Adempimenti

Fattura elettronica, rifiuti della Pa più difficili anche per i file già inviati

Il Dm 132 non prevede un regime transitorio: niente più rigetto se non sussistono le motivazioni vincolanti in vigore dal 6 novembre

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Dal 6 novembre le pubbliche amministrazioni dovranno applicare le nuove regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai loro fornitori in base alla rigida casistica fissata dal Dm Economia 132 del 24 agosto 2020. Ciò è dovuto alla pubblicazione del provvedimento in «Gazzetta Ufficiale» avvenuta in data 22 ottobre 2020 dopo una gestazione molto lunga. Alle prime bozze del decreto diffuse nel giugno 2019 ha fatto seguito il parere del Consiglio di Stato 12 giugno 2020 n. 1190. Quindi i soggetti destinatari del provvedimento, da un lato in primo luogo le pubbliche amministrazioni e dall’altro i loro fornitori, hanno avuto sicuramente molto tempo per valutare l’impatto e la portata di applicabilità delle nuove regole che a breve diveranno cogenti. Tuttavia possono permanere elementi di incertezza legati al comportamento da tenere presumendo l’esistenza di una fase transitoria.

Fase transitoria
Il decreto non prevede nessuna fase transitoria di applicabilità delle nuove regole. L’entrata in vigore del provvedimento non crea alcuna distinzione fra le fatture che perverranno alle pubbliche amministrazioni dal 6 novembre rispetto a quelle già giunte per le quali non sia ancora spirato il termine di 15 giorni per il rifiuto alla data di applicazione delle nuove regole.

Vecchie regole di rifiuto
Ad esempio la fattura giunta all’amministrazione pubblica destinataria poteva essere teoricamente rifiutata prima del 6 novembre 2020 senza che vi sia la necessità di rispettare alcuna regola in ordine alle condizioni legittimanti il rifiuto e alcun obbligo circa la codifica della motivazione in relazione alle singole fattispecie come richiesta della nuove regole.

Nuove regole di rifiuto
Invece la stessa fattura di cui sopra riportante ricevuta di consegna ad esempio in data 30 ottobre 2020, che dovesse risultare non conforme all’impostazione richiesta dall’amministrazione ricevente, per trasmissione ad un codice Ipa di una struttura organizzativa interna diversa da quella ordinante della stessa Pa, ma non fosse stata rifiutata prima del 6 novembre, non potrebbe essere più rifiutata. Infatti dopo quest’utima data viene a mancare uno degli elementi e circostanze richiesti espressamente dal decreto.

Si deve ritenere che ogni comportamednto dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui l’amministrazione pubblica procede materialmente con la notifica del rifiuto, non rilevando invece l’originaria data della consegna del documento anche anteriore al 6 novembre 2020. Il rischio che si corre è che in questa fase, contrariamente agli obiettivi del legislatore, per le fatture giunte prima dell’entrata in vigore del decreto, ci possa essere da parte delle amministrazioni una spinta al rifiuto cautelativo, ancora possibile benché ingiustificato, in ragione dell’assenza di un assetto organizzativo interno che consenta una gestione selettiva dei rifiuti coerente alle nuove regole.

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