Imposte

Tax credit affitti per il negozio con ricavi oltre 5 milioni

La risposta a interpello 102/2021 delle Entrate riconosce il credito d’imposta per il dettagliante per l’attività secondaria

di Massimo Celli e Gian Paolo Ranocchi

Via libera al tax credit locazioni (Tcl) per i dettaglianti con più di 5 milioni di ricavi anche se il commercio al minuto è attività secondaria in termini di ricavi. È quanto si ricava dalla risposta a un interpello (n. 956-2747/2020) trasposta dalle Entrate l’11 febbraio nella risposta a interpello 102/2021.

Il comma 3-bis dell’articolo 28 del Dl 34/2020, precisa che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d’imposta spetta nella misura ridotta ad 1/3. Per locazioni e concessioni di immobili il 20% in luogo del 60 per cento. Per contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti di aziende comprensivi di immobili, il 10% in luogo del 30 per cento. L’accesso resta condizionato alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% mese su mese nel 2020 rispetto al 2019, salvo per chi hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e per chi opera in un comune per i quali era in vigore lo stato di emergenza al 30 gennaio 2020.

Una questione spinosa riguarda le modalità di applicazione del comma 3-bis alle imprese multiattività che affiancano il commercio al dettaglio ad altre attività. Sono diffuse le imprese che operano sia all’ingrosso che al dettaglio o che svolgono congiuntamente attività di produzione di beni e la vendita degli stessi prodotti in negozi aperti ai consumatori finali. Proprio in quest’ambito si colloca l’interpello in questione che ha riguardato una società che fabbrica calzature e che gestisce in proprio una serie di negozi anche all’interno di factory outlet center.

L’Agenzia nella risposta apre alla possibilità di fruire del Tcl in relazione ai canoni mensili per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio ovvero, si dice, anche dei locali in cui vengono svolte «contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione di calzature». Quindi con un’attrazione anche dei canoni di locazione di immobili ad uso promiscuo. L’aspetto più importante dell’interpello è che chiarisce che per la qualifica di «impresa esercente attività di commercio al dettaglio» non rileva il codice Ateco dell’attività prevalente in termini di maggiori ricavi. Nel caso esaminato, infatti, l’attività prevalenvte era quella relativa all’attività produttiva e quindi per questa via si sarebbe arrivati ad una risposta negativa. Ciò che rileva, invece, è se l’impresa svolga comunque, pur come attività secondaria, il commercio al dettaglio e se la risposta è positiva il bonus può spettare. Tesi, questa, che avevamo caldeggiato anche sulle pagine di questo giornale (si veda Il Sole 24 Ore del 31 agosto).

Va detto, peraltro, che la stessa agenzia delle Entrate in una risposta nel corso di Telefisco ha affermato che per l’applicabilità della più favorevole disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 al comparto turistico recettivo, in presenza di soggetti «multiattività» (tipico caso l’albergo con annesso ristorante), la qualificazione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell’attività specifica rispetto ai ricavi generali nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Dalla risposta all’interpello sembra si possano ritrarre che per valutare il superamento o meno della soglia di 5 milioni di euro si debba assumere il totale dei ricavi dell’anno, senza, quindi, parcellizzare il dato in relazione alla sola attività di dettaglio. Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi la Dre richiama il paragrafo 2.2.5 della circolare 9/E/2020 il che sembra voler significare che anche in quest’ambito va verificato il dato complessivo.

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