Adempimenti

Rinvii a singhiozzo per fondazioni e associazioni

I discrimini sono l'iscrizione nei registri e il codice Ateco

di Marina Garone e Gabriele Sepio

La sospensione dei versamenti prevista dal decreto Cura Italia segue il codice Ateco.

Con la risoluzione 12/E/20, l’agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sull’ambito applicativo del rinvio dei versamenti fiscali e previdenziali di cui all’articolo 61 del Dl 18/20, applicabile a specifiche categorie di enti non profit e ai soggetti che esercitano l’attività in determinati settori (quali turismo, ristorazione, sport, cultura, formazione, assistenza).

L’obiettivo è quello di rinviare tutti i versamenti in scadenza per quei contribuenti che potrebbero risultare fortemente penalizzati dalle misure emergenziali, a prescindere dal volume di ricavi. Per i soggetti individuati dall’articolo 61, pertanto, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30 aprile potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio, o in 5 rate mensili a decorrere da maggio. Con le medesime modalità, sarà possibile provvedere ai versamenti Iva in scadenza a marzo.

Per quanto riguarda il non profit, sono espressamente ricompresi tra i soggetti beneficiari Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché associazioni e società sportive (con possibilità, per gli enti sportivi, di rinviare a giugno i versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi).

Attenzione, tuttavia, per le altre categorie di enti non profit: per applicare la sospensione, occorrerà verificare che l'attività svolta rientri tra quelle elencate dall'art. 61 del decreto, che includono ad esempio: l'organizzazione di eventi culturali, l'assistenza non residenziale ad anziani e disabili, i servizi didattici e di formazione. Per specificare l’ambito applicativo, la risoluzione 12/20 fornisce, a titolo indicativo, un elenco di codici Ateco corrispondenti alle attività in questione.

La lettera della norma non è chiara, tuttavia, con riguardo agli effetti per gli enti non profit che svolgono l'attività in settori di interesse generale diversi da quelli tassativamente individuati dall’articolo 61 del decreto (si pensi, ad esempio, all'assistenza sociale in favore di migranti o detenuti). Per gli enti titolari di partita Iva potrebbero applicarsi, in via residuale, le sospensioni dei versamenti previste dal successivo articolo 62 del decreto, a condizione però che il volume di ricavi sia inferiore a 2 milioni di euro. Tenuto conto delle peculiarità degli enti non profit, sarebbe tuttavia da valutare quali tipologie di proventi vadano considerate ai fini del computo di questo limite. Per tutti gli altri enti potrebbe quindi scattare solo la mini-proroga al 20 marzo dei versamenti in scadenza al 16, con un evidente disparità di trattamento nei confronti di soggetti che operano in settori di interesse generale e sono comunque chiamati ad una riorganizzazione a fronte dell'emergenza. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe dunque quanto mai opportuno un correttivo sul punto.

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