Adempimenti

Dac 6, sotto la lente le riorganizzazioni per la Brexit

La circolare 2/E/2021 non prevede l’esonero dalla comunicazione per le imprese in regime di cooperative compliance

di Massimo Bellini e Daniela De Lucia

Riorganizzazioni Brexit a rischio comunicazione Dac 6 e nessun esonero per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare 2/E/2021 del 10 febbraio sui meccanismi transfrontalieri da comunicare in base al Dlgs 100/2020 di recepimento della direttiva Dac 6.

Il documento dell’Agenzia ha recepito diversi commenti inviati dagli operatori durante la consultazione pubblica, tuttavia rimangono aree che meriterebbero approfondimenti come testimonia la circolare stessa che parla di «primi chiarimenti» (si veda l’articolo di Valerio Vallefuoco).

Vi sono varie integrazioni e modifiche sulla definizione degli Hallmarks. Per quanto riguarda l’Hallmark B2 (conversione del reddito) è stato eliminato l’esempio n.12 della bozza di circolare che trattava la conversione di redditi tramite operazioni non conformi al principio di libera concorrenza con successiva distribuzione di dividendi esenti. La modifica è opportuna e dovrebbe rappresentare un ripensamento sulla comunicabilità di questa casistica oltre che sulla rilevanza del Tp al di fuori degli Hallmarks della categoria E.Per gli elementi distintivi della categoria C1 (pagamenti deducibili a fronte di tassazione nulla o ridotta) viene precisato che sono compresi anche i pagamenti figurativi tra casa madre e stabile organizzazione. È stato inoltre modificato il riferimento alle giurisdizioni di paesi terzi valutate dall’Ocse come non cooperative, rilevanti ai fini del meccanismo distintivo C.1.b) sub 2).

La bozza di circolare aveva adottato un approccio allargato che comprendeva tutti i paesi considerati «non compliant» o «partially compliant», il che avrebbe comportato considerevoli obblighi di comunicazione (quali ad esempio, operazioni con la Turchia). Condivisibile la scelta di restringere, lato Ocse, il campo ai soli paesi che non hanno implementato gli standard di trasparenza, al momento 5 in totale (Repubblica Dominicana, Niue, Sint Marteen, Trinidad e Tobago, Anguilla). Rimane invariato il riferimento ai paesi non collaborativi secondo l’Ue, per cui l’ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020.

Anche con riferimento all’Hallmark C.2 (più detrazioni per lo stesso ammortamento) è stata attuata una semplificazione, limitandone l’applicazione alla doppia deduzione derivante dall’ammortamento di un attivo patrimoniale ed eliminando l’ampliamento al complesso organizzato di beni che avrebbe potuto ad esempio verificarsi sfruttando le perdite della stabile organizzazione con strumenti ibridi.

Per il meccanismo E3 (trasferimento di funzioni e rischi) è stata definito il concetto di Ebit a seconda del settore di appartenenza (imprese industriali, banche, Sgr ed assicurazioni) ed è stato precisato che nel computo della riduzione del 50% va considerato anche l’eventuale indennizzo corrisposto a seguito della ristrutturazione. Sembra invece esservi una chiusura sui trasferimenti che pur rappresentando operazioni domestiche riguardano soggetti non residenti (es. trasferimento tra stabile organizzazione in Italia ed altra impresa italiana). Ciò richiede di analizzare le operazioni di riorganizzazione che sono state poste in essere in conseguenza della Brexit.

Non convince il calcolo del vantaggio principale riportato nell’esempio 7. I risparmi rappresentati dai costi di logistica e stoccaggio, dovrebbero essere rilevanti non solo per il calcolo del vantaggio extra-fiscale ma anche ai fini del calcolo fiscale complessivo in quanto deducibili per cui non sembrerebbe esserci un vantaggio fiscale.

Tra gli altri chiarimenti si segnala infine che le comunicazioni effettuate in regime di adempimento collaborativo non possono sostituire gli obblighi Dac 6 e che il valore del meccanismo da riportare nella comunicazione può essere zero qualora non sia determinabile, anche se andrebbe precisato quando in pratica ciò possa accadere posto che sono comunque richiesti i calcoli della riduzione di imposta e vantaggio principale per determinare se il meccanismo è riportabile.

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