I temi di NT+Modulo 24

Produzione e vendita di canapa allo stato originario nel reddito agrario

Anche la canapa venduta semplicemente essiccata rientra nel reddito agrario in quanto si tratta di un’attività di manipolazione. Diverso è il caso della trasformazione in prodotti derivati come l’estrazione di resina dai fiori

di Gian Paolo Tosoni

La coltivazione della canapa è una nuova frontiera nell’ambito della agricoltura, ma occorre stabilire il perimetro all’interno del quale l’attività possa definirsi rientrante nel reddito agrario. Soprattutto con riferimento alle attività connesse di trasformazione del prodotto vegetale.

Inquadramento generale

La definizione delle attività agricole è fornita dal legislatore nell’articolo 2135 del codice civile. Questo identifica come agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento e le attività connesse, laddove per attività connesse vengono intese la manipolazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dallo svolgimento delle attività agricole primarie.
Sono inoltre attività connesse la fornitura di beni e servizi ottenuti mediante l’utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse normalmente impiegate nello svolgimento dell’attività agricola principale.

La normativa fiscale, rispetto al dettato civilistico sopra esposto, restringe il campo di definizione delle attività agricole.
In particolare, l’articolo 32 del Dpr 917/1986 stabilisce che siano attività agricole, tassate in base al reddito agrario del terreno condotto:

la coltivazione del terreno;

la silvicoltura;

l’allevamento, purché svolto nel rispetto di determinati parametri tra il numero di capi allevati e il terreno a disposizione:

l’attività di produzione di vegetali su strutture fisse e mobili, purché la superficie complessivamente destinata alla produzione non sia più di due volte superiore al terreno su cui l’attività è svolta;

le attività connesse di manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dallo svolgimento delle attività agricole primarie ricomprese nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornato ogni due anni, dopo avere sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Distinzione tra attività di manipolazione e attività di trasformazione

La distinzione tra attività di manipolazione e attività di trasformazione diventa fondamentale. Infatti tutti i prodotti ottenuti dalla manipolazione (nel rispetto della prevalenza) sono inseriti nella tabella citata e pertanto il reddito derivante è ricompreso sempre nel reddito agrario, mentre i prodotti risultanti dalla trasformazione sono ricompresi nel reddito agrario solo se elencati nella tabella ministeriale (“Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;
Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante”.)
.

In particolare, si parla di manipolazione quando le attività esercitate sul prodotto ne mutano lo stato di conservazione o come il prodotto si presenta, ma non cambia la natura e la forma del prodotto stesso (lavaggio, pulitura, cernita, essicazione, imbottamento).

Al contrario, le attività di trasformazione presuppongono un grado di azione sui prodotti agricoli più profondo e tale da mutare la natura dei prodotti stessi.
È questo il caso della molitura (da olive a olio), delle vinificazione (da uva a vino) e anche della produzione di birra (da grani a birra).
Tali attività, per rientrare nel reddito agrario, devono essere espressamente elencate nella tabella allegata al Decreto e devono essere svolte utilizzando prevalentemente prodotti ottenuti dallo svolgimento delle attività agricole primarie da parte dell’impresa agricola.

La coltivazione della canapa

La coltivazione della canapa è certamente una attività agricola rientrante nel reddito agrario se il vegetale viene venduto nello stato originario. Anche la canapa venduta semplicemente essiccata rientra nel reddito agrario in quanto si tratta di una semplice attività di manipolazione.
Diverso è il caso della trasformazione della canapa in prodotti derivati come ad esempio, l’estrazione di resina dai fiori di canapa. Tale attività non rappresenta una semplice manipolazione, ma una attività di trasformazione realizzata mediante la spremitura del prodotto.

La attuale versione del citato Decreto, redatto il 13 febbraio 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo 2015, comprende fra l’altro, la «Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2)» e la «Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0)».

Tra i codici indicati nei due punti dell’elenco rientrano quindi la produzione di olio derivante dalle olive e dai prodotti di cui al numero 01.26.00 delle note Ateco 2007 e cioè i frutti oleosi: noci di cocco, olive, palme da olio, altri frutti oleosi, con esclusione dei semi di soia, arachidi e altre piante oleaginose.
Rientrano inoltre gli olii derivanti dalla macinazione del granoturco, di cui alla voce 10.62.0 delle citate note Ateco.

Infatti, il prodotto ottenuto ha mutato la propria forma rispetto al prodotto agricolo originario. Inoltre, tale attività non rientra tra quelle elencate nella tabella allegata al Dm 13.2.2015, che comprende specificatamente solo alcuni olii da estrazione e non comprende nessuna resina da estrazione. Di conseguenza, il prodotto ottenuto, sebbene rispetti i requisiti di prevalenza richiesti dalla normativa e chiariti dalle Circolari 44/E 2002 e 44/E 2004, non rientra nel reddito agrario.

Se l’impresa agricola che trasforma il prodotto è costituita sotto forma di impresa individuale o società semplice, la tassazione del reddito derivante dalla trasformazione dei prodotti non inseriti in tabella è determinata sulla base dell’articolo 56-bis del Dpr 917/1986. Di conseguenza, il reddito derivante da tale attività sarà determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni relative a tale attività il coefficiente di redditività del 15 per cento.
Se invece l’impresa è costituita sotto forma di società di persone, diversa dalla società semplice, o società di capitali, anche qualora avesse optato per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della L. 296/2006, il reddito di tale attività sarà determinato secondo le ordinarie regole del reddito di impresa.

In sostanza anche per la canapa si devono rispettare i limiti stabiliti dall’articolo 32 del Tuir illustrati nelle citate circolari della Agenzia delle Entrate n. 44/2002 e n. 44/2004.

Il prodotto semplicemente manipolato rientra nel reddito agrario.

Il prodotto trasformato rientra nel reddito agrario solo se è compreso nel decreto ministeriale 13 febbraio 2015 (i prodotti derivanti dalla trasformazione della canapa non ci sono).
Per i prodotti trasformati, se la procedura rientra nelle attività connesse, il reddito di tale attività è determinato in base alla percentuale del 15% sui corrispettivi dichiarati ai fini dell’Iva per le persone fisiche e società semplici, ovvero a bilancio per gli altri soggetti.


Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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