra. Detto questo, però, gli Stati, nel prevedere limitazioni, devono assicurare che non siano sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito e non eccedano i limiti di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico. Le regole Ue – osserva Pitruzzella – non prevedono «un diritto assoluto al pagamento in contanti in tutti i casi» (con limiti, d’altra parte, già previsti dalle direttive Ue antiriciclaggio) perché il diritto all’uso del contante non rientra tra i diritti fondamentali. Tuttavia, tenendo conto che l’uso della moneta può essere connesso alla realizzazione di tali diritti, va garantito che sia possibile realizzarli attraverso altre forme di moneta o altri mezzi di pagamento diversi dal contante.
In questo senso, poi, poiché soprattutto per i soggetti più vulnerabili il contante è l’unica forma di moneta accessibile, le autorità nazionali devono tener conto «della funzione di inclusione sociale» che il contante svolge per i soggetti vulnerabili e garantire mezzi di estinzione dei debiti pecuniari, con possibilità di accesso ai servizi finanziari senza oneri aggiuntivi.